Il CNF sul regime di scelta dell’avvocato da parte della P.A.

Non può essere condivisa l’affermazione delle linee guide dell’ANAC, secondo cui il diritto europeo avrebbe reso oggi non più attuale la distinzione di diritto interno tra contratto d’opera ed appalto e le relative ricadute sul regime di scelta dell’avvocato da parte della P.A Tutt’altro. Il CNF, con un articolato parere approvato a metà dicembre smonta, punto per punto, le argomentazioni dell’Autorità a proposito della applicabilità del codice degli appalti anche per l’affidamento degli incarichi e lo fa partendo dal solco tracciato dal Consiglio di Stato, nella memorabile sentenza n. 2730/12.

Sentenza che, per un certo verso, ha anticipato il contenuto delle direttive comunitarie del 2014. Il parere del CNF. In sostanza, secondo il Consiglio forense, nei casi di difesa in giudizio il contratto di patrocinio non è un comune contratto d’opera professionale, perché contiene uno specialissimo potere di rappresentanza che ne enfatizza il profilo fiduciario, in uno con quello che concerne i poteri esclusivi di svolgimento dell’attività processuale, nonché i doveri e la responsabilità del difensore. In altri termini, l’attività del difensore munito del patrocinio si svolge in un contesto del tutto diverso da quello che riguarda sia il contratto di appalto sia, in verità, da quello che riguarda il contratto d’opera professionale di per sé, ed essa, attuando valori primari dell’ordinamento, garantisce la protezione di diritti costituzionali fondamentali. Principi. Secondo il CNF, in pratica, l’ANAC non ha colto il senso delle direttive comunitarie, nella parte in cui dai singoli principi ha tratto le regole per un vero e proprio procedimento ad evidenza pubblica. Ciò in quanto dal principio di economicità non si deve necessariamente desumere una valutazione comparativa di due o più preventivi dal principio di imparzialità non si deve trarre necessariamente la regola che postula una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e quella per cui l’appalto sia aggiudicato” in conformità a regole procedurali fissate all’inizio. Ed ancora, dal principio di trasparenza, non si deve necessariamente desumere l’esigenza di garantire un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara . Come, infine, il principio di pubblicità non deve necessariamente rendere obbligatoria la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente. Affidamento fiduciario. In conclusione, secondo il parere fornito dal CNF, in conformità alle direttive n. 24 e 25 del 2014, ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016, i servizi legali elencati all’art. 17, comma 1, lett. d possono essere affidati dalla P.A. in via diretta su base fiduciaria. Ovviamente nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa. Mentre gli altri servizi legali allegato IX al codice e artt. 140 e ss devono essere affidati mediante un procedimento compartivo di evidenza pubblica, semplificato, così come affermato anche dal Giudice amministrativo TAR Puglia, sez. II, sentenza 11 dicembre 2017 che ha confermato l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato con la già citata sentenza n. 2730/12 .

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