Il contratto può escludere il rimborso di interessi e indennizzi? Sì, ma non sempre

La clausola limitativa della garanzia può esonerare il venditore dal risarcimento dei danni, ma non lo libera dall’obbligo di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione del contratto e non ripetibili, nonché gli interessi legali sulla somma dovuta in restituzione con decorrenza dalla notificazione della domanda giudiziale di chiamata in garanzia.

Il caso. Un uomo acquista un appezzamento di terreno dal Sovrano Militare Ordine di Malta, ma il Comune se ne dichiara proprietario, impedendo all’acquirente il possesso. Il S.M.O.M., chiamato in causa, si dice disposto a restituire il solo prezzo della vendita, in conformità alla clausola contrattuale limitativa della garanzia per evizione. A questo punto interviene volontariamente in giudizio una donna, che afferma di essere proprietaria del terreno interrotto il processo ed effettuata c.t.u., il Tribunale giunge infine ad affermare la proprietà di quest’ultima, condannando pertanto il S.M.O.M. alla restituzione del prezzo e delle spese accessorie dell’atto, nonché al pagamento degli interessi legali. Tale pronuncia è confermata dai giudici di appello il soccombente decide allora di ricorrere per cassazione. La clausola limitativa doveva ritenersi accettata? Il S.M.O.M. fa presente anzitutto che l’acquirente non aveva contestato la citata clausola contrattuale che riconosceva, in caso di evizione, la sola restituzione del prezzo inoltre denuncia l’illegittimità della sentenza laddove ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse ad agire in ordine alla domanda attorea estesa ad elementi diversi dalla restituzione del prezzo. A giudizio degli Ermellini, tuttavia, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che la raccomandata nella quale il ricorrente sostiene fosse contenuta la clausola contestata non risulta né inviata né tantomeno ricevuta dalla controparte d’altra parte l’acquirente non poteva non chiamare in causa il venditore nel giudizio, in quanto quest’ultimo avrebbe potuto disporre di elementi probatori idonei a sovvertire l’esito della causa di evizione. Non tutti gli interessi possono essere esclusi. Il ricorrente, sempre sulla base della citata clausola contrattuale, contesta inoltre la condanna alla corresponsione degli interessi la S.C. precisa però che la previsione contrattuale è da intendersi riferita agli interessi sul prezzo dal momento dell’esborso, ossia a far data dal pagamento conseguente alla stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso di specie, invece, ci si riferisce agli interessi legali sulla somma dovuta in restituzione con decorrenza dalla notificazione della domanda giudiziale di chiamata in garanzia il venditore non si può sottrarre a tale condanna, essendo effetto naturale dell’accoglimento della domanda di garanzia per evizione. Le spese accessorie vanno sempre rimborsate. Con successive doglianze, il S.M.O.M. lamenta la condanna al rimborso delle spese sostenute per il contratto di compravendita, pur in presenza della previsione contrattuale che escludeva il rimborso di indennizzi di qualsiasi sorta. I giudici di legittimità ritengono però che la pattuizione volta a diminuire la garanzia esoneri il venditore dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell’articolo 1488, comma 1, c.c., non liberi il venditore stesso dall’obbligo di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione del contratto e non ripetibili. Per questi motivi la Corte, ritenuto di non dover accogliere neppure le censure relative alle spese di lite, rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 novembre 2012 – 9 gennaio 2013, numero 314 Presidente Oddo – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - M M. , in data 7 ottobre 1961, con rogito del notaio Serafino Gloriani di Roma, acquistò dal Sovrano Militare Ordine di Malta d'ora in poi anche S.M.O.M. un appezzamento di terreno di mq. 200 prospiciente su corso omissis , distinto in catasto al foglio 27, particella 515, per il prezzo di lire 300.000. Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 1972, il M. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Avezzano il Comune della stessa città ed esercitò nei suoi confronti azione di revindica, lamentando di essere stato impedito nel possesso del predetto appezzamento di terreno per l'opposizione del Comune medesimo che se ne era dichiarato proprietario e lo aveva recintato. Il Comune contestò l'avversa pretesa. Con ordinanza dell'8 marzo 1912, il giudice istruttore autorizzò la chiamata in causa del Sovrano Militare Ordine di Malta che, costituendosi, si dichiarò disposto a restituire il prezzo della vendita in conformità alla previsione contrattuale ed all'esito del giudicato contrario al suo avente causa. Il Sovrano Militare Ordine di Malta dedusse di non essere tenuto ad altro adempimento, e quindi di non dovere interessi o alcun risarcimento, stante il patto, contenuto nel contratto di compravendita, limitativo della garanzia per evizione. Intervenne volontariamente in giudizio S.A. per far valere, in confronto di tutte le parti, il suo diritto di proprietà sul bene in contesa. Dopo l'interruzione del processo, acquisiti numerosi documenti ed espletata c.t.u., la causa venne decisa dal Tribunale di Avezzano con sentenza depositata il 14 marzo 2005. Dichiarata l'appartenenza alla S. della proprietà dell'appezzamento di terreno in questione, il primo giudice - per quanto qui interessa - accolse parzialmente la domanda di garanzia del M. che aveva chiesto anche il risarcimento dei danni e condannò il Sovrano Militare Ordine di Malta alla restituzione del prezzo e delle spese accessorie dell'atto, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a carico di quest'ultimo la metà delle spese di causa. 2. - La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 giugno 2008, ha rigettato il gravame del Sovrano Militare Ordine di Malta. 2.1. - La Corte distrettuale ha ritenuto ammissibile la chiamata in garanzia dello S.M.O.M. ha dichiarato sussistente l'interesse del M. a detta chiamata ha giudicato dovuti gli interessi legali, costituendo essi un effetto naturale della domanda giudiziale ha ritenuto sussistente il diritto del compratore di pretendere, accanto alla restituzione del prezzo pagato, anche il rimborso delle spese accessorie per la stipulazione dell'atto e non ripetibili ha giudicato conforme a diritto la regolamentazione delle spese di causa. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il Sovrano Militare Ordine di Malta ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 luglio 2009, sulla base di nove motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo violazione degli articolo 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. , il ricorrente sostiene che la mancata contestazione, da parte del M. , del ricevimento della raccomandata del 9 maggio 1961, con cui il Sovrano Militare Ordine di Malta gli riconosceva la garanzia nel caso di evizione nei termini pattuiti all'articolo 3 del contratto restituzione del prezzo, senza interessi e indennizzi , era già di per sé sufficiente a ritenere provata tale circostanza di fatto, con conseguente venir meno dell'interesse alla chiamata in causa dello S.M.O.M Con il secondo mezzo nullità della sentenza o del procedimento si denuncia l'illegittimità della sentenza per violazione dell'articolo 100 cod. proc. civ. là dove essa, pur in assenza di qualsiasi contestazione da parte dello S.M.O.M. del diritto alla garanzia per evizione nei termini convenuti nel contratto di compravendita, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire per essere la domanda attorea estesa ad elementi diversi dalla restituzione del prezzo di acquisto la corresponsione di interessi, il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese, non dovuti per contratto . 1.1. - I due motivi - i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati. La complessiva censura muove, in fatto, dal presupposto che l'Ordine si sarebbe dichiarato disponibile ante causata, con lettera del 9 maggio 1961, ad adempiere all'obbligazione di restituzione del prezzo, nei termini pattuiti inumero sede di stipulazione del contratto di compravendita, se e quando fosse stato giudizialmente accertato il diritto di un terzo sul bene. Ora la Corte territoriale ha in realtà accertato - con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa - che la lettera del 9 maggio 1961 non risulta né inviata né tantomeno ricevuta, la prova al riguardo non evincendosi né da accertamenti della sentenza di primo grado né da ammissioni, esplicite o implicite, della parte destinataria di quella dichiarazione di disponibilità a restituire il prezzo. Occorre anche considerare che la dichiarazione di disponibilità dello S.M.O.M. - anche a ritenerla pervenuta all'indirizzo del destinatario - era subordinata al fatto che il legittimo proprietario desse una efficace dimostrazione e documentazione del suo diritto . Di qui l'interesse del M. alla chiamata in causa del venditore, essendo a ciò l'acquirente tenuto ai sensi dell'articolo 1485 cod. civ., onde evitare di perdere il diritto alla garanzia in caso di disponibilità, da parte del venditore, di elementi probatori idonei a sovvertire l'esito della causa di evizione. È in ogni caso assorbente il rilievo che la domanda di garanzia si estendeva ad oggetti ulteriori rispetto alla restituzione prezzo, avendo il M. domandato, tra l'altro, anche il rimborso delle spese, che invece l'Ordine si rifiutava di riconoscere. 