RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

6 GIUGNO 2016, N. 129 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario – previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 14/03/2011 n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo, sono ridotti e che le riduzioni da applicare a ciascun Comune, a decorrere dall’anno 2013, sono determinate con decreto di natura regolamentare del Ministero dell’interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 16, co. 6, del decreto-legge n. 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario , convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 135/2012, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 82/2015 i procedimenti di collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche eventualmente sulla base di una sua decisione unilaterale, al fine di assicurare che l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali. 1° GIUGNO 2016, N. 128 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Ammissione al gratuito patrocinio di enti o associazioni – limitazione agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica – manifesta inammissibilità. Affinché un’associazione possa essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell’assenza dello scopo di lucro e dell’esercizio dell’ attività economica”, ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge, ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa. Sull’argomento, cfr. Corte Cost. n. 144/1999 nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato. 1° GIUGNO 2016, N. 127 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Legge di stabilità 2015 – previsione che le autonomie speciali assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare - Previsione che le Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia assicurano tale contributo nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 454, della legge di stabilità 2013 concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile – previsione che il MEF, ove necessario, comunica alla Regione Siciliana l’obiettivo rideterminato in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale – previsione che, fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge 05/05/2009 n. 42, il concorso complessivo stabilito per la Regione siciliana e per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta è assicurato, in termini di saldo netto da finanziare, mediante accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali – previsione che permangono anche per il 2018 la riduzione del complesso delle spese finali di cui all’art. 1, comma 454, della legge di stabilità 2013 nonché il concorso alla finanza pubblica disposto dall’art. 1, comma 526, della legge di stabilità 2014 – non fondatezza. Una volta verificato che il concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica è legittimamente imposto, l’accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge n. 42 del 2009, costituisce il mezzo procedurale con il quale l’autonomia speciale, senza essere privata definitivamente di quanto le compete, partecipa a quel risanamento, restando congelate a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e sono strumentali al tempestivo ed effettivo assolvimento di un obbligo legittimamente imposto dallo Stato alla Regione. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 239/2015 nell’attuale contesto, ove continua ad essere particolarmente forte l’esigenza di coinvolgere le Regioni nel contenimento delle spese pubbliche, la tecnica dell’accantonamento si risolve nell’omessa erogazione, in via transitoria, di somme che la Regione a statuto speciale non avrebbe comunque potuto impiegare. 1° GIUGNO 2016, N. 126 AMBIENTE. Risarcimento del danno ambientale – legittimazione all’esercizio dell’azione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – mancata previsione della legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione o degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno – non fondatezza. L’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 c.d. Codice dell’ambiente riconosce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la possibilità di scegliere tra la via giudiziaria e quella amministrativa. Nel secondo caso artt. 313 e 314 del Codice dell’ambiente , con ordinanza immediatamente esecutiva, il Ministero ingiunge a coloro che siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Qualora questi non provvedano in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell’art. 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 235/2009 la scelta di attribuire all’amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell’esigenza di assicurare che l’esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale. 1° GIUGNO 2016, N. 125 ESECUZIONE PENALE. Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi – esclusione per il delitto di cui all’art. 624 bis codice penale – disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 656, co. 9, lett. a , cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. m , d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 125/2008, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo Sull’argomento, cfr. Corte Cost. n. 166/2010 l’art. 656, co. 9, lett. a , cod. proc. pen., laddove pone il divieto della sospensione dell’esecuzione prevista dal comma 5 dello stesso articolo, si fonda su una presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo indicato in tale lettera. 1° GIUGNO 2016, N. 124 CACCIA. Norme della Regione Toscana in materia di ambiti territoriali di caccia – ripartizione del territorio regionale in nove ATC, con dimensioni e confini corrispondenti a quelli delle Province e con denominazioni identiche a quelle delle città capoluogo – illegittimità costituzionale. L’art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana n. 3/1994 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” , nel testo modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana n. 32/2015, recante Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” , è costituzionalmente illegittimo. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 142/2013 attraverso la ridotta dimensione degli ambiti territoriali di caccia, previsti dall’art. 14 della legge n. 157/1992, il legislatore statale ha voluto pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conferire specifico rilievo alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio.