Con le multe automatiche il recidivo si salva in corner

Chi passa ripetutamente con il semaforo rosso e riceve a casa la notifica delle multe seriali può pagarle tutte con lo sconto se omette di dichiarare chi era alla guida del veicolo. In questo modo infatti non scatterà mai la potenziale sospensione della patente per recidiva e il trasgressore invece di perdere punti verserà solo ulteriore denaro per mancata comunicazione dei dati del conducente.

Inoltre, chi omette di attivare l’rc auto o si dimentica di rinnovare la polizza lo sconto resta percorribile se il trasgressore oltre a pagare la multa ripristina immediatamente anche una polizza ad hoc. Sono queste le conseguenze più interessanti derivanti dalle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno con l’inedita circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013. Multe in saldo. La legge di conversione del decreto legge del fare n. 69/2013 ha innestato nel codice stradale, dal 21 agosto, la possibilità di pagare entro 5 giorni le infrazioni meno gravi con lo sconto del 30%. Con questa istruzione l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale tratta una questione molto dibattuta ovvero se è ammesso il beneficio dello sconto per quelle comuni violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di recidiva. E’ il caso per esempio del mancato uso della cintura di sicurezza o del passaggio con il semaforo rosso. Il beneficio dello sconto a parere del Viminale può essere escluso solo se l’operatore di polizia che accerta l’infrazione è a conoscenza di un’altra violazione già definita del trasgressore. In pratica in mancanza di un sistema informativo adeguato la polizia naviga a vista per identificare i trasgressori recidivi. E per questo il ministero consiglia che in caso di dubbio l’utente sia comunque ammesso al beneficio dello sconto. Percorsi poco virtuosi. Questa indicazione attiva però dei percorsi poco virtuosi. Al trasgressore seriale del semaforo rosso può infatti convenire omettere di dichiarare chi era alla guida del veicolo. In questo caso infatti l’interessato sarà ammesso al beneficio dello sconto sia sulla violazione principale per non avere rispettato la lanterna sia sulla violazione secondaria conseguente alla mancata comunicazione dei dati del trasgressore . E manterrà integra anche la propria dotazione di punti patente. Attenzione alle gravi infrazioni con i velocipedi. Specifica infatti il ministero che anche se non serve la patente per circolare in bicicletta se il conducente commette una infrazione cosi grave da prevedere teoricamente la sospensione delle licenza di guida non potrà attivarsi lo sconto sulle multe ma resta difficile di fatto immaginare una violazione così grave a bordo di un velocipede . Stesso discorso anche per i minorenni. A parere del Viminale se il minore commette una violazione che prevede anche la sospensione della patente di guida il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, chiamato a rispondere dell’illecito limitatamente alla sanzione pecuniaria, non può essere ammesso al beneficio del pagamento in forma scontata . Interessanti anche le indicazioni in materia di mancata copertura assicurativa. Pur essendo una violazione molto grave anche questa infrazione può essere ammessa al beneficio dello sconto. Purché il trasgressore provveda a stipulare una polizza assicurativa entro 60 giorni dall’accertamento. Nel caso in cui il conducente abbia semplicemente omesso di rinnovare la polizza e sia stato pizzicato dalla polizia entro 30 giorni dalla scadenza dell’assicurazione alla multa già ridotta ad un quarto si applicherà lo sconto del 30%. Purché l’interessato riattivi la polizza entro lo stesso lasso temporale. Oppure dichiari di voler rottamare il veicolo versando una cauzione.

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