In materia di responsabilità extracontrattuale, l’articolo 5, punto 3, del Regolamento numero 44/2001, nel riconoscere la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato, trova fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra questi ultimi e una data controversia. Tale nesso deve ritenersi sussistente tra i giudici italiani e l’azione promossa da società di investimento nei confronti di banche e società finanziarie del Gruppo Parmalat a seguito del dissesto delle società del Gruppo, con conseguente attribuzione alla giurisdizione italiana della relativa controversia.
È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 16065 del 14 luglio 2014. Il caso. Due banche, una tedesca e l’altra inglese, convenute in giudizio da talune società per una richiesta risarcitoria, proponevano ricorso preventivo di giurisdizione. La causa di merito aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità delle ricorrenti, nonché di altre banche e società finanziarie, per i danni subiti dalle società attrici a seguito del dissesto delle società del Gruppo Parmalat. In particolare, alle convenute veniva addebitato di aver finanziato un gruppo industriale in decozione al solo fine di trarne profitto, così mascherando il reale stato di solvibilità del gruppo e inducendo le attrici all’acquisto dei titoli emessi da società di quel Gruppo. Tali titoli avevano in breve tempo perso di valore a seguito del dissesto delle società del Gruppo Parmalat, così cagionando la perdita pressoché totale dell’investimento oltre che un danno all’immagine delle società attrici. L’oggetto del giudizio sul regolamento di giurisdizione. Ai fini della soluzione della questione di giurisdizione sottoposta alle Sezioni Unite, rileva il Regolamento CE numero 44/2001 del Consiglio dell’UE, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Ed invero, la causa di merito nell’ambito della quale è stato proposto il regolamento di giurisdizione ha ad oggetto un’azione collettiva, introdotta con unico atto da più soggetti, aventi sede in vari Paesi membri dell’UE, di cui uno solo avente sede in Italia. Le convenute sono dodici società, alcune aventi sede in Italia, altre aventi sede secondaria nel nostro Paese, altre ancora con sede legale in altri Paesi membri, una in Svizzera. Ebbene, le Sezioni Unite preliminarmente osservano che l’oggetto del giudizio sul regolamento di giurisdizione è esclusivamente la questione di giurisdizione, da determinarsi, per costante giurisprudenza, in relazione al c.d. petitum sostanziale. Del tutto estranee sono invece le considerazioni svolte dalle ricorrenti in ordine alla legittimazione passiva di singole convenute, alla mancata prova del danno, alla incertezza circa l’individuazione delle singole condotte ascritte ad ogni convenuta. Nel caso di specie, il petitum sostanziale è unico per tutte le società attrici e va identificato nella pretesa lesione dell’affidamento delle stesse sullo stato di solvibilità del Gruppo Parmalat, da cui erano scaturiti ingenti danni dovuti alla perdita di valore delle azioni e delle obbligazioni del gruppo acquistate e/o mantenute dalle attrici. L’unicità della domanda ai fini della giurisdizione. Ciò premesso, le Sezioni Unite reputano non condivisibile l’assunto delle ricorrenti, relativo alla mancata considerazione del criterio del foro del convenuto ex articolo 2 del Regolamento CE numero 44/2001. Ed invero, la circostanza per cui le ricorrenti non abbiano sede in Italia non può rappresentare un limite o un ostacolo all’esame della loro esclusiva posizione, dal momento che le altre società convenute hanno sede in Italia oppure vi hanno una loro sede secondaria. La causa introdotta dalle attrici è difatti unica, e tale deve essere considerata anche ai fini della giurisdizione. Allo stesso modo va risolta la questione dell’applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 6 numero 1 del Regolamento, a mente del quale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, a condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica. Tale nesso è reputato sussistente nel caso di specie, laddove la domanda proposta nella causa di risarcimento si caratterizza per la sua evidente unicità, essendo demandata all’esclusiva cognizione del giudice di merito l’accertamento se sia fondata o meno la tesi delle attrici, volta all’affermazione di una responsabilità solidale fra tutte le convenute. Da ciò consegue la corretta individuazione dell’Autorità Giudiziaria italiana atteso che, come già riferito, alcune delle società convenute hanno in Italia la loro sede o sono comunque qui domiciliate. La giurisdizione in materia di illeciti extracontrattuali. Del resto, a giudizio delle Sezioni Unite, la giurisdizione italiana deve ritenersi altrettanto correttamente radicata qualora si ritenga di individuare il foro competente sulla base del criterio di competenza di cui all’articolo 5, punto 3, del Regolamento CE numero 44/2001. Alla stregua di tale criterio, in caso di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta davanti al giudice del luogo di un altro Stato membro in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, tale norma, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale. D’altra parte, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro luogo. Sulla base di tali principi, le Sezioni Unite ritengono, in definitiva, che il nesso tra l’azione esercitata dalle società attrici e i giudici italiani fosse evidente in considerazione del fatto che il Gruppo Parmalat fosse italiano, che in Italia si fosse aperta la procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo a seguito dell’insolvenza delle stesse, che in Italia fosse stata esercitata l’azione penale in relazione alle responsabilità attribuite agli organi sociali per il dissesto del gruppo, che in Italia si fosse indiscutibilmente realizzato il collegamento probatorio e funzionale tra la causa petendi dell’azione delle attrici e i fatti dedotti in giudizio.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 25 marzo – 14 luglio 2014, numero 16065 Presidente Rovelli – Relatore Travaglino Fatto e diritto La Corte Letto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla A.G. Deutsche Bank, con sede a omissis , e dalla A.G. Deutsche Bank, filiale di , con sede a Londra, contro la A.G. Allegra Finanz ed altre società, attrici nella causa di merito pendente al numero 5012/2011 RG del Tribunale di Milano delle quali la sola Marciana Finanziaria S.p.a. è costituita nel presente giudizio e nei confronti di altre Banche e società finanziarie, delle quali solo la UBS di Londra e la UBS di Zurigo sono costituite con controricorso e ricorso incidentale adesivo nel presente giudizio Osserva l.Ai fini della decisione del presente regolamento, i fatti giuridicamente rilevanti sul piano sostanziale e processuale risultano i seguenti - Allegra Finanz ed altre società attrici tutte, tranne la qui costituita Marciana Finanziaria S.p.a., aventi sede all'estero hanno convenuto davanti al Tribunale di Milano le odierne ricorrenti, le ricorrenti incidentali ed altre banche ed imprese finanziarie, al fine di sentirle condannare, ex articolo 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti a seguito del dissesto delle società del Gruppo Parmalat - La causa petendi della proposta azione aquiliana si identifica nella attribuzione, alle odierne ricorrenti oltre che alle altre banche convenute di una condotta rectius , di più condotte diacronicamente dislocate consistita nell'aver finanziato un gruppo industriale in stato di decozione al solo fine di trame profitto, trasferendo il rischio economico delle operazioni intraprese sul mercato finanziario con il gruppo Parmalat su investitori e risparmiatori ingannati circa il reale stato di solvibilità del gruppo stesso. Allegano, in particolare, le attrici oggi resistenti dinanzi a questa Corte di aver acquistato strumenti finanziari titoli azionari, titoli obbligazionari e prefencese share emessi da società di quel gruppo e di aver maturato, in conseguenza del dissesto della Parmalat e della sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria, ingentissime perdite a seguito di tre precise operazioni finanziarie 1 Un equity collar swap, stipulato tra Deutsche Bank e la Newport SA 2 L'assistenza prestata da Deutsche Bank London, nel settembre 2003, ai vertici del gruppo nell'operazione di emissione, da parte di Parmalat Finance Corporatin BV, di un prestito obbligazionario per nominali Euro 350 milioni 3 La stipulazione, da parte di Deutsche Bank con Parmalat s.p.a. di una serie di operazioni in strumenti finanziari c.d. derivati - Il petitum conseguente a tali, asserite perdite, viene complessivamente quantificato in Euro 128.810.979,93, variamente ripartito tra le singole società attrici