La cessione del complesso immobiliare dal soggetto privato al Comune sconta l’imposta di registro in misura proporzionale. È quanto specifica l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 11 pubblicata il 18 settembre 2018 sul proprio sito, la quale ha aggiunto che il legislatore non ha previsto l’applicazione dell’esenzione dalle imposte indirette ai contratti tra Comune e privato in merito al trasferimento di un immobile.
Il caso. Nel caso in esame, un Comune interpellava le Entrate sottoponendo la necessità di acquistare un complesso immobiliare da un privato sito nel proprio territorio, composto da un appezzamento di terreno con sopra sei fabbricati un tempo adibiti a residenza e magazzini, ed ora in stato di abbandono. Il Comune, per la riqualificazione, aveva partecipato ad un bando e lo aveva vinto. Il finanziamento, però, può essere erogato solo se il Comune sia proprietario dell’area tuttavia, il trasferimento della proprietà del bene è sottoposto alla condizione risolutiva per il caso in cui l’ente acquirente non adempia al pagamento dell’intero prezzo entro il termine pattuito. La compravendita è quindi funzionale alla realizzazione dell’opera ma viene sottoposta alla condizione risolutiva dell’inadempimento del pagamento del prezzo da parte del Comune. Ciò detto, domandava la spettanza di eventuali agevolazioni a fini di imposte di registro, ipotecaria e catastale. La risposta. Rispondendo all’interpello, il Fisco ha osservato che in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 10 d. lgs. numero 23/2011, con cui è stata attuata una riforma della disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, è stato previsto, tra l’altro, che a partire dal 1° gennaio 2014, i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali che, fino al 31 dicembre 2013, erano soggetti ad imposta di registro in misura fissa, sono ora soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Pertanto, la cessione del complesso immobiliare dal soggetto privato al Comune sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, come previsto dall’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., e, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 d. lgs. numero 23/2011, è soggetta alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro. Fonte fiscopiu.it
Agenzia_delle_Entrate_Risposta_17_settembre_2018_n._11