È responsabile il datore e non chi affitta l’azienda

Macchinari obsoleti e non allineati agli standard di sicurezza? L’imprenditore che affitta l’azienda non è responsabile degli infortuni.

Chi affitta l’azienda non è responsabile degli infortuni sul lavoro, a pagare è il datore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19416/2012 depositata il 22 maggio. La fattispecie. Il legale rappresentante di una società aveva concesso in noleggio macchinari che avevano caratteristiche non in linea con gli standard di sicurezza previsti dalla legge difettando di comandi di blocco o di doppi comandi oppure di strumenti di protezione rispetto al corpo dell’operatore. Questa l’accusa per cui il tribunale condannava l’uomo a pagare 6mila euro di ammenda. Non sono stati noleggiati solo i macchinari L’imputato propone dunque ricorso per cassazione affermando che non si è trattato di noleggio di macchinari, ma dell’intera azienda. Inoltre, il ricorrente sostiene che le violazioni contestategli articolo 23., obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, e articolo 72, obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, d.lgs. numero 81/2008 , sono sanzionate in via amministrativa. ma l’intera azienda. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso perché, mancando l’elemento soggettivo, il reato non è configurabile. Nel caso di specie, infatti, è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ma «l’ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell’imputazione» stante che l’imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle norme ritenute violate. «Si è trattato» – precisa la Cassazione – «della concessione in affitto di un’intera azienda e, quindi, non sussiste l’ipotizzato noleggio di singoli attrezzi». Sentenza annullata senza rinvio dunque, perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 aprile – 22 maggio 2012, numero 19416 Presidente Mannino – Relatore Teresi Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza 21 dicembre 2010 il Tribunale di Udine condannava T.M. alla pena di Euro. 6.000 d'ammenda quale colpevole del reato di cui all'articolo 91 in relazione all'articolo 6 comma 2 d. lgs. numero 626/1994 [oggi previsto dagli articolo 57 e 23 d. lgs. numero 81/2008] per avere, quale legale rappresentante della Diva s.r.l., concesso in noleggio alla Divina s.r.l. macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Il tribunale riteneva accertato che i macchinari noleggiati nel contesto di un contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 13 aprile 2007 erano datati nel tempo avevano caratteristiche non in linea con gli standard di sicurezza previsti dalla legge difettando di comandi di blocco o di doppi comandi oppure di strumenti di protezione rispetto al corpo dell'operatore. Riteneva, altresì, sussistere continuità normativa tra le disposizioni contenute negli articolo 6, comma 2, e 91 d. lgs. numero 626/1994 e quelle di cui agli articolo 23 e 57 d. lgs. numero 81/2008 e riteneva infondata l'interpretazione della difesa secondo cui le condotte collegate all'affitto d'azienda non rientrerebbero tra quelle penalmente sanzionate. 2 - Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato stante che - la condotta tenuta non è consistita nel noleggio di macchinari, ma nell'affitto dell'intera azienda - la condotta di noleggio dei macchinari è definita in modo specifico dagli articolo 23 e 72 del d. lgs. numero 81/2008, mentre le condotte non conformi a tali disposizioni sono sanzionate in via amministrativa dall'articolo 87, comma 7, del medesimo decreto - la previsione del citato articolo 23 disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori. Denunciava anche violazione dell'articolo 6 CEDU, dell'articolo 111 cost., dell'articolo 521 cod. proc. penumero per difetto di contestazione e per violazione del diritto dell'imputato di conoscere esattamente il fatto di cui è chiamato a rispondere sussistendo vizio evidente rispetto ai principi fissati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007, sezione 2, Drassich contro Italia in causa 25575/04 e con quelli accolti dalla Cassazione nelle sentenze della sezione 6 numero 45807/2008 e numero 36323/2009 . Altro profilo d'illegittimità sussisteva con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa a seguito del mutamento della contestazione. Chiedeva l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 3 - Il ricorso è fondato perché il reato contestato non è configurabile per mancanza dell'elemento soggettivo. L'articolo 6 del d. lgs numero 626/1994 poneva l'obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali e tecniche di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente e vietava al comma 2 la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d'impianti non rispondenti alla legislazione vigente. L'articolo 23 del d. lgs. numero 81/2008, che si pone in rapporto di continuità normativa con la suddetta disposizione, avente titolo “Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori , vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, mentre l'articolo 57 del più recente decreto sanziona le violazioni dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli gli istallatori. Nella specie è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ma, all'evidenza, l'ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell'imputazione stante che l'imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle suddette norme. Si è trattato, infatti, della concessione in affitto di un'intera azienda e, quindi, non sussiste l'ipotizzato noleggio di singoli attrezzi un trapano, una pressa, una foratrice e una fresa . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.