la sola Frankfurter Sparkasse ha ricondotto le proprie ragioni di credito al mancato rimborso di un finanziamento concesso alla Parmalat nell'ottobre del 2001 per un importo pari ad Euro 6.314.469 . In particolare, tali perdite sarebbero state conseguenza 1 Della perdurante somministrazione alla Parmalat dei mezzi finanziari necessari per sopravvivere sul mercato in una situazione di irreversibile stato di insolvenza 2 Della alterazione del mercato dei capitali rispetto al cui buon funzionamento i soggetti portatori di titoli quotati vantano un vero e proprio diritto soggettivo - L' eventus damni lamentato dalle attrici dinanzi al giudice del merito viene fatto discendere dall'avere la condotta delle convenute provocato, in concorso con i vertici degli enti finanziati 1 L'immissione sul mercato di titoli spazzatura 2 L'acquisto di detti titoli da parte delle attrici, con la conseguente e quasi totale perdita del capitale investito 3 L'alterazione della percezione in ordine alle capacità di credito del gruppo Parmalat 4 L'ulteriore induzione all'acquisto e/o al mantenimento in portafoglio di quei titoli 5 La diminuzione della garanzia patrimoniale del credito conseguente all'aggravamento dello stato di decozione ad opera delle Banche oggi ricorrenti. 2. La questione della carenza di giurisdizione della A.G. italiana risulta tempestivamente sollevata dalle ricorrenti e dalle ricorrenti incidentali con le loro prime difese nella causa di merito il regolamento appare pertanto ammissibile, non essendo intervenuta alcuna decisione sul punto da parte dell'adito Tribunale di Milano. 3. Queste le ragioni poste a fondamento dell'eccepito difetto di giurisdizione da parte delle ricorrenti principali - alla causa intrapresa dalle società attrici andava applicato - stante la pacifica circostanza che le convenute Deutsche Bank AG e Deutsche Bank London hanno sede in Paesi dell'UE ma non in Italia - il Regolamento CE numero 44/2001 - nessun rilievo poteva legittimamente attribuirsi alle disposizioni della legge italiana di diritto internazionale privato legge numero 218 del 1995 , ovvero, ratione temporis , a quelle di cui alla Convenzione di Bruxelles, a torto evocate dalla difesa delle attrici - la competenza giurisdizionale del giudice italiano non poteva fondarsi, in particolare, sul criterio-base di cui all'articolo 2 del Regolamento, che prevede la regola generale del foro del convenuto, essendo nel caso in esame tali fori da individuarsi, pacificamente, in quello tedesco e/o in quello del Regno Unito - neppure avrebbero potuto essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 5, numero 1 del regolamento, pur evocate dalle controparti nella causa di merito, poiché l'azione introdotta dinanzi al giudice milanese appariva fondata espressamente sulla responsabilità extracontrattuale delle convenute e non su di un qualunque titolo contrattuale - l'unica disposizione applicabile alla fattispecie sarebbe, invece, quella di cui al numero 3 del citato articolo 5, secondo il quale la competenza giurisdizionale si radica in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire anche in questo caso, peraltro, restava esclusa la competenza del giudice italiano in quanto l'evento dannoso, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, sarebbe consistito nell'incauto investimento o nella incauta concessione di credito alle società del Gruppo Parmalat, operazioni che sarebbero state in qualche modo indotte dalle convenute con le loro condotte verso il Gruppo, onde nasconderne lo stato di dissesto - non era infine invocabile, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1 del Regolamento, per avere alcune delle convenute società ma non le ricorrenti e le ricorrenti incidentali sede in Italia ciò in quanto ad ogni singola banca era addebitabile una specifica condotta, autonoma e separata dalle altre, onde la impredicabilità di una trattazione congiunta delle domande. 