In caso di notificazione eseguita a mezzo posta dall’avvocato ai sensi della l. numero 53/1994, la carenza, sulla busta con cui è spedita la raccomandata e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta od olografa del medesimo nome e cognome ad opera del notificante, costituisce, nel caso in cui sia però presente l’indicazione, sebbene in altra ma vicina parte del medesimo piego, degli stessi nome e cognome, una mera irregolarità di compilazione e non comporta la nullità della notifica comminata dall’articolo 11 della legge citata.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 13758 del 17 giugno 2014. Il caso. Il giudizio nasce dalla domanda di declaratoria di non debenza degli importi posti a base di un’iscrizione ipotecaria esattoriale e del risarcimento dei relativi danni. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. In particolare, il giudice di primo grado, qualificata la domanda come opposizione agli atti esecutivi, la dichiarava inammissibile. Nel successivo grado d’appello, la stessa veniva rigettata nel merito, sicché l’attore si rivolgeva alla Corte di Cassazione. Insindacabile la qualificazione della domanda del giudice di primo grado. Il ricorso viene trattato in camera di consiglio, ravvisandosi i presupposti di cui all’articolo 382 c.p.c. Si trattava, nello specifico, di un’ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito. Ed invero, stante la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi, all’attore era precluso l’appello. In particolare, essendovi un’espressa qualificazione in tal senso, non poteva subentrarne una diversa ad opera del giudice dell’impugnazione, astrattamente ammissibile solo nel caso in cui la qualificazione del primo giudice sia omessa, soltanto apparente ovvero generica. Rilievo officioso dell’inammissibilità dell’appello in sede di legittimità. Ciò posto, la Corte di Cassazione, nel condividere sul punto le motivazioni esposte dal giudice relatore nella relazione ex articolo 380-bis c.p.c., ritiene doveroso il rilievo d’ufficio della causa di inammissibilità dell’appello, che il Giudice del merito non aveva provveduto a riscontrare. Ed infatti, non si può riconoscere all’appello inammissibilmente spiegato con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado , alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione, laddove tale giudizio non poteva essere iniziato né proseguito. Pertanto, stante il fondamentale principio processuale del rilievo, anche in sede di legittimità, delle conseguenze della improseguibilità della domanda per erroneità del mezzo di impugnazione nei gradi precedenti, la Suprema Corte, in camera di consiglio, procede alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Imprecisione nella compilazione della busta da notificare. Unico motivo di censura esaminato dai giudici di legittimità attiene all’eccezione di nullità della notifica del controricorso formulata dal ricorrente e fondata sulla circostanza della mancata sottoscrizione, ad opera direttamente dell’avvocato ai sensi della l. numero 53/1994, sul piego raccomandato con cui quella era stata operata. Ebbene, nel disattendere la censura, la Suprema Corte osserva che, sebbene l’articolo 11 della legge citata commini espressamente la nullità della notifica in caso di inosservanza delle formalità prescritte dalla medesima legge – ove tra l’altro è imposta la necessaria sottoscrizione dell’avvocato notificante all’articolo 3, comma 1, lett. b –, ferma l’indefettibilità dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ciascuna delle altre formalità va valutata in rapporto ai principi generali in materia di nullità ed alla funzione che ognuna di tali prescrizioni persegue. In particolare, le eventuali nullità previste da tale disciplina devono ritenersi sanabili alla stregua del principio generale posto dall’articolo 156 c.p.c. Pertanto, se la sottoscrizione del notificante è volta ad individuare senza incertezze l’identità di quest’ultimo e l’attribuzione a lui delle operazioni di notificazione, onde attestare la sussistenza in capo a lui dei requisiti soggettivi indispensabili, non può negarsi che tale identificazione può bene avvenire ove quegli elementi risultino comunque dalla busta che contiene l’atto da notificare a mezzo spedizione con raccomandata, sia pure con qualche formale imperfezione o inesattezza di compilazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 7 maggio – 17 giugno 2014, numero 13758 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. È stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. e datata 21.5.13, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma numero 2015 del 16.4.12, del seguente letterale tenore “1. - D.R. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato rigettato nel merito - ma con affermazione della giurisdizione dell'A.G.O. e declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca - il suo appello avverso la reiezione della domanda di declaratoria di non debenza degli importi posti a base di un'iscrizione ipotecaria esattoriale e del risarcimento dei relativi danni. Resiste con controricorso l'Equitalia Sud spa - Direzione Generale Lazio. 2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli articolo 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'articolo 360 bis cod. proc. civ. inserito dalla L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 47, comma 1, lett. a - per essere ivi definito ai sensi dell'articolo 382 cod. proc. civ., ult. co 3. - Il ricorrente sviluppa quattro motivi un primo pag. 16 del ricorso , avverso la ritenuta validità della notificazione delle cartelle esattoriali un secondo pag. 23 , contro la ritenuta legittimità dell'iscrizione ipotecaria in rapporto all'esigua entità del debito, inferiore al minimo nel frattempo fissato, nonché al tempo della medesima un terzo pag. 28 , in punto di danni derivanti dall'iscrizione ipotecaria un quarto pag. 33 , sulla pretermissione della domanda di condanna per lite temeraria. Dal canto suo, la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sia perché la sentenza che ha correttamente motivato sulla decorrenza del termine ex articolo 617 cod. proc. civ., sia perché articolato su conclusioni di merito, oltretutto contrastanti con quelle prese nei gradi di merito ma contesta poi analiticamente ciascuno dei motivi di ricorso. 4. - Il provvedimento oggetto del presente ricorso per cassazione è una sentenza resa dalla corte di appello avverso una sentenza, dep. il 14.11.08, su causa qualificata espressamente dal tribunale, nella parte in cui l'ha dichiarata inammissibile, come opposizione agli atti esecutivi sentenza oggi gravata, terza facciata, decima riga controricorso, pag. 2, dodici righe dal termine della facciata e comunque qualificabile come opposizione ad esecuzione, quanto alla sussistenza o meno del debito erariale, in ordine alle domande sulle quali in primo grado era stata declinata la giurisdizione della A.G.O. ma allora la sentenza di primo grado non era in alcun modo impugnabile con l'appello - quanto all'opposizione agli atti esecutivi, perché, ai fini dell'impugnazione esperibile - per tali opposizioni essendo escluso, per scolastica nozione, l'appello - è necessario fare riferimento alla qualificazione dell'azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento potendo subentrare la qualificazione del giudice dell'impugnazione soltanto nel caso - che con evidenza qui non ricorre, visto che anzi la qualificazione è stata fatta ex professo proprio per fondarvi la sanzione della tardività - di qualificazione da parte del primo giudice che sia omessa, soltanto apparente ovvero generica per tutte Cass. 14 maggio 2007, numero 11012 Cass. 21 dicembre 2009, numero 26919 Cass. 29 luglio 2011, numero 16781 Cass. 8 febbraio 2012, numero 1757 Cass. 20 novembre 2012, numero 20297 - quanto al secondo punto, perché anche la sentenza che definiva un'opposizione ad esecuzione, nell'intervallo tra il 1.3.06 ed il 4.7.09, era impugnabile a ricorso per cassazione infatti, il regime di impugnazione di una sentenza - e cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla - resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione pertanto, se la sentenza sull'opposizione dispiegata ex articolo 615 o 619 cod. proc. civ. è stata pubblicata fra il 1.3.06 ed il 4.7.09, qualunque sia l'epoca di instaurazione del processo, non è più ammissibile il rimedio dell'appello in forza dell'ultimo periodo dell'articolo 616 cod. proc. civ., come introdotto dalla L. 52/06 senza alcuna disciplina transitoria , ma solo quello del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 co. 7 Cost. tra le molte Cass. 12 maggio 2011, numero 10451 Cass., ord. 17 agosto 2011, numero 17321 Cass. 28 febbraio 2012, numero 3025 Cass. 7 novembre 2012, numero 19273 Cass. 7 febbraio 2013, numero 2972 . 5. - Ma tra le molte, v. Cass. 21 novembre 2001, numero 14725 Cass. 13 novembre 2009, numero 24047 Cass. 28 giugno 2010, numero 15405 Cass. 28 giugno 2012, numero 10876 , la Corte di cassazione deve rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare infatti, non si può riconoscere, all'appello inammissibilmente spiegato con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado , alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione tra le altre, v. Cass. 2 febbraio 2010, numero 2361 . 6. - Il giudizio di secondo grado non poteva essere iniziato, né proseguito. Alla conseguente pronuncia in sede camerale si perviene ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 382 cod. proc. civ., ult. co., privilegiandosi, per evidenti ragioni di economia processuale ed in ossequio al canone costituzionale della ragionevole durata del processo, una lettura ampia della pronuncia di inammissibilità idonea a legittimare il procedimento in questione, essendo evidente l'identità di ratio e comunque l'omogeneità delle due situazioni al riguardo risultando garantita alle parti le possibilità di interloquire, sulla questione rilevata di ufficio, con le memorie ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ. Cass., ord. 30 gennaio 2012, numero 1315 . 