Ipoteca valida anche senza intimazione

Il concessionario della riscossione Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente moroso a cui non è stata notificata l’intimazione di pagamento.

La S.C., con la sentenza del 20 giugno 2012 numero 10234, ha affermato che il legislatore ha inteso escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata, in quanto l’ipoteca si riferisce ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria e non necessita di una preventiva diffida al contribuente. Il Concessionario della riscossione può iscrivere ipoteca? Se una cartella esattoriale è notificata da oltre un anno, il concessionario non può iscrivere ipoteca o emettere provvedimenti di fermo amministrativo. Infatti l’articolo 50, comma 2, d.p.r. numero 602/73 prevede che «se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». La giurisprudenza di legittimità aveva già affermato che il provvedimento di fermo amministrativo, al pari di quello di iscrizione ipotecaria, ha natura cautelare e non può ritenersi atto dell’esecuzione forzata esattoriale Cass. ord. numero 14831/2008 cfr. Cass. civ. numero 2053/2006 . La giurisprudenza di merito ha ritenuto, contrariamente, che l’articolo 50, comma 2, d.p.r. numero 602/1973 si applica anche in caso di iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del medesimo decreto, con la conseguenza che il concessionario della riscossione, che intenda procedere all'iscrizione ipotecaria oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve preventivamente notificare al contribuente un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. CTR Toscana, Sez. XXXII, numero 26/2010 CTP. Lombardia, Sez. XII, numero 100/2008 . Il caso. Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria relativo ad un credito derivante da tre avvisi di pagamento. La CTP ha accolto il ricorso del contribuente e i giudici d’appello hanno confermato tale decisione. In particolare, la CTR ha ritenuto che, al fine dell’iscrizione dell’ipoteca, è necessaria la preventiva notifica al debitore moroso dell’intimazione di pagamento ex articolo 50, comma 2, d.p.r. numero 602/1973. La S.C., non accogliendo le motivazioni addotte dai giudici di merito, ha affermato che la disposizione di cui trattasi prevede la notifica dell’avviso di pagamento prima dell’inizio dell’espropriazione forzata mentre l’iscrizione ipotecaria non è da considerare «quale mezzo preordinato alla espropriazione» che «si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito». Atti impugnabili. Quanto precede è stato voluto dal legislatore che con la modifica dell’articolo 19 d.lgs. numero 546/92 atti impugnabili , apportata dal d.l. numero 223/2006, ha di fatto escluso il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata e quindi dagli atti impugnabili. In sostanza, l’iscrizione dell’ipoteca non è un atto formale dell’esecuzione forzata e, pertanto, non necessita di eventuali garanzie all’avvio di una espropriazione. Pertanto l’iscrizione ipotecaria rientra in una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. Tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ex articolo 19 d.lgs. numero 546/1992, rientra, al pari dell’atto in esame, il cd avviso bonario Cass. numero 7344/2012 . Detta disposizione prevede, infatti, che il ricorso può essere proposto soltanto avverso determinati atti espressamente elencati ad es., avviso di accertamento del tributo , prevedendo al terzo comma che gli atti diversi da quelli indicati non sono autonomamente impugnabili. Nonostante tale disposizione di chiusura, la Suprema Corte ha individuato alcune eccezioni che devono essere contraddistinte dalla presenza nell’atto della manifestazione di una «compiuta e definita pretesa tributaria» Cass. numero 16858/2011 . Anche il cd “preavviso” di fermo amministrativo, rientra tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario atteso che lo stesso non adotta alcun concreto provvedimento Cass., SSUU, numero 11087/2010 CTP Bari, numero 276/2011, CTP Roma numero 246/2007 , al pari dell’’invito di pagamento per il recupero delle spese di giustizia, qualificabile come atto dovuto ex articolo 212, comma 1, d.p.r. numero 115/2002 anche quest’ultimo è da considerare atto di definita pretesa tributaria ed è impugnabile dinanzi al giudice tributario nonostante non sia espressamente elencato tra gli atti tributari contro cui è possibile esperire ricorso ex articolo 19 d.lgs. n, 546/1992.

Corte di Cassazione, sez. VI – T Civile, ordinanza 26 aprile – 20 giugno 2012, numero 10234 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Roma ha respinto l'appello proposto da Equitalia Gerit spa contro la sentenza numero 92/03/2008 della CTP di Rieti che aveva accolto il ricorso di T.V. avverso avviso di iscrizione ipotecaria in relazione ad un credito emergente da tre distinte cartelle di pagamento. La Commissione ha ritenuto che pur essendo certo dovuti gli importi oggetto di una di dette cartelle di pagamento pari ad € 2.149,58 siccome regolarmente notificata-dovesse comunque accogliersi l'assunto di parte contribuente circa la violazione dell’articolo 50 comma 2 del DPR numero 602 del 1973 nella parte in cui la norma fissa i termini dell'espropriazione, atteso che nel caso in esame l'iscrizione ipotecaria era stata comunicata al contribuente con avviso del 21.12.2007. Equitalia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore può essere definito ai sensi dell'articolo 3 75 cpc. Infatti, con il terzo motivo di impugnazione improntato alla violazione dell'articolo 50 comma 2 del DPR numero 602/1973 e dell'articolo 77 dello stesso DPR e che appare più liquido degli altri precedenti e perciò degno di essere esaminato prioritariamente la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto che sia condizione necessaria per iscrivere ipoteca la previa notifica al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex articolo 50 comma 2 dianzi menzionato. Ma la norma in parola impone, in realtà, di notificare il predetto avviso prima dell'inizio dell'espropriazione forzata, mentre l'iscrizione ipotecaria secondo quanto deduce per espresso dal secondo comma dell'articolo 77 citato, nel quale si dice che prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca , come questa Corte ha chiarito nell'ordinanza numero 14831/2008 a proposito dell'omologo istituto del fermo amministrativo, non può più essere considerato quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito , di fronte alla chiara volontà del legislatore manifestata con la modifica dell'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 portata dal D.L. numero 223/2006 di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata. In quest'ottica è infatti prevalsa la tesi che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. D'altronde, la stessa lettera dell'articolo 77 -con l’esplicito riferimento al termine di cui al comma 1 dell'articolo 50 costituisce esplicito supporto all'anzidetta interpretazione, posto che non si intenderebbe il senso di un richiamo monco ad una disposizione che invece il legislatore avesse supposto applicabile in toto. Non resta che concludere che il giudice di appello ha erroneamente risolto la lite sulla scorta della questione pregiudiziale di cui si è detto, sicché la controversia deve essergli rimessa affinché il medesimo giudice torni ad affrontare le questioni che ne risultano assorbite. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese dì lite del presente grado.