La notifica diretta dell'agente della riscossione delle cartelle di pagamento al portiere, anche in assenza dell'invio di ulteriore raccomandata di avvenuta notificazione è idonea a perfezionare il procedimento notificatorio. L'articolo 26, comma 1, del d.P.R. numero 602/73, consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo la stessa disposizione il rinvio all'articolo 60 d.P.R. numero 600/73, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Tale conclusione trova conforto nell'articolo 14 l. numero 890/82 la notifica degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione, senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con la ordinanza numero 3254 del 18 febbraio 2016. Vicenda. Una società ha impugnato innanzi alla Ctp di Milano il fermo amministrativo di un autoveicolo di proprietà della contribuente, deducendo la nullità delle cartelle di pagamento prodromiche in quanto notificate al portiere in assenza di ulteriore raccomandata di avviso di avvenuta notificazione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, poi confermato dal giudice del gravame. L’agente della riscossione ha impugnato in Cassazione la sentenza deducendo la violazione dell'articolo 26 del d.P.R. numero 602/73, rilevando la possibile notifica diretta da parte dell'agente della riscossione e ritenendo non necessaria, in caso di notifica al portiere, l'ulteriore formalità dell'invio della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto la citata doglianza dell’agente della riscossione, rilevando la possibilità di una notifica diretta da parte dell'agente della riscossione senza raccomandata. Notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario nella specie, il portiere , senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. Cass. numero 16949/2014 . In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la normativa articolo 26 del d.P.R. numero 602/73 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Ne consegue che, in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell’avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella Cass. ordinanza numero 21558/2015 . L’articolo 26, d.P.R. numero 602/1973 recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito , sotto la rubrica “Notificazione della cartella di pagamento”, stabilisce che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. numero 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articoli 32 e 39, d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'articolo 26 del d.P.R. numero 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.
Corte di Cassazione, sez. Civile T, ordinanza 4 – 18 febbraio 2016, numero 3254 Presidente Iacobellis – Relatore Conti In fatto e in diritto La società Iniziative commerciali e promozionali di F.C. s.a.s. impugnava innanzi alla CTP di Milano il fermo amministrativo di un autoveicolo di proprietà della contribuente, deducendo la nullità delle cartelle di pagamento prodromiche in quanto notificate al portiere in assenza dell'invio di ulteriore raccomandata di avviso dell'avvenuta notificazione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con sentenza confermata dalla CTR della Lombardia numero 789/2014, depositata il 14.2.2014. Secondo la CTR il mancato rispetto dell'articolo 60 dPR numero 600/73 con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al fermo amministrativo del mezzo giustificava il rigetto dell'appello. Equitalia Nord spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nessuna delle parti intimate ha depositato difese scritte. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.26 dPR numero 602/73 e 60 c.1 lett. b-bis dPR numero 600/73. La CTR non aveva considerato che in forza del ricordato articolo 26 non era necessaria, in caso di notifica al portiere, l'ulteriore formalità dell'invio di raccomandata attestante l'avvenuta notificazione. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la decisione su un giudicato formatosi rispetto ad una sentenza del Giudice di Pace di Milano non conferente, per come dedotto nel giudizio di merito. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge numero 890 del 1982 cfr. Cass. numero 17598/2010 Cass.numero 911/2012 Cass.numero 14146/2014 Cass.numero 1977112013 Cass.numero 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario-. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'articolo 14 1. numero 890/82, come modificato dall'articolo 20 1.numero 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR numero 600173 articolo 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionaria di utilizzare le forme semplificate a mezzo dei servizio postale con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v.articolo 39 d.m. 9 aprile 2001 cfr.Cass.numero 27319/2014 senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'articolo 26 1^comma dei dPR numero 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all'articolo 60 dPR numero 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo cfr. Cass. numero 14196/2014 . A tali principi non si è uniformato il giudice di appello. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va per l'effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.