Inammissibile il rinnovo dello scrutinio in assenza di specifiche allegazioni

In materia elettorale l'organo giudicante, Corte di Cassazione compresa, può procedere all'esame diretto degli atti. Tuttavia occorre pur sempre che il ricorrente non si limiti a prospettare le proprie ragioni in termini tali da sostanziarsi nella postulazione di un rinnovo dello scrutinio, ma delimiti il campo d'indagine entro cui il giudice dovrà operare attraverso specifiche allegazioni.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero 3042 dell’8 febbraio 2013, ribadiscono che in materia elettorale il ricorrente deve pur sempre fornire allegazioni e contestazioni specifiche. Per cui, se egli si limita ad invocare, in buona sostanza, il rinnovo della fase di scrutinio delle elezioni onde verificare la fondatezza delle proprie censure , il ricorso va considerato inammissibile. La vicenda le elezioni forensi del foro di Roma. Il primo dei non eletti in sede di ballottaggio per soli 36 voti a fronte di quasi 9.000 votanti impugnava avanti al Consiglio Nazionale Forense la proclamazione degli eletti, affermando che in svariate occasioni – comunque non inferiori a 50, sufficienti quindi per ribaltare a suo favore l’esito del ballottaggio – non gli erano stati attribuiti voti espressi con cognome esatto e prenome errato, ovvero con cognome simile o con prenome e cognome simile insomma, per esempio anziché Mario Rossi era stato scritto Mario Rosi, oppure Marco Rossi, e via dicendo . In sostanza, secondo il ricorrente, diversi voti potevano essergli attribuiti sulla scorta di una agevole interpretazione correttiva delle reali intenzioni di voto. Ma il CNF dichiarava la censura inammissibile osservando che, anche se attenuati nel giudizio elettorale, i principi della specificità dei motivi e dell’onere della prova richiedono – ai fini della ammissibilità del ricorso – che nell’atto introduttivo siano indicati la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, onde evitare attività meramente esplorative. In concreto, il ricorso del primo dei non eletti conteneva – a dire del CNF – indicazioni del tutto generiche statuizione confermata dalla Cassazione. L’esatto oggetto della controversia non c’entra il favor voti. In questo quadro la Suprema Corte precisa anzitutto che l’oggetto della controversia non era il principio del favor voti , ma semmai e più precisamente – proprio in ragione della decisione di inammissibilità assunta dal CNF – solo la determinazione delle modalità con le quali l’interessato può agire in sede contenziosa per ottenerne il rispetto. Niente rinnovazione totale dello scrutinio e niente indagini esplorative. Sono principi generali del nostro ordinamento quelli per cui - chi agisce in giudizio deve esplicitare chiaramente il petitum e causa petendi che lo giustifica - le impugnazioni, anche laddove siano consentite solo secondo schemi tipizzati e vincolanti, debbono pur sempre essere formulate in modo da addurre specifiche ragioni di contrasto nei confronti del provvedimento censurato. La Cassazione ricorda inoltre che il CNF aveva riconosciuto – correttamente – che nel giudizio elettorale i principi della specificità dei motivi e dell’onere della prova sono attenuati. Tuttavia, ai fini della ammissibilità del ricorso occorre pur sempre che l’atto introduttivo specifichi la natura e l’oggetto delle contestazioni e non si risolva – come avvenuto nella fattispecie – nella sostanziale richiesta di rinnovazione totale dello scrutinio e cioè nella esecuzione di un’indagine esplorativa al fine di accertare la concreta esistenza dei vizi denunciati in via generale ed astratta. Sì all’esame diretto degli atti, no alla rinnovazione dello scrutinio. Ecco dunque ribadito un principio di diritto consolidato, secondo il quale, in materia elettorale l'organo giudicante, Corte di Cassazione compresa, può procedere all'esame diretto degli atti. Tuttavia occorre pur sempre che il ricorrente non si limiti a prospettare le proprie ragioni in termini tali da sostanziarsi nella postulazione di un rinnovo dello scrutinio, ma delimiti il campo d'indagine entro cui il giudice dovrà operare attraverso specifiche allegazioni. Elezioni forensi davvero così complesse? È peraltro vero, sempre per usare le parole dei Giudici di Piazza Cavour, che le elezioni del Consiglio dell’Ordine non contemplano la complessità e l’organizzazione che caratterizzano le elezioni politiche e amministrative. Tuttavia, anche in questa tipologia di elezioni la rinnovazione totale dello scrutinio non è comunque così semplice a agilmente praticabile, considerato che gli errori potrebbero allora riguardare tutti i consiglieri eletti nel ballottaggio cui erano stati ammessi coloro che avevano ottenuto voti nella prima tornata elettorale e che i seggi erano stati ben 9 con un numero di votanti di circa 9.000 avvocati. Si aggiunga che a fronte della censura riferita alla mancata attribuzione del voto a fronte di un imprecisa indicazione del nominativo del primo dei non eletti , l’interessato non ha poi fatto seguire considerazioni sulla normativa applicabile e sulle asserite violazioni della medesima. Per cui, in tale situazione, l’unico modo per verificare le ipotesi oggetto di controversia era la totale rinnovazione dello scrutinio al fine di andare alla ricerca di tutte le preferenze assegnate al ricorrente e di quelle a lui eventualmente non assegnate per l’erronea indicazione del suo nominativo. Soluzione, per le ragioni dette, però impraticabile.