Profughi dell’Africa Italiana: riconosciuti i benefici previsti dalla legge

Il dipendente pubblico, riconosciuto profugo dell’Africa Italiana, in possesso del relativo riconoscimento ai sensi del D.L. numero 104 del 26 febbraio 1948, ha diritto all’attribuzione dei benefici previsti dall’articolo 2, comma 2, legge numero 336/1970.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 8190, pubblicata il 4 aprile 2013. Il caso domanda di riconoscimento delle maggiorazioni previste per gli ex combattenti da parte di soggetto riconosciuto profugo dell’Africa Italiana. Un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana in allora Ferrovie dello Stato ricorreva al Giudice del Lavoro del Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al computo delle maggiorazioni di cui all’articolo 2, legge numero 336/1970 nell’indennità di buonuscita e nel T.F.R. dovuti alla cessazione del rapporto lavorativo. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello R.F.I. e la Corte d’Appello accoglieva il gravame, riformando la sentenza di primo grado e negando il diritto azionato. Ricorreva così in Cassazione il lavoratore, con unico motivo, contestando l’interpretazione data dalla Corte d’Appello alle norme di legge invocate. Le norme applicate. Esaminiamo prima di tutto gli articoli di legge invocati nella controversia decisa dalla Suprema Corte. Trattasi dell’articolo 2, Legge 24 maggio 1970 numero 336 che così recita « Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento». Altra norma è il D.L. 26 febbraio 1948 numero 104, il quale sua volta all’articolo 1 recita «Tutte le disposizioni recanti benefici in favore dei reduci - ad eccezione di quelle relative ai benefici di carriera attribuiti ai dipendenti pubblici aventi la qualifica di combattenti - sono estese ai profughi dell'Africa Italiana, salvi, in ogni caso, i maggiori diritti ai singoli spettanti per diverse disposizioni di legge». Precisiamo, che quest’ultimo provvedimento è ormai stato abrogato dal D.Lgs. numero 212/2010. Benefici estesi ai profughi dell’Africa. Il ricorrente censura l’interpretazione data dalla Corte d’Appello, che aveva negato il diritto alle maggiorazioni previste dalla L. 336/1970, motivando che l’articolo 1, legge numero 336/1970 individua i beneficiari delle agevolazioni nei profughi per l’applicazione del trattato di pace. Tali non sono i profughi dell’Africa Italiana e non è consentita applicazione analogica della legge in esame ad altre categorie non espressamente previste. La Suprema Corte, ritenendo fondata la censura mossa dal ricorrente, afferma che l’interpretazione della Corte territoriale è riduttiva e non tiene conto della reale portata del dettato della legge numero 336/1970 in rapporto con quanto previsto dal D.Lgs. numero 104/1948. Quest’ultimo esplicitamente estende i benefici previsti in favore dei reduci di guerra anche ai profughi dell’Africa Italiana, ponendo quale unica eccezione i benefici riguardanti le progressioni di carriera. Pertanto mentre questi ultimi non possono riconosciuti previsti dall’articolo 1, L. numero 336/1970 i benefici retributivi previsti dal successivo articolo 2 vanno riconosciuti. Benefici limitati all’indennità di buonuscita, non al T.F.R Riconosciuto così il diritto alle maggiorazioni retributive, si pone il problema su quali indennità attuare il ricalcolo della maggiorazioni spettanti. Ciò in quanto fino al 31 dicembre 1995 il rapporto di lavoro era di tipo pubblico Ferrovie dello Stato con conseguente spettanza di indennità di buonuscita alla cessazione del rapporto. Per l’epoca successiva il rapporto divenne di tipo privatistico, in ragione dell’intervenuta privatizzazione dell’ente ferroviario. E dunque alla cessazione del rapporto era dovuto il TFR calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 2120 c.c In materia di rapporto di lavoro pubblico trasformatosi in privato a seguito di privatizzazione dell’ente, la Corte di Cassazione ribadisce un orientamento giurisprudenziale già affermato dalla stessa Corte Cass. numero 11723/2009 secondo il quale la disciplina dell’articolo 2120 codice civile non trova applicazione integrale per l’intera durata del rapporto lavorativo, ma unicamente per il periodo successivo alla privatizzazione del rapporto. Dunque, nel caso specifico, andranno riconosciuti i benefici maggiorativi calcolati sull’indennità di buonuscita ipoteticamente maturata alla data del 31 dicembre 1995 successivamente maturerà il TFR calcolato secondo il meccanismo dell’articolo 2120 c.c., su cui non opereranno i benefici della legge numero 336/1970, in ragione della natura privatistica del rapporto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 febbraio 4 aprile 2013, numero 8190 Presidente Lamorgese – Relatore De Renzis Svolgimento del processo Con sentenza numero 521 del 2003 il Tribunale di Civitavecchia accoglieva la domanda di A D.M. intesa ad ottenere l'accertamento del diritto al computo nell'indennità di buonuscita e nel TFR delle maggiorazioni