Cartiere e frodi fiscali, non si può escludere l’autonoma finalità di pregiudicare le ragioni dei creditori

L’uso di società cartiere da parte dell’imputata e le frodi fiscali poste in essere, rendono «irragionevole» l’esclusione di una autonoma finalità di pregiudicare le ragioni dei creditori.

Il caso. La presidente del consiglio di amministrazione di una s.r.l. veniva accusata di aver distrutto i libri e le scritture contabili, al fine di occultare il movimento degli affari. Non solo, veniva accusata di aver cagionato dolosamente il fallimento della società, attraverso l’impiego di fatture per operazione soggettivamente inesistenti e l’utilizzo, per l’acquisto di autovetture, di varie società cartiere che non versavano all’Erario le somme ricevute come pagamento dell’IVA. Il Gip, tuttavia, decidendo sulla richiesta di applicazione della pena articolo 444 c.p.p. , aveva assolto l’imputata, perché il fatto non costituisce reato. Il giudice, in particolare, in merito alla contestata bancarotta fraudolenta documentale, aveva ritenuto insussistente l’elemento soggettivo del dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Per quanto concerne la contestazione di avere cagionato il fallimento della società, poi, veniva escluso che la condotta dell’imputata «fosse stata diretta alla determinazione di una situazione di insolvenza, al fine di danneggiare la società stessa e i creditori». Infine, veniva esclusa anche la bancarotta per distrazione, in quanto la corresponsione dell’IVA alla società cartiera consentiva comunque alla società di detrarre l’imposta. Cartiere e frodi fiscali La questione viene pertanto esaminata dalla Quinta sezione Penale della Cassazione, a cui ha presentato ricorso il p.m. del Tribunale di Torino. Proprio gli Ermellini smentiscono quanto affermato dal giudice di merito. Nello specifico, la S.C. afferma che «il dolo specifico non deve necessariamente esprimere l’unica ragione della volontà dell’agente, potendo concorrere con altre prospettive teleologiche, che non si pongano in relazione di alternatività logica con il fine che assume rilievo in vista della configurabilità della fattispecie e arricchiscano il quadro motivazionale dell’agente». Insomma, visto l’uso di cartiere da parte dell’imputata e le frodi fiscali poste in essere, non si può escludere - per la Cassazione è «irragionevole» farlo - l’autonoma finalità di pregiudicare le ragioni dei creditori. L’onere dimostrativo è posto a carico del fallito. Infine, la Corte di legittimità ribadisce che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione «richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa» Cass., sez. V, numero 7588/2011 . Ed infatti, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni in questione. La sentenza impugnata, di conseguenza, viene annullata con rinvio per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 dicembre 2014 – 5 marzo 2015, numero 9746 Presidente Savani – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza datata 11/02/2014 il G.i.P. dei Tribunale di Torino, decidendo sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. penumero , ha assolto M.P.F. dai reati che le erano stati ascritti, perché il fatto non costituisce reato. All'imputata, che aveva rivestito, sino al 22/11/2007, la qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Rosauto s.r.l., già Intercom s.r.l., dichiarata fallita in data 02/02/2011, era stato contestato a di avere distrutto o comunque sottratto, allo scopo di occultare le condotte illecite di cui infra, i libri e le altre scritture contabili, in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari b di avere cagionato dolosamente il fallimento della società, attraverso l'impiego di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e utilizzando, per l'acquisto di autovetture, il cui commercio costituiva l'oggetto sociale della fallita, varie società cartiere, le quali, dopo avere ricevuto il pagamento dell'IVA, non la versavano in favore dell'Erario, ma la restituivano in larga misura alla medesima Rosauto s.r.l., che illecitamente detraeva l'imposta, accumulando un debito fiscale di almeno 5.721.720,79 euro e, comunque, di avere distratto la somma di euro 618.632,00, pari all'ammontare complessivo dell'IVA, indebitamente pagata alle società cartiere, a seguito di siffatte operazioni soggettivamente inesistenti. Il G.i.P., con riferimento alla contestata bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto che non sussistesse l'elemento soggettivo del dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, dal momento che il 27/11/2007, qualche giorno dopo la cessione delle quote della società da parte della F. e del coimputato D., separatamente giudicato , avvenuta il 22/11/2007, la Guardia di Finanza aveva sequestrato tutta la documentazione a partire dal 2003. Nei periodo successivo alla restituzione della stessa, avvenuta in data 30/04/2008, la mancata