Cosa succederà ai sottominimi contributivi che Cassa Forense sta per elaborare?

Com’è noto l’articolo 21, numero 8 e 9, della legge numero 247/2012 riforma forense statuisce che l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.

Cassa Forense sta mettendo mano al regolamento previa consultazione con tutti gli Ordini. I sottominimali contributivi e Cassa Forense. Attualmente per il 2013 in Cassa Forense il contributo soggettivo minimo è pari ad € 2.700,00 all’anno, il contributo integrativo ad € 680,00, il contributo di maternità ad € 132,00 con un tetto per il contributo soggettivo pari ad € 94.000,00 e con minimo IRPEF per la prova dell’esercizio continuativo della professione quantificato in € 10.300,00 e con minimo IVA, per la prova dell’esercizio continuativo della professione quantificato in € 15.300,00. La determinazione di minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento dei parametri reddituali minimi testé indicati creerà non pochi problemi in ordine alla validazione dell’anno agli effetti pensionistici. La norma di riferimento è l’articolo 2, numero 29, della legge numero 335/1995 che reca nella rubrica la parola magica «armonizzazione». Nella gestione separata dell’INPS, istituita in forza della legge numero 335/1995, l’accredito dei contributi si basa sul minimale di reddito, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge numero 233/1990 pari, detto minimale, per l’anno 2013, ad € 15.537,00. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad € 4.256,96 di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici. Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Questo è il principio di carattere generale che si applica nella previdenza pubblica. Che succederà per i sottominimi che Cassa Forense sta per elaborare? Oggi la situazione è ben descritta da Leonardo Carbone Cassa Forense e gestione separata INPS come scegliere in La Previdenza forense,2012 pag. 125 In ordine all’accredito della contribuzione. Con riferimento all’accredito della contribuzione, l’iscrizione alla Cassa Forense, anche in presenza di una contribuzione versata sul minimale stante il basso reddito professionale o anche in presenza di iscrizione effettiva alla Cassa per periodi inferiori all’anno dà sempre diritto all’accredito dell’annualità intera. Infatti nel caso di iscrizione alla Cassa nel corso dell’anno l’iscrizione alla Cassa decorre sempre dal 1° gennaio. Così come nel caso di versamento alla Cassa di una contribuzione minima per la produzione di redditi minimi connessi all’inizio della professione, e che comunque non precludono il diritto all’iscrizione alla Cassa per quanto esposto al precedente punto I , l’annualità è comunque per intero coperta da contribuzione Varrà l’intero anno agli effetti pensionistici anche nella ipotesi dei sottominimi così da mettere a repentaglio, per altra via, la stabilità economico finanziaria della Fondazione? È molto meglio affrontare e risolvere per tempo questi problemi prima che la Magistratura, in base al principio della armonizzazione, di cui alla legge numero 335/1995, accerti l’invalidità dell’anno ai fini pensionistici perché coperto da contribuzione sottominimale ridotta. La giurisprudenza è sul problema come risulta dalla sentenza numero 16/2012 della sezione Lavoro della Corte di Cassazione Soc. Eredi Lanzafame c. Inps. «L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale cosiddetto minimale contributivo , secondo il riferimento ad essi fatto — con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale — dall'articolo 1 del d.l. numero 338 del 1989, convertito nella legge numero 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 36 Cost. cosiddetto minimo retributivo costituzionale , che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre — con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro — ai fini della determinazione della giusta retribuzione né è configurabile la violazione dell'articolo 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte cost. numero 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia erga omnes dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata — secondo la previsione della legge — alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso».