Per le sentenze redatte in formato elettronico è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale è completato, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni. Nel caso di sentenza redatta in formato cartaceo, opera il principio generale per cui il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. decorre dal deposito del provvedimento.
Così l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 9029/19, depositata il 1° aprile. La vicenda. La Corte d’Appello di Cagliari dichiarava antisindacale la condotta di una società tenuta in occasione di uno sciopero proclamato dall’O.S. Cobas del Lavoro privato, ordinando l’immediata cessazione della condotta e la futura astensione dall’utilizzo del potere disciplinare per limitare il diritto di sciopero. La società ha proposto impugnazione in Cassazione, mentre l’O.S. ha resistito eccependo la tardività del ricorso ex articolo 327 c.p.c. perché avviato alla notifica oltre il termine di 6 mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta mediante deposito in cancelleria. La società, con memoria, deduce che la sentenza era stata comunicata dalla cancelleria via PEC ai sensi dell’articolo 133 c.p.c. e da quel momento doveva decorrere il termine per impugnare posto che una diversa interpretazione «imporrebbe alle parti interessate l’onere di recarsi quotidianamente in cancelleria». Decorrenza del termine per impugnare. La Suprema Corte precisa in primo luogo che la sentenza impugnata non è stata redatta in formato elettronico ma cartaceo e risulta depositata in cancelleria alla data attestata dal funzionario in calce al provvedimento. Di conseguenza, ai fini della decorrenza del termine per impugnare è rilevante soltanto tale attestazione di avvenuto deposito e non la diversa data di successiva comunicazione a mezzo PEC alle parti. Nel caso di specie non può infatti trovare applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico «in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni» Cass. numero 17278/16 . Nel caso di sentenza redatta in formato elettronico infatti la data di pubblicazione, al fine del decorso del suddetto termine, «coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati». In tutti gli altri casi, trova applicazione la regola secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati. Infine la Corte ricorda gli interventi del legislatore sull’articolo 133 c.p.c. e precisa che «la modifica normativa non ha inciso sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che collegano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria», come previsto nell’ambito delle controversie di lavoro dall’articolo 1, commi 58 e 62, l. numero 92/2012. In conclusione, chiosa la Corte, «al di fuori di tali ipotesi, la regola generale per i provvedimenti depositati in forma cartacea è che la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria non incide sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione, per cui trova applicazione il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., decorrente dal deposito del provvedimento, nel caso che nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa». Il ricorso viene per questi motivi dichiarato inammissibile. Posto quanto sopra, occorre ricordare che l'ordinanza numero 2362/19 ha affermato che «in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione di cui all'articolo 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 21 febbraio – 1 aprile 2019, numero 9029 Presidente Nobile – Relatore Blasutto Rilevato CHE 1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza numero 208/2016, ha dichiarato antisindacale la condotta tenuta da Meridiana Maintenance s.p.a. in occasione dello sciopero proclamato il 20 gennaio 2011 dall’O.S. Cobas del Lavoro Privato ha ordinato alla società di cessare immediatamente la condotta illecita e di astenersi per il futuro dall’utilizzare il potere disciplinare per limitare il diritto di sciopero per l’effetto, ha annullato le sanzioni disciplinari irrogate ai lavoratori indicati nel ricorso ex articolo 28 Stat. lav 2. Per la cassazione di tale sentenza Meridiana Maintenance s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Cobas del Lavoro Privato. 3. Preliminarmente, l’O.S. resistente ha eccepito la tardività del ricorso ex articolo 327 c.p.c. perché avviato alla notifica il 13 gennaio 2017, oltre il termine di sei mesi previsto dalla predetta norma e decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta l’11 luglio 2016 mediante deposito in cancelleria. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., per contrastare la suddetta eccezione. Ha dedotto che la sentenza era stata comunicata dalla cancelleria via pec in data 14 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 133 c.p.c. e che, quindi, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, occorreva avere riguardo a tale adempimento, da cui la tempestività e l’ammissibilità del ricorso per cassazione. Deduce che una diversa soluzione interpretativa imporrebbe alle parti interessate l’onere di recarsi quotidianamente in cancelleria, a partire dal giorno successivo alla discussione, per verificare l’avvenuto deposito del provvedimento completo di motivazione, al fine di evitare di incorrere nella decadenza. Considerato CHE 1. Preliminarmente, va rilevata la tardività del ricorso per cassazione ex articolo 327 c.p.c., in quanto avviato alla notifica in data 14 gennaio 2017, oltre il compimento del termine di decadenza di sei mesi applicabile ratione temporis , termine scaduto l’11 gennaio 2017 coincidente con un mercoledì e decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta con il suo deposito nella cancelleria del giudice a quo. 2. Occorre premettere che la sentenza impugnata non è stata redatta in formato elettronico, ma in formato cartaceo e risulta depositata in cancelleria in data 11 luglio 2016, come da attestazione del funzionario apposta in calce al provvedimento. Ai fini della decorrenza del suddetto termine, è rilevante soltanto l’attestazione dell’avvenuto deposito e non la diversa data 14 luglio 2016 della successiva comunicazione di cancelleria avvenuta via PEC alle parti. 