RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

19 OTTOBRE 2018, numero 190 PROCEDIMENTO CIVILE. Spese processuali – compensazione delle spese tra le parti – tassatività delle ipotesi di compensazione delle spese giudiziali – mancato riconoscimento al giudice della facoltà di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione delle spese di lite, la sussistenza di altri giusti motivi – manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’articolo 13 d.l. numero 132/2014 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile , convertito, con modificazioni, in l. numero 162/2014, sollevate dal Tribunale ordinario di Trento con ordinanza del 4 dicembre 2017, iscritta al numero 42 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 11, prima serie speciale, dell’anno 2018, in riferimento agli articolo 3 24, comma 2 111, comma 1 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU , firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, numero 848, è manifestamente inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 77/2018 l’articolo 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’articolo 13, comma 1, d.l. numero 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. numero 162/2014, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 19 OTTOBRE 2018, numero 189 PROCEDIMENTO CIVILE. Opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici – ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione – previsione di non impugnabilità dell’ordinanza che decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva – non fondatezza. In relazione ai procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ex articolo 22 l. numero 689/1981 ed alle ingiunzioni per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3, r.d. numero 639/1910, non è irragionevole la scelta del legislatore delegato articolo 5, comma 1, articolo 6, comma 7 e articolo 32, comma 3, d.lgs. numero 150/2011 di sottrarli alla regola di reclamabilità dei provvedimenti di concessa o denegata sospensione, per accentuarne la celerità ai fini della loro definizione nel merito e per concentrare l’esame di tutti i correlati profili di opposizione in capo ad un unico giudice, fatti salvi, ovviamente, gli ordinari rimedi impugnatori. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 306/2007 è infondata l’eccezione d’incostituzionalità per violazione degli articolo 3 e 24 Cost. dell’articolo 648 c.p.c. nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l’articolo 624 c.p.c. per l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, non prevede la reclamabilità dell’ordinanza con cui il giudice istruttore concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 12 OTTOBRE 2018, numero 186 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione – adozione di tutte le misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di cuocere cibi – illegittimità costituzionale parziale. Anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’articolo 41- bis ord. penumero deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, quali la cottura di cibi, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale. Pertanto, l’articolo 41- bis , comma 2- quater , lett. f , l. numero 354/1975 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà , come modificato dall’articolo 2, comma 25, lett. f , numero 3 , l. numero 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , limitatamente alle parole “e cuocere cibi”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 351/1996 l’articolo 41-bis, comma 2, l. numero 354/1975 ordinamento penitenziario prevede che possa essere sospesa l’applicazione delle regole e degli istituti “che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”. Ciò comporta un ulteriore preciso limite “interno” all’esercizio del potere ministeriale non possono cioè disporsi misure che, per il loro contenuto, non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento. Mancando tale congruità, infatti, le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale.