La Regione non ha competenza in materia di rimborsi spese e indennità di trasferta dei propri dipendenti

La materia dei rimborsi spese e delle indennità di trasferta afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto d’impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva la materia è, pertanto, riservata alla potestà del legislatore statale.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza numero 19, depositata il 14 febbraio 2013. Con la pronuncia in commento, la Consulta ha risolto la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disciplina regionale articolo 11, comma 4, legge Regione Liguria numero 37/2011 , a norma della quale l’utilizzo del mezzo di trasporto proprio, da parte dei dipendenti regionali, poteva essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo potevano essere rimborsate solo nel caso in cui vi fosse necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi fosse la possibilità di utilizzare l’auto di servizio. Il rapporto d’impiego dei dipendenti regionali rientra nella materia «ordinamento civile». A tale riguardo, il Giudice delle leggi ha preliminarmente richiamato le proprie precedenti pronunce, secondo cui i rimborsi spese e le indennità di trasferta costituiscono componenti del «trattamento economico» del dipendente pubblico regionale cfr., ex plurimis, Corte Cost. numero 95/2007 e numero 77/2011 tale materia, pertanto, rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti «privatizzati» all’ente di appartenenza. In particolare, la pronuncia in commento richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui, essendo stato il rapporto di impiego dei dipendenti regionali contrattualizzato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche , la sua disciplina, ivi inclusa quella delle varie componenti della retribuzione, rientra nella materia «ordinamento civile», riservata – ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. l , Cost.,– alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cfr. Corte Cost. numero 77/2011, numero 339/2011 e numero 290/2012 . In altri termini, poiché il rapporto di impiego dei dipendenti regionali ha natura privatistica, è precluso alla normativa regionale ogni intervento sugli aspetti di tale rapporto, comprese le questioni attinenti al trattamento economico. Il legislatore regionale può solo adeguarsi alla soppressione dell’indennità chilometrica da parte del legislatore statale. Precisato che la materia in questione rientra nella competenza esclusiva dello Stato, la Consulta ha richiamato le norme statali che, negli anni passati, hanno soppresso le indennità di trasferta e le indennità supplementari, menzionando, in particolare, il decreto legge 31 maggio 2010, numero 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica . A tale riguardo, il Giudice delle leggi ha osservato che il legislatore statale, disponendo la soppressione delle indennità e stabilendo l’inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inciso sull’autonomia negoziale collettiva dell’intero settore del pubblico impiego, finendo così per abolire gli istituti dell’ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità e per stabilire che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi tale disciplina statale, pertanto, ha fissato un limite inderogabile all’autonomia contrattuale delle parti così Corte Cost. numero 95/2007 . L’indennità di trasferta non rientra nell’organizzazione amministrativa delle Regioni. Né, peraltro, la disciplina della c.d. indennità chilometrica – continua la Corte – potrebbe ricondursi alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, di competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell’articolo 117, comma 4, Cost., in quanto il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato «privatizzato» articolo 2, D. Lgs. numero 165 del 2001 , è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti. La materia, pertanto, è riconducibile alla potestà esclusiva del legislatore statale, il quale ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni. In definitiva, la normativa regionale sottoposta al vaglio della Corte, intervenendo su rapporti contrattuali di natura privatistica secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge nazionale, si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lett. l , Cost., ledendo la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Corte Costituzionale, sentenza 11 – 14 febbraio 2013, numero 19 Presidente Gallo – Redattore Mattarella SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, numero 37 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012 , promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 ed iscritto al numero 42 del registro ricorsi 2012. Udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella udito l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.― Con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012 e depositato il 1° marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, numero 37 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012 , in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l , e terzo comma, della Costituzione. 2.― Nell’ambito di un intervento del legislatore regionale volto al contenimento delle spese per trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente, la norma impugnata dispone che «l’utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l’auto di servizio». 2.1.― Osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che la censurata disposizione si porrebbe anzitutto in contrasto con le prerogative statali in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» articolo 117, terzo comma, Cost. , atteso che essa derogherebbe a quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122. La richiamata norma statale dispone che «a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2008, numero 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente []. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, numero 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, numero 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. numero 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi». Ne conseguirebbe – secondo il ricorrente – che la disposizione impugnata, applicando al personale contrattualizzato disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – in cui rientrerebbe anche il personale regionale – disposizioni relative al trattamento economico di missione in materia di autorizzazione all’uso del mezzo proprio e di determinazione della cosiddetta “indennità chilometrica”, derogherebbe illegittimamente alla norma statale orientata a garantire prioritarie esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica, violando, in tal modo, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 2.2.