3. Non trova applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex articolo 327 c.p.c. Cass. numero 17278 del 2016 . Questa Corte ha precisato che, nel caso di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati Cass. numero 24891 del 2018 . 4. È sempre con riguardo all’ipotesi che alla redazione integrale della sentenza provveda direttamente il giudice estensore in formato elettronico che questa Corte, a Sezioni Unite, si è pronunciata precisando che dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c. , è consegnato ufficialmente in cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82, articolo 48 - il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l’ha pronunziata è legalmente nota a tutti inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1 produce tutti i suoi effetti giuridici cfr. Cass., Sez. Unumero , 10 agosto 2012, numero 13794 . 5. Al di fuori di tale ambito, trova applicazione la regola secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione Cass. S.U. numero 18569 del 2016 . 6. Non risulta neppure prospettato da parte ricorrente che nel caso in esame l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico si fosse perfezionato in data successiva a quella del deposito, sicché non è applicabile il principio sancito da Sezioni Unite numero 18569 del 2016 secondo cui, in caso di apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale ovvero ricorrendo a presunzioni semplici, o, infine, alla regola di cui all’articolo 2697 c.c. - il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. 7. In presenza di un’unica attestazione di deposito, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, l’attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex articolo 2700 c.c 8. La pubblicazione della decisione si ha con l’attestazione del cancelliere, attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa. Da tale momento la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con la logica ricaduta che da questo momento il temine lungo per impugnare inizia a decorrere. L’impugnabilità nel termine attualmente fissato in sei mesi, nel caso in cui la sentenza non risulti essere stata notificata, poggia sul presupposto che essa sia appunto conoscibile alla parte, pur attraverso la necessaria intercessione del difensore. 9. Nè la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, atteso che il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa cfr. Cass. numero 5946 del 2017 . Ed infatti, l’articolo 327 c.p.c. opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l’ampiezza del termine consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio Cass. numero 26402 del 2014 . 10. Giova osservare, altresì, che con il D.L. numero 179 del 2012, articolo 16, comma 3, conv. in L. numero 221 del 2012, il legislatore ha modificato l’articolo 45 disp. att. c.p.c., comma 2, disponendo che il biglietto di cancelleria deve contenere il testo integrale del provvedimento comunicato . Al comma 4 del medesimo articolo 16 ha previsto che Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici . Il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 133 c.p.c., comma 2, con il D.L. numero 90 del 2014, articolo 45, comma 1, lett. b , precisando che Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite . Il legislatore è intervenuto in sede di conversione del D.L. numero 90 del 2014, aggiungendo all’articolo 133 c.p.c., comma 2 che La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 . Pertanto, in via generale, la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. 11. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte, la modifica normativa non ha inciso sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che collegano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, come è stato chiarito da una serie di successive pronunce intese a definire l’ambito di applicazione della novella. È stato infatti affermato che la modifica dell’articolo 133 c.p.c., secondo cui la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 , attiene al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria, sicché non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini - anche perentori - dalla semplice comunicazione del provvedimento. Nell’ambito delle controversie di lavoro, è il caso previsto dalla L. numero 92 del 2012, articolo 1, commi 58 e 62. 12. Dunque, al di fuori di tali ipotesi, la regola generale per i provvedimenti depositati in forma cartacea è che la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria non incide sulla decorrenza del termini per l’impugnazione, per cui trova applicazione il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., decorrente dal deposito del provvedimento, nel caso che nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa. 13. Per tali assorbenti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, numero 55, articolo 2. 14.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.