Fascicolo di primo grado tra i documenti prodotti in appello? Anche la scrittura privata al suo interno può dirsi regolarmente prodotta

Tra i documenti prodotti in appello c’è anche il fascicolo di primo grado, al cui interno c’è la scrittura privata che ha “acceso” la macchina giudiziaria. Ad attestare la corretta produzione in giudizio, ovviamente, è il timbro in calce all’elenco dei documenti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7474/13, depositata il 25 marzo. Il caso. Una donna conveniva in giudizio l’uomo da cui si era separata, chiedendo il trasferimento in proprio favore della quota del 50% di proprietà del convenuto su di un terreno con sovrastante villa e due case in forza di un preliminare di compravendita stipulato tra le parti, in relazione al quale era stato versato all’uomo un acconto di 250 milioni di lire. Successivamente, una s.numero c. una ferramenta chiamava in giudizio entrambi gli ex coniugi per vedere revocati, o in subordine dichiarati nulli, gli atti con i quali la donna, socia di un’altra ferramenta, aveva acquistato dal coniuge separato le quote di pertinenza dello stesso in tale società dopo averne pagato il corrispettivo. Produzione documentale in giudizio, c’è qualcosa che non torna La vicenda, su impulso della donna, arriva fino in Cassazione, che si trova a dover verificare la corretta produzione dei documenti in giudizio. il fascicolo di parte è stato timbrato? La ricorrente, nello specifico, rileva che nel proprio fascicolo di parte del giudizio di appello, all’atto dell’iscrizione a ruolo di tale procedimento, l’indice degli atti e dei documenti - tra cui il fascicolo di parte nel giudizio di primo grado - risultava vistato dalla cancelleria con timbro. Il contratto di compravendita prova l’esistenza del rapporto contrattuale. Pertanto, secondo la donna, la copia del contratto di compravendita avrebbe dovuto essere esaminata anche dal giudice di appello, in quanto essa rappresentava la prova documentale della circostanza non contestata dell’esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. L’elenco dei documenti è regolarmente timbrato. La S.C. sottolinea che dagli atti processuali, al contrario di quanto affermato dai giudici di appello, la scrittura privata risulta regolarmente inserita nel fascicolo del primo grado, come attestato dal timbro di cancelleria apposto nel fascicolo di parte in calce all’elenco dei documenti. Insomma, il documento di cui si discute è stato regolarmente prodotto in giudizio, quindi sarà compito del giudice di rinvio accertare il contenuto degli obblighi assunti con la scrittura privata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 febbraio – 25 marzo 2013, numero 7474 Presidente Goldoni – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29-7-1995 C.A.M. , coniuge separata di S D.M. , conveniva in giudizio quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo ex articolo 2932 c.c. il trasferimento in proprio favore della quota del 50% di proprietà del convenuto su di un terreno con sovrastante villa e due case ubicato in località omissis in forza di preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 15-12-1994, in relazione al quale era stato versato al D.M. un acconto di lire 250.000.000 il convenuto restava contumace. Con atto di citazione notificato il 6/12-20-12_1995 la s.numero c. Ferramenta di Graziani Mauro & amp C. conveniva in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale la s.r.l. MA.PA., S D.M. , D.S.A. , A D.M. , L D.G. , C.P. e A.M C. chiedendo revocarsi od in subordine dichiarare simulati o nudi determinati atti tra i quali, per quanto riguardava i convenuti S D.M. e C.A.M. , il suddetto preliminare del 15-12-1994 nonché l'atto pubblico stipulato il 16-5-1995 tra lo stesso D.M.S. e la C. con cui quest'ultima, già socia della società Ferramenta Mela, aveva acquistato dal coniuge separato le quote di pertinenza dello stesso in tale società dopo averne pagato il corrispettivo. Si costituiva in questo secondo giudizio la C. contestando le domande attrici, assumendo da sempre un regime patrimoniale di separazione dei beni con il coniuge, e l'intervenuta separazione personale tra i coniugi stessi omologata dal Tribunale, che aveva portato poi all'acquisto da parte dell'esponente delle suddette quote. Successivamente nel primo giudizio, nel quale era poi intervenuta la società Ferramenta di Graziani Mauro & amp C. la C. chiedeva la risoluzione del menzionato preliminare stipulato con il convenuto per la riscontrata impossibilità di ottenere l'esecuzione di tale contratto, con la conseguente richiesta di condanna del D.M. alla restituzione dell'acconto di lire 250.000.000 oltre interessi legali e condanna al risarcimento del danno in separato giudizio. Riuniti i giudizi successivamente il Tribunale adito con sentenza del 22-5-2002, per quanto interessa in questa sede, dichiarava la nullità del predetto contratto preliminare del 15-12-1994, rigettava le domande proposte dalla C. nei confronti di D.M.S. con comparsa notificata il 3-6-1996, dichiarava inefficace nei confronti della società Ferramenta di Graziani Mario & amp C. ai sensi dell'articolo 2901 c.c. tra gli altri l'atto di cessione della quota di partecipazione, del valore nominale di lire 39.600.000, al capitale della s.r.l. Ferramenta Mela stipulato tra S D.M. e la C. a mezzo di scrittura privata autenticata per notaio Scattone di Roma del 16-5-1995. Avverso tale sentenza proponevano separati appelli la società la società Ferramenta di Graziani & amp C. Armando Di Mauro, la C. e S D.M. