Incastrato dalle telecamere condominiali mentre danneggia un’auto

Le riprese video di comportamenti non comunicativi” effettuate in un locale condominiale non sono illecite al fine della loro acquisizione e utilizzazione nel processo penale, anche se fatte in violazione delle regole della privacy.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 28554, depositata il 3 luglio 2013. Riprese all’interno del domicilio”. Il ricorso è stato proposto da un Procuratore della Repubblica contro una sentenza del Giudice di Pace che ha assolto un imputato dal delitto di danneggiamento di un’auto, dichiarando le videoregistrazioni effettuate in un locale condominiale - e fondanti l’accusa – illecite, in quanto lesive dell’inviolabilità del domicilio. Telecamere poste dai privati, non dall’autorità giudiziaria. La Suprema Corte ha ritenuto la censura di violazione di legge fondata, in quanto la pronuncia di merito si è basata su un richiamo effettuato dal giudice a una sentenza delle Sezioni Unite riferita a captazioni effettuate con strumenti posti in opera dall’autorità giudiziaria e non da privati cittadini nell’ambito di spazi domiciliari. Valida prova documentale. Gli Ermellini hanno ricordato che in tale ultimo caso le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p., essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 giugno - 3 luglio 2013, n. 28554 Presidente Gallo – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Latina ha assolto G R. dal delitto di danneggiamento di un autovettura. 2. Avverso detta pronunzia ricorre il Procuratore presso il Tribunale di Latina contestando violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto il giudice di pace - erroneamente interpretando l'arresto Cass. sez. un. 28.3.2006, n. 26795, secondo cui le riprese video di comportamenti non comunicativi non possono essere eseguite all'interno del domicilio , in quanto lesive dell'art. 14 cost. ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione - dichiarato tali riprese, invece effettuate in un locale condominiale, illecite. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Deve in primo luogo rilevarsi l'inconferenza del richiamo effettuato dal Giudice di pace al citato arresto a sezioni unite, riferito a captazioni effettuate con strumenti posti in opera dall'autorità giudiziaria e non da privati cittadini nell'ambito di spazi domiciliari. In tale ultimo caso, e in secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale Cass. sez. II, 31.1.2013 n. 6813 . 2. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Latina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Latina.