Nell'annullare la multa inflitta ad un'automobilista per errore di accertamento, il GdP di Casarano precisa che il tutor misura una media di infrazione senza identificare dove essa sia avvenuta e lede così il diritto alla difesa e la certezza del diritto.
La sentenza smonta Tutor . Con la sua decisione il giudice di pace di Casarano LE - l'avvocato Franco Giustizieri - ha dato ragione ad una signora, annullando così le multe, che nel frattempo le erano state notificate, per errore nell'accertamento , data l'impossibilità di applicare il criterio della tolleranza del 5%, stabilito dall'articolo 345, comma 3, del regolamento di attuazione D.M. 29 ottobre 97 del codice della strada non essendovi, quindi certezza dell'esatto superamento della velocità massima consentita . Due i punti contestati al sistema di rilevamento della velocità media in autostrada la competenza territoriale, e Il sistema Sicve Sistema informativo per il controllo della velocità - meglio noto come Safety tutor o tutor - misura la velocità media tenuta dall'automobilista su determinate parti di autostrada che spesso finiscono per ricadere in più Comuni in successione. Proprio per questa sua natura di coinvolgere più territori, una sanzione comminata tramite tutor comporta l'oggettiva difficoltà di individuare quale sia il giudice del luogo della commessa violazione. Secondo il giudice di pace salentino, poiché la rilevazione mediante Tutor non consente di conoscere il luogo esatto del superamento del limite di velocità, deve applicarsi il principio, ormai accertato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare . la tolleranza del 5%. Si tratta di un criterio applicabile all'autovelox e non al tutor. Quest'ultimo, rilevando la velocità media dei veicoli, non sanziona una determinata violazione ma rileva una presunta media di infrazione compiuta, ledendo così i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto. Inoltre, afferma il giudice se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta, allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5% come previsto dal D.M. 29/10/97, ma la stessa riduzione è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto . Il tutor non è assimilabile all'autovelox. Infatti - continua l'avvocato Guistizieri - per apparecchi diversi dall'autovelox, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell'articolo 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada, e che quindi dev'essere applicata per analogia essendo il tutor strumento di misurazione diverso dall'autovelox . Pertanto, osserva il giudice, nel caso in questione o non dev'essere applicata alcuna riduzione oppure dev'essere applicata per analogia la riduzione progressiva del 5%, 10% e 15% anche perché è la legge a prevederlo in ogni caso, ma poiché non si conosce il suo criterio nei casi di rilevazione diverse dalle postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex articolo 142 violato . I verbali per eccesso di velocità rilevata tramite tutor sono nulli perché non danno certezza dell'esatto superamento del limite. Pertanto, il giudice di pace conclude per la nullità del verbale comminato alla signora di Casarano in quanto è impossibile conoscere se vi sia stata effettivamente la violazione qualora venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media, non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto viene applicato un criterio di riduzione del 5% non previsto per legge .