Un locale commerciale non può ritenersi, durante l’orario notturno di chiusura al pubblico, luogo di privata dimora secondo la definizione dell’articolo 624 bis c.p. che aggrava in questi casi il delitto di furto.
Resta pertanto applicabile, in caso di introduzione da parte del ladro in un locale commerciale, la fattispecie generale del furto semplice ex articolo 624 c.p. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. Quarta Penale, con la sentenza numero 18934 depositata l’8 maggio 2014. Il ricorso. Il fatto proposto dinnanzi alla Corte di Cassazione riguarda un caso di tentato furto commesso con violenza sulle cose all’interno di un locale commerciale chiuso al pubblico in orario notturno. Mentre i giudici di primo grado qualificavano la fattispecie come furto in abitazione ex articolo 624 bis c.p., ipotesi questa più grave del furto semplice ex articolo 624 c.p., con l’aggravante della violenza sulle cose ex articolo 625 numero 2 c.p., i giudici di secondo grado, su ricorso dell’imputato, ridefinivano la fattispecie ritenendo che il locale commerciale chiuso di notte non rientri nella nozione di «privata dimora» per la quale il legislatore ha previsto una tutela maggiore in caso di furto all’articolo 624 bis c.p Applicavano, pertanto, la fattispecie del tentato furto semplice con l’aggravante della violenza sulle cose. Il Procuratore Generale ricorreva, dunque, in Cassazione supponendo l’erronea applicazione di legge. Il ricorrente, infatti, riteneva che se in un esercizio commerciale è impedito l’accesso al pubblico, come avviene in orario notturno, qualora venga compiuta una sottrazione di cose invito domino, il luogo può essere qualificato come privata dimora potendosi dunque applicare la fattispecie più grave del furto in abitazione ex articolo 624 bis c.p Quando il luogo è privata dimora. La Corte di Cassazione, nella citata sentenza, ricostruisce la giurisprudenza di legittimità in merito alla qualificazione del concetto di «privata dimora». Specificano i giudici di legittimità che talvolta la giurisprudenza Cass., sez. IV, sent. 10 giugno 2009, rv. 244243 ha applicato l’articolo 624 bis c.p. nel caso di introduzione in luoghi commerciali chiusi al pubblico in orario notturno. Nella nozione di «privata dimora» debbono, certamente, essere ricompresi tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone compiono attività della propria vita privata, professionale, culturale o politica trattenendosi in via transitoria e contingente. La Corte specifica, tuttavia, che tali caratteristiche non sono riscontrabili nel caso di specie il locale non può definirsi come un luogo adibito a privata dimora. Pertanto, rigetta il ricorso sostenendo la corretta qualificazione di tentato furto posta dai giudici di secondo grado.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 aprile – 8 maggio 2014, numero 18934 Presidente Sirena – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza in data 3.05.2012 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia, in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto F.M. responsabile del reato di cui agli articoli 56,110,624 bis e 625 numero 2 c.p. per aver tentato di impossessarsi di danaro o altri beni mobili custoditi all'interno di un esercizio commerciale, mediante effrazione con un cacciavite ed un piede di porco degli infissi della porta secondaria del predetto esercizio commerciale,non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà e l'ha condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 222,00 di multa. Avverso tale decisione ha proposto appello il difensore dell'imputato. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 11.12.2012, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, riqualificato il fatto come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose articoli 624 e 625 numero 2 c.p. riduceva la pena allo stesso inflitta a un anno e dodici giorni di reclusione ed euro 120 di multa confermava nel resto. Osservava la Corte territoriale che il reato contestato al F. doveva essere qualificato come tentativo di furto con violenza sulle cose e non già quale tentativo di furto ex articolo 625 bis c.p., dal momento che doveva escludersi che un furto commesso o tentato in un esercizio commerciale chiuso, di notte, in assenza del titolare o dei dipendenti, integrasse l'ipotesi prevista dall'articolo 624 bis c.p L'azione infatti era stata posta in essere in ambienti normalmente accessibili al pubblico durante l'orario di apertura e non già in ambienti destinati soltanto a consentire lo svolgimento al gestore e ai dipendenti di attività collaterali o preparatorie. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna il Procuratore generale della Repubblica della stessa città proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento, e la censurava per il seguente motivo 1 Erronea applicazione della legge penale articolo 606, comma 1, lett. b c.p.p. . Secondo il Procuratore generale ricorrente erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto sussumibile la fattispecie che ci occupa nella ipotesi di tentato furto aggravato prevista dagli articoli 56,624,625 numero 2 c.p Invece, secondo il ricorrente, ove in un esercizio venga impedito il normale accesso al pubblico come ad esempio durante l'orario di chiusura, ciò che è avvenuto nella fattispecie che ci occupa , qualora in esso si compia una sottrazione di cose previa introduzione invito domino , lo stesso luogo assumerà le caratteristiche di privata dimora , ricevendo la protezione privilegiata dell'articolo 624 bis c.p Non sarebbe inoltre rilevante la circostanza che al momento del tentato furto i titolari fossero assenti dal locale. Sul punto osservava il Procuratore generale ricorrente che, se si ritenesse il contrario, sarebbero del tutto frustrati gli scopi perseguiti dal legislatore che ha previsto l'articolo 624 bis proprio per l'esigenza di rafforzare le pene per i furti commessi introducendosi in luoghi privati. Sarebbe infatti punito con pena più lieve il soggetto che, come nella fattispecie che ci occupa, si apposti nell'ombra per controllare i movimenti della persona offesa per colpire il luogo di privata dimora non appena ne verifica l'assenza o l'allontanamento da esso. La difesa di F.M. presentava tempestiva memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso in via subordinata di voler rimettere la questione alle sezioni unite di questa Corte ai sensi dell'articolo 618 c.p.p Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Va infatti evidenziato che la doglianza del Procuratore generale non è supportata dalla descrizione di concrete circostanze di fatto alla luce delle quali sarebbe logicamente possibile argomentare la qualificazione di luogo di privata dimora della sede del Bar Reggiani nella quale è stato perpetrato il tentato furto di cui al capo di imputazione. Tanto premesso si osserva che sussiste, in effetti un orientamento giurisprudenziale cfr, tra le altre, Cass., Sez. 4, 10 giugno 2009, rv. 244243 secondo cui il furto commesso all'interno di esercizi commerciali, in orario di chiusura, integra il delitto di furto in abitazione di cui all'articolo 624 bis c.p., configurabile nell'ipotesi di fatto commesso mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa , ma tale orientamento non è aderente alla fattispecie in esame. Si osserva sul punto che correttamente è stato ritenuto dalla sopra indicata giurisprudenza di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 624 bis c.p. nella nozione di privata dimora , certamente più ampia di quella di abitazione, devono ricomprendersi tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, attività della loro vita privata, ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Sono stati pertanto ritenuti non pubblici gli edifici o gli altri luoghi in cui l'ingresso sia in vario modo selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità cfr, sez. 4, 30 settembre 2008, PM Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto privata dimora , ai fini del disposto dell'articolo 624 bis c.p., la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto nonché sez.4, 16 aprile 2008, Castri, che ha ritenuto corretta la qualificazione ex articolo 624 bis c.p. del furto commesso all'interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio degli avvocati, trattandosi infatti di locale in cui gli avvocati si trattenevano seppure soltanto temporaneamente per compiere atti della loro vita quotidiana . Le caratteristiche sopra indicate non sono rilevabili nei locali in cui è stato commesso il tentato furto, oggetto di odierno esame, né sono state descritte dal Procuratore generale ricorrente, rivelandosi così la censura destituita di fondamento. Nella fattispecie che ci occupa quindi, conformemente a condivisibile orientamento di questa Corte cfr, Cass., sez. 4, sent. numero 11490 del 24.01.2013, Rv. 254854 , correttamente i giudici della Corte di appello di Bologna hanno ritenuto che non ha costituito il reato di tentato furto in abitazione la condotta dell'imputato F.M. che ha tentato di introdursi in un bar, in orario notturno, trattandosi di locale non adibito a privata dimora. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.