di cui all'articolo 2 L. numero 336 del 1970 c.d. benefici combattentistici , con condanna della RFI al pagamento dell'importo di Euro 3.67 8,63. La Corte di Appello di Roma con sentenza numero 4693 del 2006, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell'appellato D.M. , osservando che gli anzidetti benefici competevano soltanto ai profughi coinvolti in maniera diretta ed immediata dagli effetti del trattato di pace. La Corte territoriale ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il riconoscimento del titolo di profugo dall'Africa Italiana ai sensi del DL numero 104 del 1948 non giustificasse l'accoglimento della domanda del ricorrente, non essendo emerso nel caso di specie che il D.M. fosse stato coinvolto in maniera diretta dagli effetti del trattato di pace. Il D.M. ricorre per cassazione con un motivo. La Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso, illustrato con memoria ex articolo 378 CPC. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1 e 2 della legge numero 336 del 1970, in relazione al D.L. numero 104 del 26 febbraio 1948, nonché errata motivazione su un punto decisivo della controversia e travisamento del fatto. In particolare il ricorrente contesta l'interpretazione data dal giudice di appello, che ha ancorato, come già detto, il riconoscimento dei richiesti benefici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge numero 336 del 1970 alla circostanza che i profughi dell'Africa Italiana, siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace. È evidente, osserva il ricorrente, l'errore del giudice di appello, che ha negato i richiesti benefici non tenendo nella debita considerazione quanto stabilito dal richiamato D.L. numero 104 del 1948, che ha esteso ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i combattenti e reduci. Alla fine del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto se alla categoria dei profughi e soggetti equiparati come definiti dal DL numero 104/1948, ed inumero particolare dell'Africa Italiana rimpatriati a causa ? degli eventi bellici, competa il trattamento economico di maggior favore previsto dall'articolo 2r comma 2, della legge numero 336 del 1910 . Da parte sua la controricorrente sostiene che le norme di cui alla legge numero 336 del 1970 costituiscono ius singulare , di cui non è consentita interpretazione analogica e quindi applicazione a categorie diverse da quelle dei profughi per effetto dell'applicazione del trattato di pace e dalle altre ad esse equiparate in virtù di apposito provvedimento normativo. La stessa RFI aggiunge che in ogni caso la legge numero 336 del 1970 trova applicazione solo ed esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici, e perciò non avrebbe potuto essere invocata dal D.M. , dipendente dell'allora Ferrovie dello Stato, che in quegli anni era una società per azioni. 2. Tutto ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene di condividere quanto dedotto ed argomentato dalla parte ricorrente. La Corte territoriale, nel riformare la decisione di primo grado, osserva, come già detto, che l'articolo 1 della legge numero 336 definisce in maniera precisa i destinatari,ossia i profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie assimilate, e tali non sono i profughi dell'Africa Italiana. Questa interpretazione è riduttiva e non tiene conto della reale portata della normativa di cui alla legge numero 336 in rapporto alla disciplina dettata dal D.L. numero 104 del 1948. La legge numero 336 all'articolo 1 1 comma prevede per gli ex combattenti e categorie assimilate, dipendenti pubblici, il beneficio della progressione in carriera, mentre l'articolo 2 della stessa legge prevede l'incremento della base di calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori alla cessazione dal servizio, con l'attribuzione o di aumenti periodici di stipendio 1 comma o della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta 2 comma . Così ricostruito il tessuto normativo della legge numero 336, trattasi di verificare se ad esso possa ricondursi e in che modo la precedente disciplina dettata dal D.L. numero 104 del 1948, che all'articolo 1 stabilisce che tutte le disposizioni recanti benefici in favore dei reduci, ad eccezione di quelle relative ai benefici di carriera attribuiti ai dipendenti pubblici aventi la qualifica di combattenti, sono estese ai profughi dell'Africa Italiana, salvi, in ogni caso, i maggiori diritti ai singoli spettanti per diverse disposizioni di legge . Orbene è chiaro che mentre ai profughi in questione non sono attribuibili i benefici di carriera di cui all'articolo 1 legge numero 336, sono invece da riconoscere i benefici di cui all'articolo 2 della stessa legge numero 336, atteso che il richiamato D.L. numero 104 del 1948 estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici retributivi attribuiti ai reduci, senza che rilevi il richiamo alla circostanza del coinvolgimento di tali profughi dagli effetti del trattato di pace del 1947. Né