L’eccezione sull’utilizzabilità del prelievo ematico per mancato avviso di assistenza legale

La Suprema Corte ribadisce che l’eccezione relativa all'utilizzabilità dell'accertamento ematico effettuato nei confronti del conducente che cagioni un sinistro in stato di ebbrezza può essere dedotta «fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado», qualora il conducente non sia stato avvisato della facoltà di assistenza legale.

Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 18662/18, depositata il 2 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Torino, in conferma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riconosceva la penale responsabilità dell’imputato per aver questi cagionato un incidente stradale in stato di ebbrezza, così come confermato da accertamento sanitario ospedaliero. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando l’inutilizzabilità dell’accertamento eseguito poiché eseguito in assenza dell’avviso di assistenza legale ex articolo 356, c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nonché l’erroneo rigetto dell’eccezione di nullità avanzata dallo stesso nei precedenti gradi di giudizio a causa della tardività della proposizione. Mancato avviso e nullità. Il Supremo Collegio, sottolineando preliminarmente che i prelievi nella struttura ospedaliera fossero stati disposti «per esclusivo impulso della P.G. finalizzato all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, e pertanto avrebbero dovuto essere preceduti da rituale avviso, che è invece del tutto mancato», rileva come la nullità intermedia derivante dal mancato avviso di assistenza legale ex articolo 114 disp. att. c.p.p. sia «stata ritualmente eccepita già in sede di discussione nel giudizio di primo grado, per poi venire reiteratamente riproposta con i motivi di appello non risultando pertanto sanata». La tempestività dell’eccezione è quindi confermata da un principio di diritto già fissato Sezioni Unite, le quali hanno sancito che «la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli articolo 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado». La Corte dunque annulla con rinvio l’impugnata sentenza.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 febbraio – 2 maggio 2018, numero 18662 Presidente Dovere – Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 20 settembre 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 15 dicembre 2015, con la quale B.D. veniva condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto all’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2-bis, cod.strad. e valutata l’aggravante di cui al comma 2-sexies del medesimo articolo, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, per la contravvenzione p. e p. dall’articolo 186, comma 2, lett. c , comma 2-bis, comma 2-sexies, cod.strad., perché circolava alla guida dell’autovettura targata , provocando un incidente stradale, in evidente stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche così come riscontrato a seguito di accertamenti sanitari ospedalieri tasso alcolemico di 2,70 g/l . Veniva disposta la revoca della patente di guida. Venivano concessi i doppi benefici di legge. 2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 3. Con unico motivo di ricorso, il prevenuto lamenta, ex articolo 606, comma 1, lett. c e lett. e , cod.proc.penumero , violazione di legge e conseguente vizio di motivazione in relazione all’utilizzabilità dell’accertamento ematico eseguito sull’imputato senza il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi del combinato disposto degli articolo 356 cod.proc.penumero e 114 disp. att. cod.proc.penumero 3.1. In particolare, il ricorrente afferma che il prelievo era stato eseguito su richiesta della PG ai sensi dell’articolo 186, comma 5, CdS, nonché di aver correttamente eccepito la nullità di ordine intermedio ex articolo 178, comma 1, lett. c , cod.proc.penumero , già nel corso della discussione del giudizio di primo grado, e di averla riproposta ritualmente con i motivi di appello. Ciononostante, dapprima il Tribunale e poi anche la Corte distrettuale l’avevano rigettata con motivazioni errate. Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto tardiva l’eccezione della predetta nullità intermedia, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata non già nei termini stabiliti dall’articolo 180 cod.proc.penumero , ma in quelli più stringenti di cui all’articolo 182, comma 2, cod.proc.penumero , e cioè prima del compimento dell’atto nullo, ovvero, se ciò non fosse stato possibile, immediatamente dopo, dal momento che si trattava di atto cui la parte aveva assistito. Il giudice di secondo grado, invece, aveva rigettato il relativo motivo di appello ritenendo che l’imputato avesse sollevato l’eccezione di nullità solamente con i motivi di appello, incorrendo nella preclusione di cui all’articolo 180 cod.proc.penumero Conseguentemente, la nullità risultava sanata. 