4. Le ricorrenti incidentali UBS Ltd e UBS AG aderiscono all'impostazione delle ricorrenti principali, con l'ulteriore specificazione, da parte della società UBS AG avente sede in , secondo la quale, nei suoi confronti, sarebbe applicabile non il regolamento, ma la Convezione di Lugano del 2007 - rilievo peraltro non foriero di conseguenze giuridicamente rilevanti, essendo la disposizione di cui all'articolo 5, numero 3 del citato strumento internazionale del tutto corrispondente a quella di cui all'articolo 5, numero 3 della fonte del diritto UE. 5. La causa in corso davanti al Tribunale di Milano presenta, ai fini che occupano il collegio, le seguenti peculiarità - Ha ad oggetto una azione collettiva, introdotta con unico atto da più soggetti, aventi sede in vari Paesi membri dell'UE, di cui uno solo avente sede in Italia. - Le convenute sono dodici società, bancarie ovvero finanziarie facenti capo a gruppi bancari, alcune aventi sede in Italia, altre aventi sede secondaria nel nostro Paese, altre ancora con sede legale in altri Paesi membri, una in . - Il petitum è unico per tutte le società attrici, che chiedono la condanna delle convenute al risarcimento del danno dalle stesse patito a seguito della perdita di valore delle azioni e delle obbligazioni emesse da società del Gruppo Parmalat, titoli che le stesse avevano acquistato solo Fattrice Famkfurter Sparkasse Anstalt lamenta una perdita derivante dalla impossibilità di recuperare un proprio finanziamento confidando nella solvibilità delle debitrici e nella genuinità delle operazioni intraprese dalle stesse con le convenute - La causa petendi è a sua volta unica si assume che le convenute, in concorso fra loro ovvero attraverso condotte separate ma convergenti, avrebbero contribuito a creare la falsa rappresentazione della solvibilità delle società del Gruppo Parmalat attraverso la concessione di credito o la ideazione di operazioni di finanziamento tali da ingenerare un affidamento sulle prospettive di un debitore entrato invece in stato di conclamata insolvenza, cui era seguita la sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria e la perdita pressoché totale dell'investimento, oltre ad un danno di immagine. 6. Va ancora osservato, in limine, come nessuna delle parti attrici rivesta la qualità di risparmiatore - e conseguentemente di consumatore - essendo esse, ictu oculi , a loro volta società finanziarie - se non addirittura banche o investitori professionali. 7. Sempre preliminarmente, deve essere ulteriormente confermato il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità da ultimo, Cass. SU numero 2926 del2012 secondo il quale la giurisdizione si determina sulla base della domanda individuata con riferimento al cd. petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della causa petendi , ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte dalle odierne ricorrenti in ordine alla legittimazione passiva di singole convenute, alla mancata prova del danno, alla incertezza circa l'individuazione delle singole condotte ascritte ad ogni convenuta, restano perciò solo estranee a questo giudizio, che ad oggetto esclusivamente la questione di giurisdizione. 8. Non può essere poi condiviso l'assunto difensivo delle ricorrenti, principali e incidentali, relativo alla mancata considerazione, da parte delle società attrici, del criterio del foro del convenuto, ex articolo 2 del Regolamento e della corrispondente disposizione della Convenzione di Lugano. Taluni degli enti convenuti sono, difatti, società aventi sede in Italia ed altri hanno, nel Paese, una loro sede secondaria. La circostanza secondo cui le ricorrenti non siano fra queste non può, pertanto, rappresentare un limite o un ostacolo all'esame della Corte della loro esclusiva posizione. La causa introdotta dalle attrici è difatti unica, e tale deve essere considerata anche ai fini che in questa sede rilevano. 9. La questione della applicazione, nel caso di specie, dell'articolo 6 numero 1 del Regolamento - a mente del quale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata di giungere a decisioni incompatibili - va risolta avendo riguardo alla domanda proposta nella causa di risarcimento, non apparendo seriamente contestabile che essa, per come appare prospettata, si caratterizza per la sua evidente unicità, essendo demandata all'esclusiva cognizione giudice del merito e non di questa Corte l'accertamento se sia fondata o meno la tesi delle attrici, volta all'affermazione di una responsabilità solidale fra tutte le convenute. 9.1. A tanto consegue una preliminare valutazione di correttezza dell'individuazione della A.G. italiana così come formulata dalle attrici in parte qua, essendo pacifico che alcune delle società convenute in Italia hanno la loro sede o sono comunque qui domiciliate, avendo una sede secondaria. 