Calcolo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali: chiarimenti dall’INPS

Con il messaggio n. 437/2018, l’INPS ha chiarito l’arco temporale da considerare ai fini del calcolo dell’importo complessivo annuo di omesso versamento delle ritenute previdenziali, su cui si basa il discrimine 10.000 euro annui tra illecito penale o amministrativo.

Distinzione tra illecito penale e amministrativo. Alla luce del d.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 8 che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è stato introdotto un distinguo tra situazioni in cui si verifica l’illecito penale e casi in cui si ha un illecito amministrativo. Tale distinzione è correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro - per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a 10.000 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 - per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta cifra il datore vedrà applicarsi una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 50.000 . L’arco temporale. La circolare 5 luglio 2016, n. 121 dell'INPS aveva individuato nell’anno civile, con le relative date di versamento comprese tra il 16 gennaio e il 16 dicembre, l’arco temporale da considerare ai fini della valutazione del superamento o meno della predetta soglia. Tale precisazione, però, era stata superata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla base della sentenza della Corte di Cassazione, sez. Penale, n. 39882 del 2017 che, basandosi sulle date di scadenza dei versamenti contributivi aveva stabilito che, per valutare il superamento o meno della soglia dei 10.000 , si dovesse far riferimento al periodo compreso tra il 16 febbraio e il 16 gennaio dell’anno successivo criterio della competenza contributiva . L’INPS, attraverso il messaggio n. 437 del 31 gennaio 2018, a seguito dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, conferma le indicazioni formulate nella circolare n. 121/2016 deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi periodo 16 gennaio 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente novembre dell’anno in corso . Fonte lavoropiu.info

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