consegna della documentazione da parte dei cedenti alla cessionaria, che avrebbe dovuto metterla a disposizione del curatore, era stata motivata dal fine di non compromettere la difesa nel processo per truffa contrattuale contro la F., scaturito dalla querela presentata dalla medesima cessionaria, e comunque doveva essere valutata nel contesto di rapporti ormai deteriorati, per via della contemporanea pendenza anche di un giudizio civile di risoluzione del contratto. Con riguardo alla contestazione di avere cagionato il fallimento della società, la sentenza impugnata ha, per un verso, escluso che la condotta dell'imputata fosse stata diretta alla determinazione di una situazione di insolvenza, al fine di danneggiare. la società stessa e i creditori e, per altro verso, che tale condotta si fosse concretizzata in un abuso di poteri o in una violazione di doveri finalizzati a incidere negativamente sul patrimonio sociale, giacché se la Guardia di Finanza non avesse avviato le indagini sulle cartiere operanti con la società fallita, non sarebbe intervenuta la dichiarazione di fallimento. Con riguardo, infine, alla bancarotta per distrazione, il giudice di merito ha osservato che la corresponsione, da parte del D., dell'IVA alla società cartiere comunque consentiva alla società di detrarre l'imposta. 2. II P.M. presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali. 2.1. Con riferimento alla bancarotta documentale, si rileva, anche a tacere dell'obbligo di consegna della documentazione al nuovo amministratore, che non è configurabile una sorta di scriminante non codificata legata alla pendenza di altri procedimenti, nei quali le scritture contabili potrebbero essere usate in pregiudizio dell'amministratore. In ogni caso, il dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata non deve essere esclusivo. 2.2. Con riguardo alla contestazione di avere cagionato dolosamente il fallimento della società, si rileva che la condotta dell'imputata e del marito D. era sorretta dalla volontà di non pagare le imposte e dalla conseguente conoscenza che le operazioni poste in essere erano destinate a provocare un ingente debito nei confronti dell'Erario. 2.3. Quanto, infine, alla bancarotta per distrazione, si osserva che il reato si perfeziona, quali che siano gli apparenti vantaggi per l'imprenditore, ogniqualvolta si accerti la fuoriuscita di denaro non finalizzata a perseguire uno scopo sociale effettivo e concreto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che, in caso di richiesta concorde di applicazione della pena non è consentito al giudice pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ex articolo 129 cod. proc. penumero , per mancanza, contraddittorietà od insufficienza della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero, salvo che le stesse siano irreversibili Sez. 3, numero 28971 del 07/06/2012, Capobianco, Rv. 253148 . 2. Ciò posto, con riguardo alla contestata bancarotta documentale, osserva la Corte, in primo luogo, come, a tacer del fatto che non emergono le specifiche ragioni che avrebbero giustificato l'uso defensionale delle scritture in relazione ad altri procedimenti, in generale, al di fuori di espresse previsioni normative operanti nel campo sostanziale e nel caso di specie non ricorrenti, il principio del nemo tenetur se detegere si qualifica come diritto di ordine processuale e non può dispiegare efficacia al di fuori del processo penale Sez. 5, numero 8252 del 15/01/2010, Bassi, Rv. 246157 e, di recente, Sez. 5, numero 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253545 , con la conseguenza che esso giustifica la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva, non comprendendo, il diritto di difesa, anche quello di arrecare offese ulteriori di recente, il principio trovasi ribadito nella citata sentenza numero 38085 del 2012 . In secondo luogo, le argomentazioni della sentenza impugnata, nella misura in cui paiono adombrare l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, in ragione di un diverso fine contestualmente perseguito dalla F., non colgono nel segno, perché il dolo specifico non deve necessariamente esprimere l'unica ragione della volontà dell'agente, potendo concorrere con altre prospettive teleologiche, che non si pongano in relazione di alternatività logica con il fine che assume rilievo in vista della, configurabilità della fattispecie e arricchiscano il quadro motivazionale dell'agente. Ed, in effetti, nel caso di specie, l'indiscusso uso di cartiere e le frodi fiscali da parte dell'imputata rendono irragionevole l'esclusione di una autonoma finalità di pregiudicare le ragioni dei creditori, anche a volere ipotizzare un obiettivo defensionale in relazione a distinti procedimenti. 