10. Sotto altro, concorrente profilo, quand'anche si ritenesse che il foro competente quoad iurisdictionis debba essere individuato sulla base dei criteri di competenza speciale di cui all'articolo 5.3 del Regolamento, la giurisdizione italiana sembra altrettanto correttamente radicata. 10.1. Sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti Grande Sezione, procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dalle Corti tedesca e francese , la norma sulla competenza speciale enunciata all'articolo 5, punto 3 del Regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato, che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale. 10.2. Si legge, difatti, nella recente sentenza della CGUE, quinta sezione, del 18 luglio 2013 in causa C-147/12 - avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Howraetten for Nedre Norrland svedese, che occorre ricordare, da un lato, come, secondo una giurisprudenza costante, la norma di competenza speciale prevista - in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto - dall'articolo 5, punto 3 del regolamento numero 44/2001 si basi sull'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, il che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi in ragione della buona amministrazione della giustizia e di motivi di economia processuale infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è quello di norma più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell'espletamento dell'istruttoria . Dall'altro, che l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, utilizzata dall'articolo 5, punto 3 del Regolamento numero 44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo che possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo . 11. Sulla base di tali principi, ritiene il collegio che il nesso tra l'azione esercitata dalle società attrici e i giudici italiani sia reso evidente - dal fatto che il Gruppo Parmalat era italiano - dal fatto che in Italia si è aperta la procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo a seguito dell'insolvenza delle stesse - dal fatto che il Italia è stata esercitata l'azione penale in relazione alle responsabilità attribuite agli organi sociali per il dissesto del gruppo - dal fatto che in Italia appare indiscutibilmente realizzatosi quel collegamento probatorio e funzionale tra la causa petendi dell'azione esercitata dalle attrici e i fatti dedotti in giudizio. 11.1. Sotto altro profilo, non può ragionevolmente sostenersi che la citazione in giudizio di società aventi sede in Italia abbia avuto il solo scopo di radicarvi pretestuosamente la giurisdizione. Analogamente con quanto deciso da questa stessa Corte con la recentissima sentenza numero 26937 del 2 dicembre 2013, anche nel caso di specie va escluso tout court la predicabilità di una patente pretestuosità del cumulo soggettivo di domande sì come realizzato al solo fine di determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, perché, ora come allora, dalla prospettazione della domanda - la cui fondatezza costituisce irredimibile questione di merito - risulta che ciascun convenuto non può astrattamente dirsi estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. Ed in questo come in quel caso, il fatto illecito prospettato, nel suo aspetto genetico, ha preso le mosse proprio dal territorio italiano. 11.2. Secondo la erronea prospettazione delle ricorrenti, al contrario, dovrebbe aver rilievo l'ormai desueto criterio del luogo del danno quale luogo del compimento della condotta illecita, tesi, come si è avuto modo di osservare poc'anzi, da tempo abbandonata dalla CGUE e da queste stesse Sezioni Unite, come risulta dalla articolata motivazione dell'ordinanza numero 14654 del 5 luglio 2011 Hume/Micoperi . 11.3. Infine, avuto riguardo alla tipologia della responsabilità per fatto illecito invocata dalle attrici, va considerato come, pur non essendo immediatamente sovrapponibile a quella precontrattuale da prospetto infedele , come inquadrata da questa Corte nelle sue più recenti pronunce ordinanze numero 8034 dell'8 aprile 2011 e numero 18092 dell'I 1 ottobre 2012, tra le altre , l'odierna vicenda risulti, in parte qua, quanto agli effetti sulla giurisdizione, ad essa del tutto equiparabile. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara la giurisdizione del giudice italiano cui rimette gli atti del processo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.