Le indicazioni ministeriali sulla revoca della licenza per motivi sanitari

Se la commissione medica locale decide che un soggetto non è più idoneo alla guida la motorizzazione non può fare altro che adottare un provvedimento di sospensione o revoca della patente. Ed escluso i casi più evidenti di travisamento dei fatti è anche molto difficile per l’utente proporre ricorso.

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con la circolare numero 20851 del 5 settembre 2018. Revisione e sospensione della patente. La questione della revisione e sospensione della patente di guida per intervenuta carenza dei requisiti psicofisici sulla base dei giudizi espressi dalle commissioni mediche locali è un terreno particolarmente accidentato e denso di contenzioso amministrativo. Per questo motivo la motorizzazione ha riepilogato in una nota le questioni più spinose raggruppate in 3 filoni. Per quanto riguarda la legittimazione passiva, in caso di impugnazione del giudizio della commissione medica locale, la circolare conferma l’estraneità del dicastero in una vertenza dedicata solo alla valutazione medica resa dalla commissione. Le commissioni mediche hanno per legge il compito di valutare l’idoneità alla guida dei soggetti affetti da malattie potenzialmente pericolose per la circolazione, ai sensi dell’articolo 119 del codice stradale. Non si occupano del rilascio della licenza di guida ma solo dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica degli autisti. Quindi non c’è alcuna correlazione diretta tra il Ministero e gli organi sanitari, prosegue la nota centrale. In pratica si tratta di meri organi tecnici consultivi esterni. La maggioranza dei ricorsi, prosegue la circolare, riguarda la discrezionalità tecnica del giudizio sanitario. Commissione medica. Il giudizio della commissione medica si fonda su nozioni scientifiche che difficilmente possono essere sindacate nel merito eccetto le ipotesi estreme di irragionevolezza, inattendibilità e travisamento dei fatti. Il Giudice potrà accertare per esempio la manifesta irragionevolezza di un provvedimento a causa dell’insussistenza di una determinata patologia, prosegue la nota. Ma non potrà entrare nel merito delle conseguenze tra malattia e idoneità alla guida. In buona sostanza il ministero dei trasporti non ha alcuna discrezionalità. Se la commissione medica locale decide che un soggetto non è idoneo alla guida la motorizzazione può solo adeguarsi. L’ultimo punto riguarda la documentazione medica prodotta dal ricorrente a favore dell’abilità alla guida dell’interessato. Spetta solo alle commissioni mediche e alle unità sanitarie di rete ferroviaria italiana esprimere indicazioni sanitarie. Quindi il parere medico-legale prodotto dal ricorrente non ha praticamente alcun valore.

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