RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 13 LUGLIO 2015, N. 14547 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE . Conciliazione nel processo tributario - Proposta depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio - Conseguenze - Rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento - Necessità - Inosservanza - Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere in assenza del pagamento dell'obbligazione conciliata - Appellabilità - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione di cui all'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, che si ha solo con il versamento della somma concordata, sicché, nella conciliazione cosiddetta breve postfissazione , in cui la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio, la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l'udienza di trattazione ad una data successiva alla scadenza del termine per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio, in applicazione analogica della disciplina dettata per la conciliazione cosiddetta breve prefissazione , in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell'udienza di trattazione, ed, in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, che non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l'interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 3560 del 2009 Gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dall'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta breve postfissazione - in cui, ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio - la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l'udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal comma 1 per la conciliazione cosiddetta breve prefissazione , in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell'udienza di trattazione in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, che non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l'interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso. b Sez. 5, Sentenza n. 21325 del 2006 In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale, prevista dall'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce un istituto deflativo di tipo negoziale, attinente all'esercizio di poteri dispositivi delle parti, che postula la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'Amministrazione e l'instaurazione del rapporto processuale con l'organo giudicante, e si sostanzia in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla congruità dell'importo sul quale l'Ufficio e il contribuente si sono accordati. Pertanto, l'errore di calcolo in cui le parti siano incorse nella definizione dell'imponibile o nella determinazione dell'entità del prelievo ricavabile dai parametri di tassazione, in tanto può dar luogo a rettifica, in quanto ricorrano i presupposti di cui all'art. 1430 cod. civ In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento delle imposte sul reddito, emesso nonostante l'intervenuta conciliazione, ritenendo che l'errore di calcolo fatto valere dall'Amministrazione non fosse riconoscibile dal ricorrente, in quanto dal verbale di conciliazione non risultavano i dati in base ai quali doveva computarsi il prelievo . c Sez. 5, Sentenza n. 9223 del 2007 In tema di contenzioso tributario, la conciliazione cosiddetta abbreviata prevista dall'art. 48, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, caratterizzato dal raggiungimento di un accordo stragiudiziale sulla materia del contendere, i cui effetti si ripercuotono sulla conclusione del giudizio in corso, non deve necessariamente aver luogo prima della fissazione della data di trattazione, potendo la relativa istanza essere depositata anche successivamente, e spettando in tal caso al collegio la verifica dell'accordo e la pronunzia di estinzione del giudizio. Ai fini di tale declaratoria, non occorre che l'accordo riguardi specificamente anche le sanzioni applicabili, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto la norma in esame ne fa automatica applicazione nella misura da essa indicata, con la conseguenza che esse sono successivamente recuperabili dall'Ufficio competente attraverso le consuete tecniche liquidatorie. d Sez. 5, Sentenza n. 9222 del 2007 In tema di contenzioso tributario, la conciliazione c.d. abbreviata, prevista dall'art. 48, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, caratterizzato dal raggiungimento di un accordo stragiudiziale sulla materia del contendere, i cui effetti si ripercuotono sulla conclusione del giudizio in corso, non deve necessariamente aver luogo prima della fissazione della data di trattazione, potendo la relativa istanza essere depositata anche successivamente, e spettando in tal caso al collegio la verifica dell'accordo e la pronunzia di estinzione del giudizio. Costituendo espressione del principio di disponibilità delle posizioni processuali e del favor legislativo per una soluzione conciliativa delle liti, anche in funzione della ragionevole durata del processo, essa non può ritenersi preclusa dalla circostanza che l'accordo sia stato raggiunto solo dopo alcune udienze di mero rinvio, in quanto l'interesse all'immediatezza della tutela giurisdizionale non consente al giudice d'imporre un'attività inutile e defatigante, contro l'interesse delle parti e dell'ordinamento ad una presa d'atto dell'inutilità della prosecuzione della vertenza.