Ribaltata completamente l’ottica adottata nei primi due gradi di giudizio, laddove era stata respinta la richiesta avanzata dalla donna di vedere modificate le condizioni del divorzio e di vedere riconosciuto un contributo a carico del marito. Tale richiesta, in occasione della revisione delle condizioni del divorzio, è legittima, e deve essere valutata attentamente dal giudice.
Accordo raggiunto senza ‘guerre di religione’ tra moglie e marito così si può ‘inquadrare’ il divorzio messo ‘nero su bianco’ in maniera consensuale. Escluso anche il capitolo, spesso delicato, relativo all’assegno divorzile. Ma questo accordo non può azzerare la possibilità – prospettata dalla donna, in questa vicenda – di vedere modificate le condizioni del divorzio, con particolare riferimento proprio alla richiesta di un assegno ad hoc Cassazione, ordinanza numero 108, Sesta sezione Civile - 1, depositata oggi Fronte aperto. Netta la linea di pensiero seguita dai giudici del Tribunale prima e della Corte d’Appello poi niente «assegno a carico del marito», nonostante la richiesta avanzata dalla moglie nel «procedimento di modifica delle condizioni di divorzio», semplicemente perché «non previsto in sede di divorzio consensuale». Ma questa visione è completamente annichilita dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, richiamando giurisprudenza ad hoc, ribadiscono che «l’assegno, non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente» nel contesto di un procedimento di «revisione» degli equilibri fissati all’atto dell’ufficializzazione del «divorzio». Fronte assolutamente, quindi. Ciò significa che «il giudice dovrà esaminare i presupposti per il riconoscimento dell’assegno». Difatti, rispetto alla vicenda in esame, i giudici affidano alla Corte d’Appello il compito di valutare «la sussistenza dei presupposti dell’assegno», anche tenendo presente quanto sostenuto dall’uomo, ossia che «la moglie conviva more uxorio con altra persona».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 24 settembre 2013 - 7 gennaio 2014, numero 108 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra M.S. e G.A., il Tribunale di Taranto, con decreto del 26/02/2010, escludeva un assegno a carico del marito per la moglie, non previsto in sede di divorzio consensuale. La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con provvedimento in data 14/05/2011, confermava tale decreto. Ricorre per cassazione la moglie. Resiste con controricorso il marito, che pure deposita memoria difensiva. Giurisprudenza consolidata di questa Corte per tutte, Cass. numero 13860/02 precisa che l'assegno divorzile, come nella specie, non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente, con il procedimento ex articolo 9 L. Divorzio il giudice dovrà esaminare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno e non già il mutamento di circostanze. Andrà pertanto cassato con rinvio il provvedimento impugnato non può questa Corte pronunciarsi sul merito, come richiesto, essendo necessari accertamenti di fatto il giudice del rinvio dovrà esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno, ed in particolare accertare come richiesto in memoria dal resistente se la moglie conviva more uxorio con altra persona pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa comparizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.