No alla revoca della confisca se il quadro fattuale è lo stesso delibato al momento dell’emissione del provvedimento

In tema di confisca disposta ai sensi dell’articolo 2- ter della legge numero 575/1965, la revoca di tale provvedimento, disciplinata dall’articolo 7 della legge numero 1423 del 1956, resta esclusa ove richiesta al fine di rivisitare lo stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura.

L’istituto della revoca ex tunc , infatti, è operativo soltanto a fronte di prove nuove, o sopravvenute alla conclusione del procedimento di adozione del provvedimento di confisca, o non previamente valutate, o in caso di inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, o ancora quando il giudizio di prevenzione sia fondato su atti falsi o su altri fatti costituenti reato. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6016, depositata il 7 febbraio 2013. Il caso. La pronuncia in esame ha ritenuto infondata, nel caso specifico, la tesi sostenuta dalla difesa dell’imputata, secondo cui la pubblica accusa non aveva fornito prova alcuna dell’origine illecita del bene sottoposto a confisca e pertanto, nel dubbio su tale circostanza, il Tribunale di Teramo avrebbe dovuto propendere per la revoca del provvedimento. Inoltre, sempre secondo le allegazioni difensive, l’imputata era stata assolta dall’accusa di falsa attestazione di rapporto di lavoro dipendente ciò avrebbe giustificato la revoca della confisca, in quanto veniva così a mancare il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della prevenuta e – di conseguenza – la sproporzione tra il valore dell’immobile confiscato e i redditi e le attività della proprietaria di esso. La revoca del provvedimento di confisca ex articolo 2 ter l. 1423/56 Come è noto, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca è prevista dall’articolo 2 ter l. 1423/56, recentemente abrogato dall’articolo 120, comma primo, lettera b , del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159. Tale misura scatta con riguardo ai beni dei quali la persona, nei cui confronti è iniziato il procedimento, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite, o ne costituiscano il reimpiego. Siffatto provvedimento scaturisce dalla necessità di aggredire le organizzazioni criminali nella loro componente economico-finanziaria, connessa all'esercizio di attività criminali, al riciclaggio di denaro sporco e al reimpiego dei proventi illeciti, attraverso provvedimenti tendenti al sequestro ed alla confisca del patrimonio illecitamente ottenuto. Il bene viene confiscato quando è nella disponibilità del soggetto destinatario della misura. La nozione di disponibilità contempla sia l’attuale relazione con il bene, sia una serie di situazioni assai diverse tra loro, quali come nel caso di specie il diritto di proprietà, o intestazioni fittizie in capo ad un soggetto terzo, in virtù, per esempio, di contratti simulati o di intestazioni fiduciarie, o ancora posizioni di mero fatto, basate su rapporti di soggezione del terzo titolare del bene con il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. incontra determinati limiti applicativi. La sentenza in commento si pone in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ex multis Cass. penumero , S.U., numero 57/2006, Auddino , secondo cui, in tema di misure di prevenzione reali, la revoca del provvedimento di confisca può avvenire, in primo luogo, nel caso in cui quest’ultimo risulti affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso, per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario. Inoltre, ai fini della revoca rilevano unicamente le prove nuove e sopravvenute rispetto al momento in cui fu adottata la misura di prevenzione reale. Ne consegue che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive, già conosciute e delibate nel procedimento. Sul piano soggettivo, infine, la revoca de qua non può essere richiesta da chi, pur dovendo intervenire perché formalmente titolare dei beni sequestrati, non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato. Nel caso in esame, la Prima Sezione della Suprema Corte ha ritenuto non sufficiente, ai fini della revoca della confisca dell’immobile dell’imputata, la circostanza sopravvenuta dell’assoluzione dall’accusa di falsa attestazione di rapporto di lavoro, atteso che il