7. - Pertanto si propone che, pronunciandosi sul ricorso, l'impugnata sentenza sia cassata senza rinvio”. Motivi della decisione II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria - con cui ha anche contestato la ritualità della notifica del controricorso - ed il difensore della controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato. III. Va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione di nullità della notifica del controricorso, dal ricorrente fondata sulla circostanza della mancata sottoscrizione, ad opera direttamente dell'avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, numero 93, sul piego raccomandato con cui quella è stata operata. È possibile prescindere dalla considerazione che anche le eventuali nullità previste da tale disciplina sono sanabili, in applicazione del principio generale posto dall'articolo 156 cod. proc. civ., anche in ogni caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto al notificato di recente, con specifico riferimento a nullità del procedimento notificatorio ai sensi della legge citata, v. espressamente Cass., ord. 28 febbraio 2013, numero 5096, ove anche ulteriori richiami alla tematica delle invalidità delle notificazioni . Infatti, se l'articolo 11 della legge citata commina espressamente la nullità della notifica in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti e se tra queste - effettivamente, all'articolo 3, co. 1, lett. b - è imposta anche la sottoscrizione dell'avvocato notificante, deve pure rilevarsi che, ferma l'indefettibilità dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ciascuna delle altre formalità va valutata in rapporto ai principi generali in materia di nullità ed alla funzione che ognuna di tali prescrizioni persegue. Ora, se la sottoscrizione del notificante è volta ad individuare senza incertezze l'identità di quest'ultimo e l'attribuzione a lui delle operazioni di notificazione, onde attestare la sussistenza in capo a lui dei requisiti soggettivi indispensabili, non può negarsi che tale identificazione può bene avvenire ove quegli elementi - nome, cognome e numero di autorizzazione del competente Consiglio dell'Ordine - risultino comunque dalla busta che contiene l'atto da notificare a mezzo spedizione con raccomandata, sia pure con qualche formale imperfezione o inesattezza di compilazione. Ed alla formale apposizione di pugno del proprio nome e cognome, in cui si sostanzia per comune definizione la sottoscrizione, in un rigo appositamente dedicato deve allora ritenersi senza dubbio equipollente l'indicazione del nome e cognome di chi l'atto sta sottoponendo alla formalità da certificare, anche se apposta qualche centimetro più in alto e, precisamente e se non altro nella specie, nel riquadro appena sovrastante il numero del registro cronologico della notificazione stessa, a sua volta immediatamente sovrastante il rigo specificamente destinato all'apposizione della sottoscrizione. Infatti, unita all'indicazione del numero di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la chiara e per di più manoscritta ed olografa - come manoscritta ed olografa, cioè, sarebbe stata la sottoscrizione, con l'ulteriore presunzione della provenienza di essa e dell'intero atto da colui le cui generalità sono apposte - apposizione sul frontespizio della busta di nome e cognome del notificante - come avvenuto nella specie - consente l'univoca identificazione di quest'ultimo e quindi l'attribuzione certa, ai fini del riscontro della ritualità delle operazioni di notificazione quanto a sussistenza dei requisiti soggettivi del notificante, della paternità di queste ultime al soggetto che figura avervi proceduto. Deve concludersi che, in caso di notificazione eseguita a mezzo posta dall'avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, numero 93, la carenza, sulla busta con cui è spedita la raccomandata e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta od olografa del medesimo nome e cognome ad opera del notificante, costituisce, nel caso in cui sia però presente l'indicazione, sebbene in altra ma vicina parte del medesimo piego, degli stessi nome e cognome, una mera irregolarità di compilazione e non comporta la nullità della notifica comminata dall'articolo 11 della legge citata. IV. Ciò posto, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente visto che il principio dell'apparenza è costantemente riaffermato dalla giurisprudenza richiamata dalla relazione ed anche da quella ad essa successiva, come cardine invalicabile della tutela dell'affidamento e salvo che - come però non è accaduto nella specie - non sia mancata un'espressa J qualificazione da parte del giudice del provvedimento impugnato ed è del pari cardinale il principio processuale del rilievo, anche in sede di legittimità, delle conseguenze dell'improseguibilità della domanda per erroneità del mezzo di impugnazione nei gradi precedenti beninteso salvo che - ma come non è accaduto nella specie - sul punto specifico della correttezza di quello si sia avuta specifica pronuncia . V. Pertanto, ai sensi degli articolo 3S0-bis e 385 cod. proc. civ., pronunciandosi sul ricorso, la qui impugnata sentenza va cassata senza rinvio. Tuttavia, l'ufficiosità del rilievo che ha definito la controversia rende di giustizia la compensazione delle spese del grado di appello malamente tenuto e dello stesso presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa senza rinvio la qui gravata sentenza compensa le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.