2. - Con il terzo motivo violazione degli articolo 1487, 1488 e 1282 cod. civ. il Sovrano Militare Ordine di Malta - premesso che nella specie, per effetto della previsione contenuta nell'atto di vendita, alla parte acquirente era riconosciuto il solo diritto alla restituzione del prezzo senza interessi di sorta - censura che la sentenza impugnata abbia condannato esso venditore alla corresponsione di detti interessi. 2.1. - Il motivo è infondato. L'esclusione di interessi di sorta , per effetto della clausola limitativa della portata della garanzia per evizione, si riferisce agli interessi sul prezzo dal momento dell'esborso, ossia a far data dal pagamento conseguente alla stipulazione, il 7 ottobre 1961, del contratto di compravendita. Diverso è il caso di specie, nel quale vengono in gioco gli interessi legali sulla somma dovuta in restituzione con decorrenza dalla notificazione della domanda giudiziale di chiamata in garanzia a questo pagamento, con decorrenza dalla detta notifica, il venditore è stato esattamente condannato, essendo tale condanna un effetto naturale dell'accoglimento della domanda di garanzia per evizione, che ha per oggetto un credito di valuta. 3. - Con il quarto violazione degli articolo 1487, 1488 e 1223 cod. civ. e con il quinto motivo violazione degli articolo 1362 e 1365 cod. civ. si deduce che la domanda del M. volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il contratto di compravendita doveva essere respinta, essendo stato il rimborso di indennizzi di qualsiasi sorta convenzionalmente escluso dalla garanzia per evizione. 3.1. - La censura articolata con i due mezzi è infondata. La vendita in cui sia stata convenzionalmente modificata la portata della garanzia per evizione, escludendosi che il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, debba pagare indennizzi di qualsiasi sorta, mantiene il suo carattere commutativo e non è configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore è esonerato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell'articolo 1488, primo comma, cod. civ., non è liberato dall'obbligo, oltre che di restituire il prezzo, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell'atto e non ripetibili. 4. - Il sesto violazione degli articolo 91 e 92 cod. proc. civ. ed il settimo motivo insufficiente e con-traddittoria motivazione lamentano che la Corte distrettuale abbia ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite solo in ragione del 50% anziché integralmente, nonostante la soccombenza del M. sulla maggior parte delle domande svolte. 4.1. - La complessiva doglianza è infondata, giacché la condanna dello S.M.O.M. alla rifusione, in favore del M. , di metà delle spese processuali del giudizio primo grado, compensate per la restante parte, corrisponde all'esito del giudizio, essendo l'Ordine risultato, sia pure in parte, soccombente. 5. - L'ottavo violazione della tariffa forense di cui al d.m. 8 aprile 2004, numero 127 ed il nono motivo o-messa o insufficiente motivazione censurano che la sentenza impugnata, nel confermare la liquidazione delle spese effettuate dal Tribunale di Avezzano, abbia liquidato spese, diritti ed onorari in misura esorbitante e superiore ai massimi previsti dalla tariffa forense in relazione allo scaglione applicabile. 5.1. - L'uno e l'altro motivo sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi. Invero, la Corte territoriale non ha scrutinato nel merito le doglianze relative all'importo della liquidazione in considerazione della genericità dei rilievi contenuti nell'atto di appello. Il ricorrente avrebbe dovuto prospettare un vizio in procedendo e lamentare che, con l'atto introduttivo del giudizio di gravame, era in realtà stata avanzata una censura specifica in ordine al quantum delle spese liquidate dal Tribunale. Invece, il ricorrente ha dedotto un vizio in iudicando, sotto il profilo del numero 3 e del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ., censurando che i giudici di merito abbiano riconosciuto somme di gran lunga superiori al valore della controversia ed ai valori massimi consentiti dagli scaglioni tariffari applicabili. 6. - Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.