Curvatura della colonna vertebrale post incidente: in ballo il danno estetico

Fissato il corposo obolo che verrà percepito dalla persona vittima del sinistro complessivamente quasi 300mila euro. Battaglia, però, non chiusa in maniera definitiva resta da sciogliere il nodo relativo alla richiesta del danno estetico, relativo alla cifosi subita dall’uomo a seguito dell’incidente.

Botto stradale notevole lesioni serie per la persona rimasta vittima dell’incidente. Conseguenziale, e non discutibile, il risarcimento dei danni, a carico della compagnia assicurativa e della persona responsabile del sinistro. Ciò, però, non porta alla chiusura definitiva della battaglia giudiziaria. Resta un ultimo nodo da sciogliere quello relativo al cosiddetto “danno estetico” Cass., sent. numero 13374/2014, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Danno. ‘Obolo’ corposo a favore dell’uomo, per i postumi subiti a seguito dell’incidente stradale di cui è rimasto vittima il «risarcimento dei danni» – a carico dell’assicurazione e del responsabile dell’incidente – ammonta a oltre 268mila euro, senza dimenticare i 25mila euro «già versati a titolo di provvisionale». Decisione netta dei giudici, che, però, mettono in secondo piano, considerandolo irrilevante, il «danno estetico» lamentato dall’uomo. E proprio questo elemento è centrale nel contesto della Cassazione, laddove la vittima dell’incidente ribadisce la richiesta di un risarcimento anche per il «danno estetico» subito a causa di una «cifosi» – “Curvatura della colonna vertebrale, diretta in senso anteroposteriore e a concavità anteriore entro determinati limiti è condizione fisiologica come fenomeno patologico, può essere espressione di lesione ossea vertebrale o dei muscoli paravertebrali in esito a paralisi”, definizione tratta dalla ‘Enciclopedia Treccani’ –, patologia «insorta in conseguenza dell’incidente». Ebbene, la domanda, proposta nuovamente dall’uomo, deve ancora trovare una risposta Per questo motivo, i giudici del ‘Palazzaccio’ riaffidano la vicenda ai giudici della Corte d’Appello, i quali si sono limitati, precedentemente, a partire dal «presupposto» – peraltro «negato dal consulente tecnico d’ufficio» – che la cifosi «fosse preesistente», senza dire, in maniera chiara, «se il danno estetico sia ricompreso o meno nel danno biologico».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 aprile – 12 giugno 2014, numero 13374 Presidente Amatucci – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo F.P. convenne in giudizio P.C. e la BNC Assicurazioni S.p.A., chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro avvenuto in Napoli il 5/3/98. Il Tribunale condannò i convenuti al pagamento di € 268.173,82, oltre a € 25.822,84, già versati a titolo di provvisionale. Avverso la sentenza di primo grado il P. propose appello, assumendo che il giudice di primo grado non aveva pronunciato sul danno estetico. La Corte di Appello respinse il gravame. Avverso la sentenza di appello il P. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.A. nuova ragione sociale della BNC . Motivi della decisione 1. - Il ricorso, notificato il 27/7/08, è tempestivo, tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, alla stregua del testo previgente dell'articolo 327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis. La sentenza impugnata risulta infatti depositata il 26/6/07. 2. - La Corte di Appello ha rigettato il gravame del P. in quanto ha ritenuto l'insussistenza di un danno estetico a causa di una pregressa cifosi. Con il primo motivo, lamentando la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., il ricorrente assume il vizio di extrapetizione, in quanto la Corte di Appello avrebbe deciso in base ad un fatto estintivo diverso da quello eccepito dalla compagnia assicurativa, la quale aveva sostenuto che il danno estetico fosse compreso nel danno biologico. 2.1. - Il primo motivo è infondato, in quanto il giudice non commette extrapetizione negando all'attore, con qualsivoglia motivazione, il bene della vita da questi richiesto. 3. - Con il secondo motivo il ricorrente assume che era riservata alla parte la contestazione del danno estetico. 3.1. - Il secondo motivo è infondato. Non di una eccezione si tratta ma di una mera difesa. 4. - Con il terzo e quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la cifosi, patologia insorta in conseguenza dell'incidente, non sia stata ritenuta idonea ad integrare il danno estetico. 4.1. - Il terzo e quarto motivo sono fondati. La Corte di Appello sembra muovere dal presupposto, negato dal CTU, che la cifosi fosse preesistente e conseguentemente non dice se il danno estetico sia ricompreso o meno nel danno biologico. 5. - Con il quinto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente muove censure alla consulenza di primo grado quanto al rapporto tra danno estetico e danno biologico, assumendo che la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare in ordine a tale punto limitandosi a fornire una diversa valutazione della portata del danno . 5.1. - Il quinto motivo è assorbito. 6. - Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione, e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.