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 29 gennaio - 8 febbraio2013, numero 3042 Presidente Preden – Relatore Massera Svolgimento del processo 1 - L'avv. A C. , primo dei non eletti con un distacco di appena 36 voti, impugnò avanti al Consiglio Nazionale Forense la proclamazione degli eletti nel turno di ballottaggio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2012 -2013 lamentando che in svariate occasioni - comunque non inferiori a cinquanta - non gli erano stati attribuiti voti espressi con cognome esatto e prenome errato ovvero con cognome simile o con prenome e cognome simili. Formulò anche istanza cautelare e istanze istruttorie. 2 - Radicatosi il contraddittorio, si costituirono per resistere il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e i controinteressati avv. d c. , e avv. St.Is.Ma. , la quale propose reclamo incidentale subordinato chiedendo l'esame delle schede nude e il ricalcolo dei voti non attribuiti. 3 - Con sentenza in data 26 maggio - 25 giugno 2012 il CNF dichiarò inammissibili il reclamo principale e quello incidentale. Il CNF osservò per quanto interessa anche se attenuati nel giudizio elettorale, i principi della specificità dei motivi e dell'onere della prova richiedono, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che nell'atto introduttivo siano indicati la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, onde evitare attività meramente esplorative il ricorso principale recava indicazioni dei tutto generiche, mentre quello Ndr pagina mancante . È bene precisare che oggetto di controversia non è il principio del favor voti , come definito dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. Unumero 23 giugno 2005, numero 13445 , ma solo la determinazione delle modalità con le quali l'interessato può agire in sede contenziosa per ottenerne il rispetto. Sono principi generali del nostro ordinamento che chi agisce in giudizio deve esplicitare chiaramente il petitum e la causa petendi che lo giustifica e che le impugnazioni, anche laddove non siano consentite solo secondo schemi tipizzati e vincolati, debbono pur sempre essere formulate in modo da addurre specifiche ragioni di contrasto nei confronti del provvedimento censurato. Il CNF ha riconosciuto che nel giudizio elettorale i principi della specificità dei motivi e dell'onere della prova sono attenuati, ma ha affermato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre pur sempre che l'atto introduttivo specifichi la natura e l'oggetto delle contestazioni e non si risolva, come ha ritenuto essere avvenuto nella specie, nella sostanziale richiesta di rinnovazione totale dello scrutinio e cioè nella esecuzione di un'indagine esplorativa al fine di accertare la concreta esistenza dei vizi denunciati solo in via generale e astratta. È questo il nucleo centrale delle decisione che non ha formato oggetto di specifiche argomentazioni dimostrative dei denunciati profili di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché di omissioni motivazionali. Il Collegio non intende discostarsi dall'orientamento Cass. Sez. I 25 gennaio 2001, numero 1073 secondo cui, nella materia elettorale l'organo giudicante, Corte di cassazione compresa, può procedere all'esame diretto degli atti. Ma occorre pur sempre che il ricorrente non si limiti a prospettare le proprie ragioni in termini tali da sostanziarsi nella postulazione di un rinnovo dello scrutinio, ma delimiti il campo d'indagine entro cui il giudice dovrà operare. È senz'altro vero che le elezioni di un Consiglio dell'Ordine non contemplino la complessità e l'organizzazione che caratterizzano le elezioni politiche e amministrative. Tuttavia anche in questa tipologia di elezioni la rinnovazione totale dello scrutinio non presenta la semplicità e praticabilità che il ricorrente vorrebbe accreditare, considerato, come spiegato dal controricorrente S. a pag. 2 della memoria di costituzione , che gli errori potrebbero riguardare tutti i 14 consiglieri eletti nel ballottaggio cui erano stati ammessi coloro che avevano ottenuto voti nella prima tornata elettorale e che i seggi erano stati nove, composti da presidente e scrutatori, nei quali avevano votato -come precisato a pag. 3 dello stesso ricorso - 8.965 