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 19-4-2007 ha respinto, per quanto interessa in questa sede, l'impugnazione della C. per l'assorbente rilievo che la pretesa scrittura del 15-12-1995, contenente il contratto preliminare stipulato tra la stessa C. e S D.M. , non figurava essere mai stata prodotta, con la conseguente impossibilità di accertare il contenuto degli obblighi assunti dal promittente venditore e, quindi, l'effettività del preteso inadempimento. Per la cassazione di tale sentenza quest'ultima ha proposto un ricorso articolato in due motivi nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 112-115-116—215 secondo comma c.p.c. e 2719 c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata sostenendo che risultava documentalmente provato che la scrittura del 15-12-1994 era stata ritualmente prodotta in copia fotografica al momento dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione notificato al convenuto S D.M. ed inserita ex articolo 74 disp. att. c.p.c. nel fascicolo di parte della dottoressa procuratrice G.P. con apposizione del timbro di deposito del 4-8-1995 da parte della cancelleria inoltre, dopo la costituzione in giudizio del nuovo difensore avvocato Pierfilippo Coletti, l'originario fascicolo di parte era stato inserito nel fascicolo di parte di quest'ultimo difensore, e successivamente, dopo la riunione del giudizio R.G. 50747/1995 a quelli 46123/1995 e 67184/1995, risultava inserito nel fascicolo di parte sempre dell'avvocato Coletti 46123/1995, come da indice del fascicolo vistato dalla cancelleria del 16-2-2002. La ricorrente rileva ancora che nel proprio fascicolo di parte del giudizio di appello, all'atto della iscrizione a ruolo di tale procedimento, risultava vistato dalla cancelleria con timbro recante la data del 7-7-2003 l'indice degli atti e dei documenti tra cui il fascicolo di parte nel giudizio di primo grado R.G. 50747/1995. La C. pertanto afferma che l'anzidetta copia del contratto di compravendita, peraltro già esaminata dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto essere esaminata anche dal giudice di appello in quanto essa rappresentava la prova documentale della circostanza, comunque non contestata, dell'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. La censura è fondata. Premesso che, come già esposto, la sentenza impugnata ha affermato che la scrittura privata del 15-12-1995 non figurava essere mai stata prodotta e che quindi era impossibile accertare il contenuto degli obblighi assunti dal promittente venditore D.M. , il Collegio rileva che dall'esame diretto degli atti processuali consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato , risulta che all'atto della iscrizione della causa a ruolo la scrittura privata del 15-12-1994 era stata regolarmente inserita nel fascicolo del primo grado di giudizio della C. relativo all'atto di citazione notificato il 29-7-1995, come attestato dal timbro di cancelleria apposto nel predetto fascicolo di parte in calce all'elenco dei documenti in data 4-8-1995 tra i quali era appunto indicata la suddetta scrittura privata ai sensi dell'articolo 74 quarto comma c.p.c. inoltre nel giudizio di appello all'atto di iscrizione della causa a ruolo nel fascicolo di parte della C. risulta essere stato apposto un timbro di cancelleria in data 7-7-2003 in calce all'indice degli atti e dei documenti tra i quali è stato espressamente indicato il fascicolo di primo grado. Conseguentemente il documento suddetto, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, risulta essere stato ritualmente prodotto in giudizio. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 112-33-335 e 343 c.p.c., assume che la Corte territoriale non si è pronunciata in relazione al motivo di appello con il quale l'esponente aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche in relazione al capo con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei confronti della s.numero c. Ferramenta di Graziani Mario & amp C, tra gli altri, anche l'atto di cessione della quota di partecipazione, del valore nominale di lire 39.600.000, al capitale della s.r.l. Ferramenta Mela stipulato tra S D.M. e la C. a mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio Scattone di Roma del 16-5-1995, nonché al capo con il quale l'istante era stata condannata, in solido con le altre parti convenute, alla refusione delle spese processuali di primo grado in favore sia della s.numero c. Ferramenta di Graziani Mario & amp C, sia della Banca Nazionale del Lavoro. Anche tale motivo è fondato. Dalla lettura dell'atto di appello dell'attuale ricorrente nonché dalla stessa intestazione della sentenza impugnata vedi pag. 9 di essa emerge che l'appellante C. aveva chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti dalla s.numero c. Ferramenta di Graziani & amp C. in liquidazione con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio tuttavia il giudice di appello non si è pronunciato al riguardo. In definitiva il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.