Il CNF sollecita il Governo ad esercitare la delega

Sulle società tra avvocati la disciplina è quella contenuta nella legge forense, non potendo applicarsi la disciplina prevista per altre categorie professionali. A chiarirlo è stato il presidente del CNF, Guido Alpa, con una nota del 30 agosto 2013, in cui viene specificato che, anche se il termine per la delega per la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione di avvocato è scaduto, non è possibile applicare la disciplina prevista per le società tra professionisti appartenenti ad altre categorie, pena la nullità delle società con grave danno per i cittadini.

Un po’ di confusione? Secondo quanto afferma il CNF nella nota del 30 agosto scorso, sui quotidiani, in questi ultimi giorni, è stata fatta molta confusione in merito alla interpretazione della legge comunitaria che contiene una disposizione sulle società di cui facciano parte avvocati stranieri stabiliti in Italia. La nuova disciplina articolo 5 legge europea n. 97/2013 rimuove un requisito previsto dalla legge sullo stabilimento e l’esercizio della professione forense, e cioè la necessaria presenza di un avvocato italiano nella compagine societaria di avvocati stranieri. L’innovazione – sottolinea il CNF - non modifica la regola secondo la quale per svolgere la professione forense in Italia anche in forma societaria occorre essere avvocati e non rimuove il divieto che altri professionisti o soci di mero capitale possano partecipare alle società di avvocati . La legge comunitaria, quindi, non si intreccia con quella relativa all’attuazione della riforma forense, la quale pone principi molto precisi – e di deroga al regolamento sulle società tra professionisti – riguardanti le società di soli avvocati . Alpa sollecita l’ esercizio della delega da parte del Ministero della Giustizia. La nota fa un discorso a parte in merito all’attuale normativa concernente le società di avvocati italiani. Al Governo, infatti, con la legge di riforma, è stato affidato il compito di emanare un decreto delegato in cui si fissano regole speciali. Tuttavai, se il termine per la delega è scaduto, non è possibile applicare la disciplina prevista per le società tra professionisti appartenenti ad altre categorie. In attesa da febbraio. Il Consiglio Nazionale Forense, vista l’attesa, si è attivato con il Ministero della Giustizia, offrendo la propria collaborazione e sollecitando gli Uffici perché portino a compimento la riforma su questo punto. Un chiarimento del Ministero è dunque necessario - si legge alla fine del documento del CNF – per evitare che fidando su o profittando di di interpretazioni inesatte o avventurose siano costituite oggi società professionali che sarebbero nulle, con grave danno per i cittadini che vedrebbero travolti i loro diritti nei procedimenti promossi da avvocati operanti nell’ambito di una società nulla .