L’INPS, con il messaggio numero 2161/2018, ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi a carico dei datori per i lavoratori della Gestione Pubblica che siano posti in sospensione cautelare a seguito di un giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.
L’INPS, con il messaggio numero 2161/18 del 29 maggio, ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi a carico dei datori/sostituti d’imposta per i lavoratori della Gestione Pubblica in sospensione cautelare a seguito di un giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria. Inoltre, vengono fornite indicazioni sulla valutazione ai fini pensionistici e previdenziali TFS/TFR del sopradetto periodo nonché sulle modalità di regolarizzazione dei periodi retributivi a decorrere da febbraio 2014. Gli obblighi del datore di lavoro. La sospensione ha carattere provvisorio e, laddove il lavoratore non sia colpito da misure restrittive della libertà, il datore può esercitarla solo in relazione ai fatti contestati. Il dipendente sospeso cautelativamente dal servizio è privato dello stipendio. Durante il periodo di sospensione è prevista la corresponsione di un “assegno alimentare”, la cui misura è stabilita da disposizioni legislative ovvero dai CCNL. Il documento evidenzia che le contribuzioni riscosse per i periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso potranno essere valutate ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico solo a seguito del provvedimento di “restitutio in integrum” del datore di lavoro, che riqualifichi il periodo di sospensione cautelare. Nel dettaglio, il Messaggio fornisce chiarimenti su - l'imponibilità dell’assegno alimentare erogato durante il periodo di sospensione cautelare per il procedimento giudiziario - la valutabilità dei periodi di sospensione cautelare ai fini dei trattamenti pensionistici e ai fini delle prestazioni di fine servizio TFS/TFR - la disciplina speciale del personale militare - gli effetti sulle prestazioni previdenziali e di quiescenza discendenti dall’adozione del provvedimento definitivo da parte dell’Amministrazione che incide sul periodo di sospensione cautelare - l’elaborazione dei flussi di denuncia ListaPosPA del flusso Uniemens. Fonte lavoropiu.info
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