avvocati. Nel reclamo proposto avanti al CNF il C. , premesso di essersi classificato primo dei non eletti con uno scarto di appena 36 voti, ha così testualmente riferito Durante le operazioni di scrutinio l'Avv. A C. ha potuto verificare in svariate occasioni comunque non inferiori a cinquanta che non gli sono stati attribuiti - voti espressi con cognome esatto e col prenome errato ovvero - voti espressi con cognome simile e col prenome esatto Es. C.A. , C.A. , C.A. , C.A. C.A. - voti espressi con prenome simile e cognome simile . A questa indicazione fattuale il C. ha fatto seguire considerazioni sulla normativa applicabile e sulle assente violazioni della medesima. In tale situazione risulta corretta e condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui per operare la verifica delle ipotesi di cui si discute l'unico rimedio sarebbe la totale rinnovazione dello scrutinio al fine di andare alla ricerca di tutte le preferenze assegnate al reclamante e di quelle a lui eventualmente non assegnate per l'erronea indicazione del suo nominativo 2.1 - Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione con riferimento alla travisata applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. sulla portata ed effetto del c.d. principio dell'onere della prova . Si assume che anche il principio dell'onere della prova, menzionato in apertura della parte motiva dal collegio a quo, è improprio e fuorviante, in quanto la valutazione sulla sussistenza della prova dei fatti costitutivi sarebbe dovuta intervenire all'esito dell'esame complessivo allegato dalle parti. 2.2 - la censura è infondata. L'espressione stigmatizzata con il motivo in esame costituisce, per un verso, un obiter dictum e, per altro verso, una improprietà terminologica. È del tutto evidente la natura decisiva e assorbente del rilievo concernente la ritenuta aspecificità dei reclamo, che rende irrilevante qualsiasi argomentazione relativa all'onere della prova. In realtà, dal complesso argomentativo della decisione si evince che la omissione imputata al C. non riguarda tanto l'offerta delle prove, quanto piuttosto l'onere di allegazione che spetta alla parte ricorrente, anche allorché intenda sollecitare il potere d'indagine dell'organo giudicante. 3.1 - Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. in relazione alla mancata applicazione del principio di acquisizione processuale , concretatasi nella omessa disamina degli elementi disponibili per la utile decisione di merito, nonché per la correlata violazione del precetto di cui all'articolo 115 cod.proc.civ La tesi è che il CNF non ha tenuto conto dell'esistenza di elementi che avrebbero dovuto imporre di considerare come obiettivamente vere le circostanze di fatto dedotte e allegate nel reclamo proprio in virtù di quanto attestato e circostanziato dai controinteressati St. e c. . 3.2 - La censura non ha pregio. In primo luogo, nel valutare la specificità di un atto occorre avere riguardo al suo contenuto intrinseco. La sentenza impugnata ha rilevato che mancavano indicazioni che consentissero di individuare in concreto e di circoscrivere il thema decidendum. insussistente poiché non esistono sezioni o seggi, per cui il richiamo ad attività meramente esplorative era del tutto inconferente. 4.2 - Anche questa censura tratta, sia pure sotto diverso profilo ma con argomentazioni sostanzialmente ripetitive di quelle spese con riferimento alle precedenti, la questione relativa alla negata specificità del reclamo. Le ragioni di doglianza addotte dal ricorrente non valgono ad inficiare le conclusioni cui è pervenuto il CNF che, esaminato il contenuto del reclamo, ha spiegato - come già sottolineato - che per operare la verifica delle ipotesi di cui si discute l'unico rimedio sarebbe la totale rinnovazione dello scrutinio al fine di andare alla ricerca di tutte le preferenze assegnate al reclamante e di quelle a lui eventualmente non assegnate per l'erronea indicazione del suo nominativo siffatta operazione di totale riesame non è però consentita . In altri termini, la sentenza impugnata ascrive al reclamante l'inosservanza dell'onere di allegazione di talché l'accertamento dei vizi da lui esaminati, in mancanza di indicazioni più specifiche, renderebbe necessaria la rinnovazione integrale dello scrutinio dei nove seggi e non la disamina di singole questioni controverse. 5.1 - Il sesto motivo adduce violazione e falsa applicazione con riferimento alla sostanziale disapplicazione e/o inconferente applicazione delle disposizioni di cui al D.lvo. numero 382/44 e alle Norme per lo svolgimento delle operazioni elettorali contenute nel essere pur sempre ancorate ad indicazioni specifiche e finalizzate, non essendo meritevole di accoglimento la postulazione di una mera attività esplorativa. 6 - Pertanto il ricorso è rigettato. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.