Notifiche via PEC, altre decisioni astruse...

Quello che il processo civile telematico tesse di giorno, alcuni Giudici si impegnano a disfare di notte. Con ordinanza del 9 maggio 2013 il Tribunale di Padova ha disposto la rinnovazione con mezzi ordinari, di una notifica effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis della L. 53/1994 come modificata dalla Legge di stabilità 2013 e dal D.L. n. 179/2012.

L'aspetto interessante della decisione è dato dal fatto che è stata esclusa la possibilità di effettuare notifiche ai sensi di detto articolo fino al 15 dicembre 2013, perché solo da questa data potranno considerarsi pubblici gli elenchi che contengono gli indirizzi di posta elettronica certificata, come previsto dall'art. 16 ter del D.L. 179/2013. È una decisione che personalmente ci lascia attoniti, e anche un po' arrabbiati, tanto sembra sbagliata. La Legge di stabilità interviene per dare certezza giuridica e consentire sin da subito l'adozione della PEC come strumento di notifica diretta tra Avvocati, nell'ottica di ridurre i costi dell'accesso alla giustizia. Della possibilità di effettuare tale notifica avevamo già detto in due articoli precedenti, ben prima dell'entrata in vigore della norma in questione. Ma ci attendevamo che con il completamento della normativa di dettaglio ogni dubbio e incertezza fossero spariti, soprattutto perché oggi è in funzione il previsto elenco unico degli indirizzi PEC, o INI-PEC, dove convergono tutte gli elenchi precedenti. Apparentemente ci eravamo sbagliati. Una volta si diceva ci sarà pure un giudice a Berlino”. Ora sembra che ci sia comunque e sempre un giudice che ributta a mare quello che faticosamente è stato tirato a riva. Novella Penelope, puntuale arriva il Tribunale di Padova. La norma e il suo contesto normativo. A me sembra che la norma non possa lasciare spazio a dubbi di sorta. Leggiamo il testo A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia . L'unica interpretazione sensata, al di là della ratio della norma, che è quella di accelerare, e non di rallentare, l'adozione dello strumento, è che fino al 15 dicembre 2013 gli elenchi pubblici sono quelli pubblici, ovvero quelli disponibili per l'accesso da parte di una comunità indiscriminata di soggetti e gestiti da enti ufficiali. Tra questi ovviamente le Camere di Commercio, tramite il Registro delle Imprese mi si venga a dire che potrebbe essere non pubblico ! e il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia per gli Avvocati. Ciò mi pare confermato dall'intero Articolo 16 del DL 179/2012. Ad esempio, il comma 12 ha modificato l'art. 149-bis includendo la dizione o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni . Il comma 6 prevede che Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario , dunque una norma punitiva per chi ritarda l'adozione della notifica telematica. Altrettanto punitiva la norma dell'articolo 14 L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile . Se gli stessi elenchi, e altri che sono accessibili alla pubblica amministrazione, fanno fede per il Cancelliere, perché non debbano far fede quelli rigorosamente pubblici per l'avvocato? In tutto questo la norma prevederebbe – per assurdo – che si debbano attendere più di sei mesi dal completamento dei passi di adeguamento tecnico-normativo previsto dal successivo Articolo 16-quater entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma in questione . Perché allora affannarsi ad adottare le norme e i sistemi, se poi questi non possono essere utilizzati? Perché tenere la norma lettera morta, e si noti, non da ottobre 2012, ma da ben prima! Interpretazione letterale e secondo l'intenzione del legislatore. A me pare che in questo quadro un'interpretazione contraria all'intenzione del legislatore, come fatta apparente dall'interpretazione sistematica dell'intervento normativo, debba quanto meno essere sorretta da un forte dato normativo. Standard che viene clamorosamente fallito dall'interpretazione sostenuta dai giudici. A decorrere da [ ] X è Y non può che significare che prima della data in questione X è qualcosa di diverso da Y. Non significa prima di [] X non esiste. A decorrere dal 15/12/2013 ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale vuol dire appunto che da quella data saranno da considerarsi pubblici solo gli elenchi indicati. Prima saranno pubblici quegli elenchi che sono pubblici per diritto normale. È una dizione che riguarda l'entrata in vigore della definizione, non l'entrata in vigore della norma. Si noti che la dizione risultante da pubblici elenchi riguarda comunque non solo le notifiche dirette da parte degli Avvocati, ma tutte le notifiche e comunicazioni via PEC, anche quelle dei Cancellieri! E si noti che, stando all'interpretazione contestata, sino al 15/12/2013 il REGINDE non sarebbe un elenco pubblico idoneo alla notifica diretta, quando invece è l'unico registro a cui fa riferimento il Cancelliere quando deve notificare i suoi atti e che quindi dà oggi le stesse garanzie che darà il 15 dicembre prossimo. Mi pare proprio grossa. Se il legislatore intendeva posporre di fatto l'entrata in vigore dell'articolo 3-bis della L. 53/1994, dopo aver abolito il comma 3-bis, che diceva sostanzialmente le stesse cose, perché non l'ha semplicemente detto, ma si sarebbe speso in una dizione cervellotica? E perché al 15 dicembre 2013? Ci pare che anche una blanda applicazione del rasoio di Occam fa propendere fortemente per un'interpretazione assai diversa. Ovvero che ci sia un tempo di vacatio in cui, prima di passare a uno standard restrittivo, si adotta uno standard transitorio . A conclusioni simili giunge l'Avv. Maurizio Reale, componente della Commissione informatica del Consiglio Nazionale Forense in un articolo in cui si pone lo stesso problema [ http //ilprocessotelematico.webnode.it/osservazioni/a29-notifiche-avvocati-tramite-pec-ex-l-53-94-dubbi-circa-leffettiva-possibilita-del-loro-immediato-utilizzo-/ .]. Confesso che quando ho letto l'articolo ero convinto si trattasse di uno scrupolo eccessivo, di una preoccupazione infondata. Invece pare sia confermato che esista un pregiudizio endogeno contro l'innovazione negli strumenti della Giustizia, che onestamente è aiutato da una tecnica legislativa del tutto confusa, disordinata, sciatta , insufficiente e contraddittoria, tanto da necessitare di continui interventi, pezze che – come questa – causano più inconvenienti del buco che intendono colmare. Intanto a Lussemburgo Intanto – per versare un po' di sale sulle ferite aperte – in Corte di Giustizia delle Comunità Europee è attivo il servizio e-curia. Gli atti vengono caricati e consultati via web, a cui si accede con ID e password che si ottengono mandando un modulo, un documento di identità e un certificato che attesta di patrocinare nelle corti nazionali. Per ogni deposito, viene generato un certificato MD-5 alla ricezione, così sì è sicuri che quanto è stato mandato è ciò che è stato ricevuto e registato. Le notifiche agli Avvocati si fanno via posta elettronica semplice o via fax. Si hanno dieci giorni per andare a vedere cosa si è ricevuto, dopodiché sono affari dell'Avvocato e della sua parte, la notifica è comunque perfezionata. E non stiamo parlando di cause bagatellari fra qualche giorno lo userò per la prima volta, depositando un atto per una concentrazione da più di sette miliardi. Forse stiamo sbagliando qualcosa qui in Italia?