La CEDU rialza il ”sipario nero” sul caso Abu Omar: l’apposizione del segreto di Stato è arbitraria

La CEDU ha ravvisato nel celebre caso Abu Omar una deroga agli articolo 3 divieto di tortura , 5 diritto alla libertà ed alla sicurezza personale , 8 serenità familiare e 13 accesso alla giustizia da soli ed in combinato tra loro. Netto contrasto con i principi dettati dalla nostra Consulta il principio legittimo del segreto di Stato è stato usato in modo arbitrario per garantire l’impunità ai colpevoli in primis i funzionari del Sismi . Processo da rifare?

È quanto deciso dalla CEDU nel caso Nasr Abu Omar e Gali comma Italia ricomma 44883/09 del 23/2/16. Riconosciuto un ulteriore risarcimento di oltre € 100.000 per danni morali e spese di lite. Inserito nei factsheets Terrorism e Secret detention sites. Il caso. È la nota vicenda dell’Imam della moschea di Viale Jenner di Milano Abu Omar, rapito dalla Cia il 17/2/03 e portato nelle carceri egiziane ove fu sottoposto a sevizie e torture di vario genere, che gli hanno lasciato postumi permanenti. Ne è sorta la celebre, lunga e complessa lite giudiziaria in cui la Consulta ha fatto calare un “sipario nero” sulla vicenda, ritenendo che rientri nei poteri dell’esecutivo apporre il segreto di Stato, che questo potere discrezionale è insindacabile dai giudici e che il pm può indagare sui fatti oggetto di reato, ma non può acquisire ed usare gli elementi coperti da segreto. In base a questi principi dettati nelle sentenze 106/09 e 24/14 sono stati definitivamente assolti Pollari, Mancini etcomma Nel 2015 il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia con un condono parziale della pena a Lady e Madeiro, due dei 26 funzionari della Cia coinvolti nel rapimento dell’Imam. Ai ricorrenti è già stato riconosciuto un indennizzo rispettivamente di € 1mln e 500.000. Quadro normativo interno Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri apporre il segreto di Stato, prerogativa riconosciutagli dalla Costituzione articolo 1, 5 e 52 , «in quanto afferente la tutela della salus rei publicae , e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante «la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione sentenza numero 86 del 1977 ». Le leggi numero 801/77, sul funzionamento dei servizi segreti e numero 124/07 sul sistema d’informazione per la sicurezza dello Stato e sulla riforma del segreto articolo 30 ss e 41 ne chiariscono le attribuzioni e ne delimitano l’ambito di applicazione. Per la Consulta sarebbe arbitrario limitarlo alle sole operazioni legali dei nostri servizi segreti, ma la CEDU è stata di diversa opinione. La classificazione degli atti secretati da «confidenziale» a «top secret» indica il grado di restrizione di accesso agli atti, ma non impedisce che le autorità giudiziarie ne vengano a conoscenza. Prima della riforma non era soggetto a nessun limite temporale, mentre ora il segreto ha una durata di 15 anni prorogabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri sino a 30. L’opposizione nel processo penale è regolata dagli articolo 185, 191, 202-205 c.p.p ed internazionale. Come si evince dalla ricca sezione di diritto internazionale e comparato pagg. 48-61 della sentenza,§ § .172 ss è sempre stata unanime la condanna dell’Italia e di altri Stati per la collaborazione con gli Usa che avevano adottato tecniche di interrogatorio e di coercizione nell’ambito del trattamento dei detenuti «di alta importanza», di programmi di trasferimento speciale, detenzione ed interrogatorio della Cia del 2001 e del 2004, stigmatizzati come torture da Risoluzioni del Parlamento del COE dell’11/2/15, 1433 e 1463/05, parere 363/05 e Commissione di Venezia dall’ONU Risoluzione 60/148 del 2005, Rapporto della Commissione dei diritti umani del 2002, relazione dell’UNCHR del 2009 e da varie Convenzioni internazionali di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1963, di Protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006, Protocollo di Istanbul del 2009 etc. . Specifiche norme sono contenute nell’Annuario del Diritto internazionale vol. II della Commissione dell’UE del 2001. La prassi costante della CEDU, in base a queste norme, ha punito questi sequestri e queste tecniche detentive e d’interrogatorio quali torture e detenzioni illecite ex articolo 3 e 5 Cedu El Masri c.Macedonia [GC] del 2012, Al Nashiri comma Polonia ed Husayn/Abu Zabayda comma Polonia del 24/7/14 . Infine nei c.d. Rapporti Marty del 2006 e del 2007 è duramente criticata la gestione del caso Abu Omar da parte del Governo e soprattutto l’uso del segreto di Stato che, de facto , introduce casi di immunità, equiparando il nostro paese a regimi ed ad altri Stati dove la democrazia è dubbia e definendo, perciò, «penoso» il trattamento riservato ai magistrati inquirenti che, nel contrastare «a loro rischio e pericolo» il terrorismo, nell’adempimento delle loro mansioni, potrebbero essere denunciati per violazione di detto segreto. Incompatibilità del segreto di Stato con l’articolo 13 Cedu. È questo il punto focale di tutta la lite, perché le altre violazioni erano abbastanza scontate ed è quello destinato a suscitare maggiori polemiche soprattutto in ordine al rispetto dei principi dettati dalla CEDU, anche se confliggono nettamente con quelli riconosciuti dalla nostra Consulta. La CEDU rileva un uso arbitrario del principio legittimo del segreto di Stato che, per quanto sinora esplicato, ha reso inefficaci le inchieste della polizia, degli organi giudiziari e le sentenze di condanna rese dalle Corti interne, perché ha garantito l’impunità dei colpevoli, rendendo impossibile la loro identificazione, le loro responsabilità, accertare la verità dei fatti e rendere possibile il riconoscimento di un indennizzo Labita comma Italia [GC] del 2000, Vuckovic ed altri comma Serbia [GC] del 25/3/14 e Cestaro comma Italia, relativa al G8 . Si noti che Lady ed altri hanno potuto anche beneficiare dell’indulto del 2006, per la Cedu ciò è un’ulteriore beffa. Sul punto è, però, bene ricordare che i ricorrenti hanno ottenuto un esoso risarcimento. Ciò ha privato d’effettività le procedure penali sul caso, non solo perché le prove sono state sottratte al vaglio dei giudici, ma anche perché hanno comportato l’inutilità di domandare l’estradizione dei funzionari della Cia. Palesi le altre ripercussioni processuali, «soprattutto sul piano civile» non si sono potuti costituire parte civile ed ottenere il relativo risarcimento. In breve non hanno avuto rimedi interni per far valere le loro ragioni. Ciò assorbe tutte le censure circa la carenza di garanzie processuali ed il rispetto dell’equo processo ex articolo 6 Cedu. Responsabilità dello Stato. Pacifica la responsabilità del Governo pur essendo a conoscenza delle intenzioni della Cia e del sequestro non ha fatto nulla per impedire i maltrattamenti, l’arbitraria privazione della libertà e la forzata separazione dalla moglie derogando agli articolo 3, 5 e 8 Cedu. Si noti che la nozione di privacy sottesa a questa ultima norma è talmente ampia da comprendere anche l’ingiusta detenzione e l’interruzione coatta dei rapporti con la moglie per 5 anni.

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