3.2. Il ricorrente, richiamando l’interpretazione data dalle Sezioni Unite penali numero 5396/2015, insiste per la dichiarazione di nullità ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 3. La giurisprudenza ha avuto più volte modo di chiarire che la sanzione processuale conseguente al mancato avviso di cui all’articolo 114 disp. att. cod.proc.penumero è la nullità di ordine generale a regime intermedio Sez. F., numero 34886 del 6 agosto 2015, Cortesi, Rv. 264728 . 3.1. Quanto al termine entro il quale eccepire tale nullità, a causa di precedente contrasto giurisprudenziale, sono intervenute, come noto, le Sezioni Unite, chiamate a risolvere la specifica questione se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. cod.proc.penumero , possa ritenersi non più deducibile, a norma dell’articolo 182, comma 2, cod.proc.penumero , se non eccepita dal diretto interessato prima del compimento dell’atto ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità. Risolvendo tale quesito, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. cod.proc.penumero , può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli articolo 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod.proc.penumero , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado Sez. Unumero , numero 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in procomma Bianchi, Rv. 263023 . Ciò in considerazione del fatto che nel caso in cui la nullità dell’atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l’avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell’indagato o dell’imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall’articolo 182, comma 2, cod.proc.penumero Sez. Unumero , numero 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in procomma Bianchi, Rv. 263026 . Di talché, pertanto, la parte su cui grava l’onere di eccepire, ex articolo 182 comma 2 cod.proc.penumero , la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore - ovvero il pubblico ministero -, in nessun caso l’indagato o l’imputato né altra parte privata, in quanto l’ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all’autodifesa Sez. Unumero , numero 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in procomma Bianchi, Rv. 263024 . 4. Nel caso odierno la nullità intermedia susseguente al mancato avviso ex articolo 114 disp. att. cod.proc.penumero è stata ritualmente eccepita già in sede di discussione nel giudizio di primo grado, per poi venire reiteratamente riproposta con i motivi di appello non risultando pertanto sanata. 5.Venendo dunque all’esame del motivo concernente l’inutilizzabilità degli accertamenti sanitari, va ribadito che sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli articolo 356 cod.proc.penumero e 114 disp. att. cod.proc.penumero , in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria Sez. 4, numero 3340 del 22 dicembre 2016, Tolazzi, Rv. 268885 Sez. 4, numero 7967 del 6 dicembre 2013, Zanutto, Rv. 258614 . Ciò in quanto, in tal caso, gli accertamenti vengono compiuti per esclusive esigenze di indagine, e sono dunque atti di P.G. compiuti ai sensi dell’articolo 348, comma 4, cod proc pen ai quali deve essere applicato l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia Sez. 4, numero 51284 del 10 ottobre 2017, Lirussi . In particolare, con la citata recente pronuncia si è precisato che nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’articolo 186 co. 5 C.d.S., sussiste l’obbligo di dare l’avviso di cui all’articolo 114 disp. att., cod. procomma penumero , allorché il conducente sia già indiziato di reato, al momento in cui la P.G. ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, e se l’accertamento non venga espletato a fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato. 6. Tanto premesso, i giudici hanno sottolineato che il B. era stato estratto da veicolo incidentato e accompagnato in ospedale a mezzo di autolettiga, sicché il prelievo ematico era senz’altro riconducibile all’espletamento degli ordinari protocolli terapeutici di ciò, però, non vi è prova alcuna, poiché consta in atti soltanto la richiesta della Polizia giudiziaria, e non risulta che gli accertamenti siano stati necessitati dalla attuazione di un protocollo terapeutico. I prelievi, dunque, risultano disposti per esclusivo impulso della P.G. finalizzato all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, e pertanto avrebbero dovuto essere preceduti da rituale avviso, che è invece del tutto mancato. 7. Deve pertanto sul punto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello reclamo che affronterà la specifica questione alla luce delle risultanze processuali. In particolare, la Corte valuterà il tema della responsabilità del B. tenendo presente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Sez. 4 numero 22239 del 29.1.2014, Politanò, Rv. 259214 Sez. 4, numero 26562 del 26/05/2015, Bertoldo, Rv. 263876 , poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici, sempre che significativi e debitamente provati. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Torino per nuovo esame.