3. Con riguardo alla contestata causazione dolosa del fallimento, si rileva l'inconferenza della motivazione che, muovendo dal presupposto che tipico esempio di siffatta ipotesi si rinviene nella costituzione di una società cartiera, ha escluso la sussistenza del reato, solo perché la società fallita, che pure si avvaleva di società cartiere, tale non era. Quanto poi al fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose è la stessa sentenza impugnata che esamina anche quest'ultima prospettiva, va ribadito a che la dolosità delle operazioni si coglie nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o anche soltanto in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società b che la valutazione di abuso o di infedeltà non può assumersi in via generale ed astratta, poiché essa dipende dal rilievo dei peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell'organismo societario e, soprattutto, dalla situazione economico - patrimoniale in cui la condotta si compie variabile, quest'ultima, che risulta inscindibile nel vaglio di qualsiasi comportamento dedotto nel reato fallimentare c che la nozione di operazione richiama necessariamente un quid pluris rispetto ad ogni singola azione o singoli atti di una medesima azione , postulando una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione , bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, quale è dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato d che il rapporto che lega I 'operazione dolosa al fallimento non suppone la necessaria rappresentazione dell'esito concorsuale né la volontà di siffatto evento, con la conseguenza che l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'azione, costitutiva dell 'operazione , a cui segua il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa e che, in definitiva, sorregge la penale responsabilità la rappresentazione del proprio operato non soltanto nei suoi lineamenti naturalistici, ma anche nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi dell'ente commerciale, mentre è estranea ad essa la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare e che, nell'economia della fattispecie di cui all'articolo 223, comma secondo, numero 2, I. fall., non interrompono il nesso eziologico tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta incriminata di una causa in sè efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale dettata dall'articolo 41 cod. penumero , né l'aggravamento di un dissesto già in atto per tali principi, v. Sez. 5, numero 17690 dei 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.P.a., Rv. 247316 . Ciò posto, appare manifestamente illogico l'aver escluso una violazione dei doveri gravanti sugli amministratori nella condotta dell'imputata che ha posto in essere una serie di operazioni tutte finalizzate a sottrarsi al pagamento dell'IVA - provocando un'ingentissima esposizione debitoria, anche in ragione delle conseguenti sanzioni nei confronti dell'Erario - e poi concretatesi nella restituzione, secondo modalità oscure e comunque parziali e non chiarite dalla sentenza impugnata, delle somme versate alle società cartiere, in tal modo ponendo in essere una condotta che, tenuto conto della valutazione imposta al giudice cui sia stata richiesta l'applicazione di pena concordata vedasi supra sub 1 , non può dirsi con certezza priva di idoneità causale rispetto al successivo dissesto. Tale conclusione non richiede di ulteriormente sottolineare quanto sia singolare supporre che il fallimento sia stato provocato non dai comportamenti illeciti che hanno provocato la creazione di un debito di qualche milione di euro nei confronti dello Stato, ma dalle indagini che li hanno doverosamente fatti emergere. 4. Con riguardo, infine, alla contestata distrazione, appare illogica la motivazione che valorizza il vantaggio della - altrimenti preclusa - detrazione dell'IVA, completamente trascurando, sempre, nel quadro della valutazione affidata al giudice cui sia rivolta una richiesta ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. penumero , di considerare che la solo parziale restituzione delle somme versate alle società cartiere - per quanto emerge dalla medesima sentenza impugnata - avrebbe imposto un rigoroso accertamento in ordine alla destinazione delle somme non restitu* e delle stesse somme versate - con modalità non esplicitate - in favore della società. Ed, infatti, posto che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa Sez. 5, numero 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715 - ciò che, nella specie, non è posto in discussione -, va ribadito che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti Sez. 5, numero 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385 , in quanto le condotte descritte all'articolo 216, comma primo, numero 1 I. fall., hanno anche diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che presumibilmente soltanto egli, che è oltre che il responsabile l'artefice della gestione, può rendere Sez. 5, numero 7588 del 2011 cit., in motivazione . 5. In conseguenza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.