provvedimento di confisca era stato disposto anche sulla base di altre ed univoche risultanze, quali i numerosi precedenti penali della prevenuta e la sproporzione fra ammontare dei redditi dichiarati e valore del bene confiscato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 31 gennaio – 7 febbraio 2013, numero 6016 Presidente Bardovagni – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Teramo con decreto dell'11 novembre 2011 rigettava la istanza formulata da C D.G. , volta ad ottenere la revoca della confisca dell'immobile di sua proprietà, sito in omissis , piano terra, già disposta con il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. del 9 maggio 2005, confermato dalla Corte di Appello di L'Aquila e dalla Corte di Cassazione con sentenza del 25 febbraio 2009. Il Tribunale rilevava l'assenza di elementi nuovi sopravvenuti idonei a giustificare la revoca della misura, in quanto l'intervenuta assoluzione dell'istante nel procedimento penale per i reati di cui agli articolo 374-bis e 496 cod. penumero , contestatigli per avere falsamente dichiarato di essere parte di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta FK Collection Pelletterie F & amp C e prodotto la relativa documentazione, non consentiva di ritenere lecita l'acquisizione del bene, sia perché l'assoluzione era stata disposta per insufficienza delle prove acquisite, il che lasciava priva di sicuro accertamento la circostanza di fatto dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della D.G. , sia perché, anche a voler ritenere dimostrata la percezione di un salario grazie al lavoro svolto, tale evenienza non modificava il giudizio di sproporzione tra il valore dell'immobile ed i redditi e le attività della D.G. , che era stato basato non soltanto sull'assenza da redditi da lavoro dipendente, quanto sulla sproporzione tra la sua complessiva situazione reddituale e patrimoniale ed il valore del bene, oltre che sulla sicura dedizione ad iniziative criminose. 2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione la D.G. a mezzo del suo difensore, che deduce a violazione di legge in relazione al disposto degli articolo 1 L. 1423/56 e 2-ter, comma 3, della legge numero 575/65, in quanto il provvedimento che aveva disposto la confisca era basato sull'assunto del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte del soggetto proposto per la natura fittizia del rapporto documentato e del ricavo delle risorse per il sostentamento suo e della famiglia dalla commissione di reati, mentre la prima delle due circostanze era stata smentita dalla sentenza di assoluzione nel processo penale. Inoltre, sostiene che, a seguito della riforma dell'articolo 2-ter legge numero 575/65 ad opera della numero 327/1988, doveva differenziarsi lo standard probatorio da assolvere per procedere a confisca, in quanto, mentre per sottoporre un bene a sequestro di prevenzione era richiesta l'acquisizione di sufficienti indizi , per la confisca occorreva la prova dell'origine illecita del bene, che doveva essere fornica dall'accusa, per cui se detta prova falliva, il dubbio doveva risolversi a vantaggio del proposto. b Carenza o apparenza di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non conteneva alcun argomento in grado di superare il contenuto della sentenza di assoluzione. 3. Con requisitoria scritta del 20 luglio 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Con riferimento al primo motivo di doglianza, la Corte osserva che l'istituto della revoca ex-tunc del provvedimento di confisca emesso ai sensi dell'articolo 2-ter della legge numero 575/65, disciplinato dall'articolo 7 della legge numero 1423 del 1956, è considerato dalla giurisprudenza di questa Corte Cass., Sez. unumero , numero 57 del 19/12/2006, Auddino Cass., Sez. I, numero 21368 del 14/5/2008, non massimata Cass., sez. II,numero 25577 del 14/5/2009, Lo Iacono, rv. 244152 Cass., sez. I, numero 36224 del 22/9/2010, Fama, rv. 248296 sez. II, numero 4312 del 13/01/2012, Penna, rv. 251811 quale rimedio processuale in grado di eliminare un errore, frutto di decisione giudiziaria irrevocabile, e di far conseguire la restituzione del bene confiscato all'avente diritto, che condivide quindi con l'istituto di cui all'articolo 629 e ss. cod. proc. penumero la funzione di revisione del giudicato penale