In caso di trattamento sanitario obbligatorio si prescinde dal consenso del paziente

di Alessandro Jazzetti

di Alessandro JazzettiLa vicenda. Un paziente conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio con somministrazione continua di medicinali che avevano comportato la perdita di cognizione personale e dell'ambiente esterno, senza l'urgenza salvavita e senza il suo consenso sosteneva che era stata omesso l'obbligo di informazione, con violazione del diritto di autodeterminazione sancito dagli articolo 13 comma 1 e 32 comma 2 Cost., e che la terapia somministratagli coattivamente aveva determinato l'insorgere di grave patologi. Dalla documentazione prodotta risultava invero che, a seguito di comportamento impulsivo, agitazione psicomotoria, etero aggressività e deliri , su proposta del sanitario competente, con ordinanza del Sindaco del Comune di Salerno, veniva disposto ''trattamento sanitario obbligatorio nei confronti dell'attore presso l'Azienda Sanitaria Locale due giorni dopo si disponeva la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio e l'attore accettava di proseguire volontariamente il ricovero, sottoscrivendo tale dichiarazione nella cartella clinica.Successivamente, l'attore si sottoponeva a visita medica che accertava l'esistenza di una grave patologia, riconducibile, secondo lo stesso, alla terapia farmacologica somministratagli durante il ricovero presso l'Ospedale.La decisione del Tribunale. Premesso il fondamento costituzionale del principio del consenso informato, rinvenibile negli articolo 2, 13 e 32 della Carta Costituzionale, il Tribunale ha osservato come proprio quest'ultima norma, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, sottoponendoli a riserva di legge.L'ipotesi di trattamento obbligatorio è costituita dal caso del paziente che, per malattia mentale, non sia in grado di sottoporsi volontariamente ai trattamenti necessari, sicché la valutazione di tale necessità è rimessa ai sanitari ed al sindaco quale autorità sanitaria ex articolo 34 ss. l. numero 833/1978, ed alla successiva convalida dell'autorità giudiziaria.Trattandosi, nella specie, di trattamento sanitario obbligatorio non occorreva, secondo il Tribunale di Salerno, il consenso informato del paziente per disposizione di legge.La posizione della S. C. l'obbligo del consenso informato trova delle deroghe. Secondo Cass. 5444/2006, la responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell'esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell'unitario rapporto in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce concretatesi nello svolgimento dell'attività di esecuzione del trattamento.Se è la legge a imporre il trattamento sanitario, il consenso non è necessario. Il fondamento di tale responsabilità poggia tanto sul disposto dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge , quanto su quello dell'articolo 13 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica , e dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex articolo 54 cod. penumero .Tali norme, nell'imporre la necessità del consenso, prevedono altresì l'eccezione a tale principio, laddove è la stessa legge ad imporre il trattamento sanitario, prescindendo dal consenso dell'interessato, ovvero questi non sia in grado di prestare il consenso per le sue condizioni.