è conferente il richiamo effettuato dal giudice di appello alla sentenza di questa Corte numero 3749 dell’11 aprile 1998, essendo stato negato il riconoscimento dei benefici combattentistici a soggetto tornato dalla Libia dopo l'agosto 1969 e quindi in tal caso correttamente non essendo stato ravvisato il coinvolgimento del profugo in maniera immediata e diretta dagli eventi bellici o dagli effetti del trattato di pace. Nel caso in esame risulta documentato che il titolo di profugo venne rilasciato al D.M. il 5 dicembre 1950 dal Ministero dell'Africa Italiana, titolo acquisito in occasione e a causa degli eventi bellici del 1943 dopo il suo rientro dalla Libia in Italia circostanze richiamate dal ricorrente pag 7 del ricorso e non contrastate dalla controricorrente . Quanto all'inapplicabilità, sostenuta dalla RFI, della normativa in questione recante benefici a favore dei combattenti e reduci al personale ferroviario a seguito della privatizzazione dell'ente ferroviario, vanno fatte le seguenti osservazioni. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale cfr. Cass. numero 5740 del 2001, Cass. numero 5511 del 2004 Cass. numero 6650 del 2004 la norma di cui all'articolo 2 della legge numero 336 del 1970 è compatibile con il nuovo sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto,giacché l'attribuzione della superiore qualifica, o classe di stipendio paga o retribuzione non va riferita all'atto della cessazione del rapporto, come nel precedente sistema, ma riguarda le qualifiche possedute per ciascun anno in quell'arco di tempo. In tal modo gli effetti voluti dall'articolo 2 della legge numero 336 del 1970, trattandosi di norma avente carattere speciale, sono salvaguardati, non potendo considerarsi tale legge abrogata o derogata per effetto ed in conseguenza della disciplina generale del TFR, contenuta nella legge numero 297 del 1982. Va precisato che il nuovo testo dell'articolo 2120 Cod. Civ., introdotto dalla richiamata legge numero 297 del 1982, dispone che il lavoratore ha diritto, in ogni caso di cessazione del rapporto, al TFR, che matura anno per anno ed è pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5 lo stesso viene annualmente rivalutato. In base ad un secondo orientamento giurisprudenziale cfr Cass. numero 11723 del 2009 e numero 11025 del 2009 la disciplina di cui all'articolo 2120 Cod. Civ. nella nuova formulazione non trova applicazione integrale, a seguito del mutamento di regime, al periodo antecedente ad esso, in cui il rapporto era considerato di pubblico impiego. Ciò anche per le difficoltà di ricostruzione del valore annuale degli accantonamenti relativi agli anni antecedenti al 1996. Secondo tale orientamento appare maggiormente coerente, anche rispetto al sistema delineato dalla legge numero 297 del 1982, una interpretazione delle norme in particolare quelle di cui alla legge numero 204 del 1995 , le quali stabilirono che fino al 31 dicembre 1995 per i ferrovieri, iscritti all'OPAFS alla data del 31 maggio 1994, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro era regolato dalla legge numero 829 del 1973 che consenta di considerare l'indennità di buonuscita ipoteticamente maturata, per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, all'anzidetta data del 31 dicembre 1995 come il primo accantonamento del trattamento di fine rapporto spettante a seguito della variazione del regime, accantonamento che si cumula poi con quelli calcolati secondo il meccanismo di cui all'articolo 2120 Cod. Civ Questo Collegio ritiene di condividere questo secondo orientamento, sicché anche per il caso di specie il trattamento di fine rapporto fino al 31 dicembre 1995 va determinato secondo criteri di cui alla legge numero 829 del 1973, con inclusione dei benefici di cui all'articolo 2 della legge numero 336 del 1970, mentre per il periodo successivo gli accantonamenti di fine rapporto vanno operati alla stregua dell'articolo 2120 Cod. Civ., senza però l'inclusione dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati, in ragione dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro. 3. Il ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che procederà al riesame della causa attenendosi al seguente principio di diritto Il profugo dell'Africa Italiana, in possesso del relativo riconoscimento ai sensi del DL numero 104 del 26 febbraio 1948, ha diritto all'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 2. comma 2, della legge numero 336 del 1970. Tali benefici, per il periodo fino al 31 dicembre 1995,vanno riconosciuti in relazione al valore ipotetico dell'indennità di buonuscita alla stregua dei criteri di cui alla legge numero 829 del 14 dicembre 1973, e l'ammontare di tale trattamento si cumula con gli accantonamenti, calcolati per gli anni successivi alla stregua dell'articolo 2120 Cod. Civ., senza includere, però, i benefici per gli ex combattenti, in ragione della natura privatistica del rapporto . Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.