di condanna a tutela del diritto costituzionalmente garantito della proprietà individuale e della libera iniziativa economica. La natura straordinaria della revoca e le finalità con lo stesso perseguite danno conto della sua esperibilità soltanto a fronte di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento o comunque non già previamente valutate, ovvero dell'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure del fondamento del giudizio di prevenzione su atti falsi o su altri fatti costituenti reato, quindi su elementi in grado di offrire dimostrazione dell'insussistenza di uno o più dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di confisca. Resta quindi esclusa ogni possibilità che il procedimento di revoca costituisca occasione per una rivisitazione dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, evenienza che, se ammessa, esporrebbe in modo inammissibile ed irrazionale le sue statuizioni alla rivedibilità illimitata ed a precarietà di effetti, pur nell'assenza di alcun novum riguardante i fatti già apprezzati. 2. Ciò posto, ritiene questa Corte di dover rilevare la ineccepibile valutazione di irrilevanza, ai fini della dimostrazione dell'insussistenza del presupposto legittimante un intervento di revoca della confisca, della circostanza dell'intervenuta assoluzione della ricorrente dai reati contestatile nel procedimento penale, cui era stata sottoposta per avere falsamente dichiarato di avere svolto attività lavorativa retribuita. Risponde al vero che il provvedimento originario di confisca aveva affermato che la documentazione prodotta dalla difesa non era convincente, né in grado di dimostrare l'avvenuta percezione di un salario da parte della D.G. per le risultanze contrarie delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria ed aveva ritenuto costei sprovvista di redditi percepiti e dichiarati fiscalmente. È però altrettanto vero che la decisione sulla confisca era stata fondata non in via esclusiva su tale rilievo, quanto sulla constatazione, da un lato della dedizione della D.G. ad attività criminosa, in alcuni casi commessa in concorso col coniuge, come attestato dalle pronunce di condanna riportate, dall'altro della sproporzione tra il valore del bene immobile di cui era titolare e l'ammontare dei redditi dichiarati e delle attività svolte. 2.1 L'ordinanza del Tribunale ha illustrato in modo chiaro ed efficace che l'assenza di redditi da lavoro dipendente non aveva rappresentato l'unico elemento considerato a giustificazione della disposta confisca, rispetto al quale potesse assumere rilievo decisivo l'assoluzione nel giudizio penale, in quanto era stata condotta un'analisi estesa a tutti gli elementi patrimoniali ed alla situazione economica del soggetto proposto ha aggiunto che in ogni caso, anche qualora si fosse assegnato alla pronuncia di proscioglimento la capacità di dimostrare, - cosa da escludersi per essere stato disposto in ragione dell'insufficienza o incertezza degli elementi di prova acquisiti -, l'effettività del rapporto lavorativo, egualmente tale evenienza non potrebbe smentire l'assoluta sproporzione tra il valore del bene confiscato e l'eventuale redditività del lavoro svolto. 2.2 Sotto diverso profilo, la ricorrente si duole della non corretta impostazione teorica, seguita dal Tribunale, nell'individuazione ed applicazione dei presupposti della confisca di prevenzione, richiedente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni oggetto di ablazione, prova che nel caso di specie sarebbe mancata la questione è stata già affrontata e risolta con l'imposizione della misura reale senza che emerga alcun aspetto di novità, in grado di giustificare la richiesta di revoca. 3. Infine, anche la doglianza che prospetta la carenza o apparenza della motivazione del provvedimento impugnato per l'assenza di argomenti in grado di superare il contenuto della sentenza assolutoria è priva di fondamento, atteso che l'ordinanza ha esposto chiaramente le ragioni della ritenuta inefficacia dimostrativa del dato sopravvenuto, in quanto anche la considerazione degli eventuali redditi percepiti da quell'attività per il loro importo non potevano giustificare l'acquisizione di un bene dal valore palesemente sproporzionato rispetto ad essi. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.