― Con un secondo ordine di censure, l’Avvocatura generale dello Stato deduce la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l , Cost., poiché la norma impugnata, intervenendo a regolare rapporti contrattuali di natura privatistica secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge nazionale, invaderebbe la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Al riguardo, viene richiamata la sentenza numero 7 del 2011 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, numero 63 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010 , intervenute a disciplinare diversi profili del trattamento del personale contrattualizzato. 2.3.― L’Avvocatura generale dello Stato asserisce, infine, l’illegittimità della norma impugnata per violazione dell’articolo 3 Cost., in quanto essa attribuirebbe ai dipendenti regionali un diritto non riconosciuto ai dipendenti statali e agli altri dipendenti pubblici, senza addurre alcuna motivazione in merito a tale trattamento irragionevolmente differenziato. Considerato in diritto 1.― Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, numero 37 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012 , in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l , e terzo comma, della Costituzione. 2.― Occorre preliminarmente rilevare che la disposizione censurata è stata abrogata dall’articolo 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 26 aprile 2012, numero 15 Disposizioni in materia tributaria e finanziaria . Non può, tuttavia, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, pur trattandosi di abrogazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso ex plurimis , sentenze numero 300 e numero 193 del 2012 , la disposizione censurata, nel prevedere che i dipendenti regionali possano essere autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio consentendo, sia pure a determinate condizioni, il relativo rimborso spese, ha introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore fino alla sua abrogazione ancorché intervenuta a soli quattro mesi circa dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata . Gli elementi forniti dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al fatto che non c’è stata rinuncia al ricorso, non consentono, pertanto, di ritenere dimostrata l’inapplicazione medio tempore della norma impugnata ex plurimis , sentenza numero 192 del 2011 . Posta la persistenza dell’interesse al ricorso in caso di ius superveniens privo di effetti retroattivi, giacché le disposizioni abrogate ex nunc e non ex tunc hanno comunque dispiegato i loro effetti, sia pure per un breve arco temporale ex plurimis , sentenze numero 245 del 2012 e numero 307 del 2009 ed in forza del principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione ex plurimis , sentenza numero 40 del 2010 , la censurata disposizione va pertanto sottoposta allo scrutinio di costituzionalità. 3.― La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge reg. Liguria numero 37 del 2011, promossa in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l , Cost., è fondata. Questa Corte ha più volte dichiarato l’illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali ex plurimis , sentenze numero 290 del 2012 e numero 339, numero 77 e numero 7 del 2011 . In quelle occasioni, si è affermato che, essendo stato il rapporto di impiego di tali lavoratori contrattualizzato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche , la sua disciplina ivi inclusa quella delle varie componenti della retribuzione rientra nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva statale sentenze numero 290 del 2012 e numero 339 e numero 77 del 2011 . Con la sentenza numero 7 del 2011 è stata inoltre dichiarata l’illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una categoria di personale regionale, un’indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza numero 332 del 2010, l’illegittimità di altra disposizione che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto. La Corte ha costantemente ricondotto alla materia «ordinamento civile» la disciplina sui rimborsi spese e sulla indennità di trasferta, quali componenti del «trattamento economico» del dipendente pubblico regionale ex plurimis , sentenze numero 77 del 2011 e numero 95 del 2007 essa rientra, quindi, nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all’ente di appartenenza, dichiarando, conseguentemente, l’illegittimità della norma regionale che era intervenuta in materia sentenza numero 77 del 2011 . Questa Corte, poi, si è espressamente pronunciata anche in relazione a norme statali che hanno soppresso le indennità di trasferta e le indennità supplementari previste dall’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, numero 836 – analogamente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica , in materia di autorizzazione all’uso del mezzo proprio e di determinazione della cosiddetta “indennità chilometrica” – affermando che il legislatore statale, disponendo la “soppressione” delle indennità e stabilendo l’inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inciso sull’autonomia negoziale collettiva dell’intero settore del pubblico impiego, finendo così per abolire gli istituti dell’ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità e per stabilire che «le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite generale all’autonomia contrattuale delle parti» sentenza numero 95 del 2007 . Né – conclude la Corte nel precedente da ultimo richiamato – potrebbe obiettarsi che la disciplina sia riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale, di competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, Cost., in quanto «il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato “privatizzato” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti». Ne consegue che anche la norma oggetto del presente giudizio – assimilabile, sotto diversi profili, alle fattispecie sopra richiamate – afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale ex plurimis , sentenze numero 332 e numero 151 del 2010 , il cui rapporto d’impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva ex plurimis , sentenze numero 7 del 2011 e numero 189 del 2007 . La materia è pertanto riconducibile alla potestà del legislatore statale che ben può intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni. 4.― Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge reg. Liguria numero 37 del 2011, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l , Cost. Gli ulteriori profili rimangono assorbiti. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, numero 37 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012 .