di Enzo Di Giacomo
di Enzo Di Giacomo *La notifica di un atto ex articolo 140 c.p.c. per essere validamente compiuta deve contenere, a pena di nullità, anche l'avviso di ricevimento della raccomandata.Quanto precede è contenuto nell'ordinanza numero 16050 del 21 luglio della Corte di Cassazione, da cui emerge che se la notifica non viene eseguita nel rispetto di tutte le condizioni, ivi compresa la prova documentale dell'avvenuta notifica avviso di ricevimento , è nulla e l'invalidità si estende anche all'avviso di accertamento Notifica degli atti tributari. La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e ss. del codice di procedura civile, così come stabilisce l'articolo 16, comma 2, del D.lgs numero 546/1992. Tale ultima disposizione richiama l'articolo 60, comma 1, lett. a , del Dpr numero 600/1973, il quale stabilisce come la notifica degli atti previsti per legge, deve essere eseguita secondo le norme degli articoli 137 e ss. del c.p.c. Le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall'ufficiale giudiziario.Alternativamente alla procedura di notifica c.d brevi manu, è possibile effettuare la notifica mediante il servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.L'articolo 140 c.p.c. stabilisce che nel caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell'atto, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.Un recente pronunciamento ha posto in luce, inoltre, che le notifiche al contribuente devono essere eseguite al domicilio eletto presso lo studio del commercialista se lo studio è nel domicilio fiscale del cittadino, risultando obbligata in tal caso l'amministrazione finanziaria ad eseguire la notificazione dell'atto impositivo presso il domicilio eletto.Il caso. La Commissione tributaria regionale adita ha accolto il ricorso del contribuente, annullando la cartella di pagamento in tema di Irpef, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento era nulla in quanto mancava l'avviso di ricevimento della raccomandata ex articolo 140 c.p.c. e che, conseguentemente, era affetta da nullità anche la cartella di pagamento. L'ufficio finanziario ricorreva per cassazione sostenendo che l'iter procedurale di cui all'articolo 140 c.p.c. era stato pienamente rispettato e che è irrilevante la mancata consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata con cui si comunica l'avvenuto deposito al contribuente.La S. C., non accogliendo la linea difensiva proposta dall'Amministrazione finanziaria, ha affermato preliminarmente che la natura sostanziale e non processuale dell'accertamento, equiparabile ad un mero atto amministrativo autoritativo con cui il fisco motiva la propria pretesa fiscale, non fa venire meno l'applicabilità di istituti appartenenti al diritto processuale civile. Pertanto l'applicazione per l'accertamento delle norme sulle notificazioni nel giudizio civile comporta l'applicazione del regime di nullità.Validità della notifica serve l'esibizione avviso di ricevimento. I giudici di legittimità hanno ritenuto che, nel caso in cui la notifica sia stata eseguita in base all'articolo 140 c.p.c., è necessaria, al fine di conferire validità alla notifica stessa, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata mediante la quale l'ufficiale giudiziario abbia notiziato il destinatario della procedura di cui al suddetto articolo 140. Ciò consente di verificare che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendo richiesta, a pena di nullità, l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'atto notificato. Quanto precede trova riscontro nella sentenza numero 3/2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che la notifica per il destinatario, si perfezionasse con la spedizione della raccomandata anziché con il ricevimento della stessa. Pertanto, quanto statuito dai giudici delle leggi trova immediata applicazione alla controversia in esame, atteso che per la notifica di un atto processuale, ai sensi della norma in esame, è conditio sine qua non che il soggetto notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata dell'effettivo compimento di ogni formalità prevista dalla norma. Non è, pertanto, più sufficiente la sola spedizione della raccomandata al destinatario, non accompagnata dalla consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata con cui si dà notizia al soggetto destinatario dell'avvenuto deposito.Già in passato la S. C. si era pronunciata ritenendo che ove la notificazione sia eseguita nelle forme prescritte dall'articolo 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità contenute in detto articolo. * Esperto tributario
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 21 luglio 2011, numero 16050Fatto e Dirittoritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'articolo 140 c.p.c., e che, per l'effetto, era nulla anche la consequenziale cartella di pagamento impugnata. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l'amministrazione il contribuente resiste con controricorso. Con l'unico motivo, corredato da idoneo quesito, l'avvocatura erariale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 140 cod. proc. civ., sarebbe irrilevante la mancata consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata con cui si dà notizia del deposito al contribuente destinatario. Il rilievo non è condivisibile. La natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione d'istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione per l'avviso di accertamento, in virtù dell'numero 21132 del 2009 cfr. in generale Sez.U, numero 627 del 2008 . Tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, perciò l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione Sez. U, numero 458 del 2005 . Tali principi, trovano riscontro nella più recente giurisprudenza della articolo 140 c.p.c. è elemento indispensabile per il consolidamento del procedimento notificatorio. Ciò comporta che, diversamente dall'assunto dell'avvocatura erariale, non può dirsi irrilevante la mancata consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata con cui si dà notizia del deposito al contribuente destinatario. Peraltro, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'Sez.U, numero 5791 del 2008 . Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, comma 1, c.p.c. Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione considerato che da ciò consegue, oltre al rigetto del ricorso, anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.100, di cui euro 7000 per onorario, oltre agli accessori di legge.