A chi appartiene Fido? Bisogna coordinare normativa penalistica e civilistica

La previsione penalistica che punisce chi si appropria di una cosa smarrita va coordinata con la disposizione del c.c. in materia di acquisto della proprietà dell’animale mansuefatto, ma la pronuncia di merito non precisa quando il cane sia stato smarrito, quando e con quali modalità sia stato rivendicato dall’avente diritto e se la richiesta sia stata fatta nei termini di cui all’articolo 925 c.c

Lo ha rilevato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18749/13, depositata il 29 aprile. Il caso. Un uomo viene accusato di essersi appropriato di un cane del quale era entrato in possesso per caso fortuito, rifiutandosi successivamente di restituirlo al legittimo proprietario. La Corte territoriale dichiara il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione, riducendo la quantificazione del danno risarcibile. Fido è una cosa mobile? La difesa ricorre per cassazione deducendo anzitutto l’errata applicazione dell’articolo 647 c.p. appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito , dal momento che un cane non può essere considerato quale «cosa mobile» ricompresa nella tutela della norma penale l’imputato, inoltre, non avrebbe mai rifiutato la consegna e la restituzione del cane, che non sarebbero mai state richieste. Gli Ermellini precisano che ai fini della legge penale gli animali, non potendo essere considerati persone, devono per forza essere considerati quali cose mobili, con conseguente applicazione delle relative fattispecie. L’acquisto della proprietà dell’animale mansuefatto. La S.C. ricorda poi che la disposizione dell’articolo 647 c.p. va coordinata con quanto previsto dall’articolo 925 c.c., il quale prevede l’acquisto della proprietà dell’animale mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato, qualora l’animale non sia stato reclamato entro 20 giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove si trova. La sentenza non è adeguatamente motivata. Ciò premesso, i giudici di legittimità rilevano che la Corte di Appello non ha svolto alcuna indagine in merito al coordinamento tra le due norme non risulta precisato quando il cane sia stato smarrito, quando e con quali modalità sia stato rivendicato dall’avente diritto e se la richiesta sia stata fatta nei termini di cui all’articolo 925 c.c Per questi motivi la Cassazione annulla la sentenza con rinvio al giudice civile competente.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 febbraio – 29 aprile 2013, numero 18749 Presidente Fiandanese – Relatore De Crescienzo Motivi della decisione G.F. , tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 7.3.2012 con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato il non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'articolo 647 c.p., per essere il reato estinto per prescrizione. La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo p1. ex articolo 606 1^ comma lett. b c.p.p., la violazione e l'erronea applicazione dell'articolo 647 c.p. posto che l'oggetto materiale del reato, un cane, non può essere considerata cosa mobile che possa essere ricompresa nella tutela della norma penale, invocando altresì la applicazione in termini corretti della disciplina civilistica in tema di cose mobili p.2. ex articolo 606 1^ comma lett. e c.p.p., il vizio della motivazione in ordine alla tematica relativa alla identificazione del cane smarrito. In altri termini la difesa denuncia la mancanza di prova che consenta di ritenere che il cane smarrito dalle persone offese, sia quello sequestrato all'imputato. p.3. ex articolo 606 1^ comma lett. e c.p.p., vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato, perché l'imputato non ha mai rifiutato la consegna e la restituzione del cane. Che non sarebbe mai stato richiesto allo imputato che neppure ne aveva il possesso. p.4 ex articolo 606 1^ comma lett. b ed e c.p.p., il vizio di erronea applicazione dell'articolo 647 c.p. e vizio di motivazione posto che il cane, oggetto del procedimento penale doveva essere considerato res nullius , mancando di qualsivoglia elemento oggettivo identificativo con l'animale appartenente alle persone offese. p.5 ex articolo 606 1^ comma lett. b ed e c.p.p., il vizio di erronea applicazione dell'articolo 647 c.p. e vizio di motivazione con riferimento allo elemento psicologico del reato. Ritenuto in diritto Il G.F. è stato tratto a giudizio con l'accusa di essersi appropriato di un cane di razza meticcia boxer di colore tigrato di nome A. , del quale era entrato in possesso per caso fortuito, rifiutandone successivamente la restituzione al legittimo proprietario. All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione, riducendo la quantificazione del danno risarcibile alla parte civile nella misura di Euro 500,00. Il ricorso va accolto con le seguenti precisazioni. Il reato di cui all'articolo 647 cp prevede il fatto appropriativo di cosa smarrita della quale una persona abbia acquisito il possesso per errore altrui o per caso fortuito. Ai fini della legge penale gli animali devono essere considerati cose , assimilabili - secondo i principi civilistici - alla res [in questo senso Cass. Sez. V 11.10.2011 numero 231] infatti posto che gli animali non possono essere considerati persone , giocoforza, facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile, essi devono essere ricompresi nel novero delle cose mobili , con susseguente applicabilità delle relative fattispecie penali, fra le quali quella qui contestata, ricorrendone le relative condizioni. Va osservato che l'articolo 647 cp, in un'ottica di unitarietà del sistema giuridico, deve essere coordinato con quanto previsto dall'articolo 925 cp ove è previsto l'acquisto della proprietà dell'animale mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato e l'animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove essi si trovano. Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 647 cp, occorre che l'acquisizione del possesso debba avvenire per caso fortuito o per errore altrui l'acquisizione del possesso di una cane che si sia smarrito , può essere fatta rientrare fra le ipotesi di caso fortuito . Secondo la decisione della Corte d'Appello, appaiono come dati pacifici il fatto che il cane si sia smarrito, così sfuggendo ai proprietari, venendo raccolto dall'imputato che non avrebbe inteso restituirlo, dubitando altresì della identità tra l'animale trovato e quello smarrito. I suddetti aspetti sono stati messi in discussione dalla difesa dell'imputato anche nella presente sede, ma non possono essere presi in considerazione sotto il profilo di una diversa ricostruzione del fatto attraverso una diversa lettura del dato probatorio, trattandosi di attività che è preclusa nella presente sede di legittimità. Sotto il profilo di diritto si deve osservare che nella motivazione della decisione la Corte d'Appello, se pur investita della questione della sussistenza della fattispecie oggettiva dell'articolo 647 cp, non svolge alcuna indagine circa il necessario coordinamento degli articolo 647 cp e 925 cc, con la conseguenza che non appare verificata con certezza l’integrazione della fattispecie di reato contestata non risulta dalla motivazione della decisione, in modo preciso, quando il cane sia stato smarrito e quando esso sia stato rivendicato dall'avente diritto e se tale richiesta sia stata fatta nei termini di cui all'articolo 925 cc. Tale mancanza costituisce vizio di carenza della motivazione su un punto essenziale della decisione, perché investe un aspetto che ha riflessi diretti sull'applicazione della norma penale. A ciò deve aggiungersi ancora, che dalla motivazione della sentenza rimane non chiarito l'aspetto delle modalità con le quali sia stata fatta la richiesta di restituzione dell'animale e in particolare a quale persona. Anche in questo caso la omissione integra un vizio di carenza di motivazione su un punto che è stato oggetto di doglianza da parte della difesa dell'imputato. La carenze indicate, riconducibili per un aspetto alla categoria dei vizi disciplinati dall'articolo 606 1^ comma lett. B cpp e per altro verso a quelli specificati dalla lettera e della medesima norma, impongono l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, siccome parzialmente fondati, con conseguente annullamento della decisione impugnata, dovendosi ritenere assorbiti i restanti motivi. Per le suddette ragioni l'annullamento della decisione impugnata impone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.