Elezione dei componenti dei nuovi Consigli Distrettuali di Disciplina: ecco i primi orientamenti

Il 31 luglio scorso il CNF ha trasmesso a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, alla Cassa Forense, alle Unioni Distrettuali, all’OUA e alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative, il testo della prima bozza del regolamento recante norme per le elezioni dei componenti dei nuovi Consigli Distrettuali di Disciplina, approvata nella seduta straordinaria del 30 luglio 2013.

Trattasi di un regolamento che consta di 14 articoli e che, almeno stando a quanto indicato proprio nell’articolo conclusivo art. 14 entrerà in vigore il 1 gennaio 2015. Occorre immediatamente evidenziare come la bozza in questione potrà subire significative modificazioni poiché il CNF ha chiesto agli Ordini, alle Unioni Distrettuali, alle Associazioni Forensi, di raccogliere eventuali osservazioni ai fini di apportare modifiche e miglioramenti al testo così come licenziato. E’ una procedura, quella di cui trattasi, già seguita dal CNF in altre occasioni, per esempio per le norme relative alle modalità di accesso allo sportello per il cittadino. Il termine fissato dal CNF per la trasmissione delle note da parte degli Ordini e degli altri soggetti interessati, è fissato per il 15/11/2013. Il raccordo con la legge professionale. Interessante notare come nella premessa della bozza di regolamento e non poteva essere diversamente il CNF si sia preoccupato di raccordare la bozza stessa con la recente legge professionale n. 247/12 e anche con l’art. 51 Cost. che prescrive, com’è noto, il rispetto della rappresentanza di genere. Più specificamente il CNF richiama l’art. 29, comma 1, lett. f, della nuova legge professionale ai sensi del quale il Consiglio dell’Ordine elegge i membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina secondo il regolamento approvato dal CNF ed anche l’art. 50, comma 2, che riguarda, più propriamente, le modalità di elezione. In linea con quanto già stabilito dalla legge professionale nella bozza del regolamento si precisa art. 1 che il Consiglio Distrettuale di Disciplina è istituito presso ciascun Consiglio dell’Ordine distrettuale. Si stabilisce altresì, confermando il dato normativo della legge n. 247/12, che il numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, approssimata per difetto all’unità. Il numero dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina sarà pertanto abbastanza significativo anche perché, è bene ricordare, che proprio la nuova legge professionale stabilisce art. 28, comma 1 nuovi rapporti tra iscritti e Consiglieri dell’Ordine. Prova ne sia, ad esempio, che gli Ordini con più di 2.000 iscritti e fino a 5.000 iscritti avranno 21 Consiglieri dell’Ordine, mentre avranno 25 Consiglieri gli Ordini con oltre 5.000 iscritti. Ovvio pertanto che ciò si rifletterà sul numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina ma è anche vero che quest’ultimo avrà competenza distrettuale e agirà per sezioni e quindi è logico che i componenti del medesimo siano abbastanza numerosi. Senza considerare peraltro che i Consiglieri Distrettuali di Disciplina potranno essere componenti del Collegio giudicante soltanto quando questo giudica un avvocato non appartenente al loro Foro e ciò comporterà anche la soluzione di evidenti problemi legati proprio alla composizione del Collegio. Incompatibilità. L’art. 3 della bozza di regolamento prevede, anche in questo caso in perfetta aderenza con la legge professionale, che la carica dei Consiglieri Distrettuali di Disciplina sia incompatibile tanto con la carica di Consigliere dell’Ordine, quanto con quella di Consigliere del CNF La bozza di regolamento precisa inoltre che l’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro 30 giorni dalla proclamazione. Peraltro laddove non vi provveda, l’art. 3, comma 2, secondo periodo, prevede che l’eletto stesso decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza . L’incompatibilità tra la carica in questione e quella di Consigliere dell’Ordine è stata già oggetto di attente riflessioni anche perché, com’è noto, nel percorso di avvicinamento alla nuova legge professionale si è sempre colto, come dato estremamente significativo, quello relativo all’esercizio del potere disciplinare, per decenni in mano ai Consigli dell’Ordine in futuro attribuito esclusivamente al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Elettorato attivo e passivo. Molto interessante anche l’art. 4 che disciplina l’elettorato attivo e passivo dei Consigli Distrettuali di Disciplina. Questi ultimi saranno eletti dai Consiglieri dell’Ordine del distretto convocati in distinti seggi elettori. Il voto è personale, diretto e segreto e non è ammesso il voto per delega. Molto importante la norma legata alle preferenze. L’art. 4, comma 3, prevede infatti che, proprio relativamente alle preferenze, le espressioni di voto sono limitate ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all’unità inferiore, degli eligendi. Ogni elettore può votare per gli iscritti al proprio albo di appartenenza . Non è infine consentita la candidatura ad elezioni presso un Foro diverso da quello in cui si è iscritti. L’art. 4, comma 5, prevede invece che potranno candidarsi alla carica di Consigliere Distrettuale di Disciplina gli avvocati che a non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell’avvertimento b non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento c non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi d si trovino comunque nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. f e g , della legge 31/12/2012, n. 247 [cioè non devono trovarsi in stato di esecuzione pena detentiva, di misure cautelari o interdittive o comunque non devono aver riportato condanne per i reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380 e 381 c.p.] e abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno cinque anni. Nomina del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, della bozza di regolamento riguardano il momento elettorale. L’art. 5 riguarda la determinazione dei seggi e la fissazione della data delle elezioni, l’art. 6 la convocazione delle elezioni, l’art. 7 la presentazione delle candidature, l’art. 8 le schede elettorali, l’art. 9 lo svolgimento delle elezioni e l’art. 10 le espressioni di voto. L’art. 11 riguarda invece lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti. E’ interessante notare che proprio l’art. 11, comma 7, prevede espressamente che nella prima riunione, dopo l’insediamento, e quindi dopo che saranno proclamati gli eletti, il Consiglio Distrettuale di Disciplina procede alla nomina del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e del Segretario. La previsione di uno o più Vice Presidenti non sorprende poiché la composizione stessa del Consiglio Distrettuale di Disciplina rende facilmente prevedibile che vi saranno casi di assenza del Presidente. Il Segretario avrà un ruolo molto importante non soltanto legato all’organizzazione del nuovo Organo. Infatti è bene ricordare che l’art. 59, comma 2, lett. d, n. 6, legge n. 247/12, prevede che il capo d’incolpazione con l’indicazione della data del dibattimento e con gli altri requisiti specifici richiesti dalla legge sia sempre sottoscritto anche dal segretario. Rappresentanza di genere e brevi note conclusive. Tra gli articoli più significativi della bozza occorre ricordare senz’altro l’art. 12. Questa norma prevede che le elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina non sono valide se non risulteranno rappresentati i generi a livello distrettuale. Nell’ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui sopra il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale dovrà convocare immediatamente i Consiglieri tutti degli Ordini del distretto al fine di rifissare la data delle elezioni onde consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere. Prima di formulare un giudizio definitivo sulla bozza di regolamento è senz’altro opportuno attendere i contributi che, come detto all’inizio di questo breve intervento, dovranno pervenire al CNF entro il 15 novembre 2013. Alla luce dei contributi e anche alla luce della seconda bozza che il CNF andrà a promulgare potremo senz’altro ritornare su questo argomento. Non credo però che vi saranno eclatanti novità. E’ evidente infatti che l’impianto di cui trattasi è in qualche modo già delineato da alcune indicazioni contenute nella nuova legge professionale, indicazioni dalle quali il regolamento non potrà certo discostarsi.