Spetta al giudice determinare le modalità di esecuzione dei lavori di pubblica utilità

In materia di reati di guida in stato di ebbrezza, qualora l’imputato avanzi richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità mediante l’erronea predisposizione delle modalità di esecuzione, la conversione non può essere negata. Resta, infatti, compito del giudice definire tempi, modi e luoghi della sanzione sostitutiva.

Con la pronuncia numero 1829, depositata il 15 gennaio 2015, la sez. IV Penale della Suprema Corte si è espressa in materia di lavori di pubblica utilità, con riferimento al reato di guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di bevande alcoliche. I lavori di pubblica utilità nel reato di guida in stato di ebbrezza. Come noto, la disciplina della guida in stato di ebbrezza, contenuta negli articolo 186, 186- bis c.d.s. e 379 disp. att. c.d.s., è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi interventi normativi. L’ultima novella legislativa, avutasi con la l. numero 120/2010, ha introdotto nell’art.186 c.d.s. il nuovo comma 9- bis , che prevede la possibilità di sostituzione della pena inflitta con i lavori socialmente utili, di cui all’art.54 d.lgs numero 274/2000. In effetti, tale istituto era originariamente destinato esclusivamente per i reati di competenza del giudice di pace nel tempo, in ragione dei benefici che ne conseguono, è stato ampliato ad altre fattispecie penali, tra cui il reato di guida in stato di ebbrezza. Si tratta, in sostanza, di attività non retribuite che l’imputato deve svolgere in favore della collettività, sotto il controllo di uffici ed organi che collaborano in via diretta col giudice. Gli effetti premiali, in materia di ebbrezza alla guida, sono notevoli in caso di esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato, dimezza il periodo di sospensione della patente di guida e revoca la confisca del veicolo eventualmente sequestrato. Di tale istituito non potrà beneficiarne l’imputato che ne abbia già usufruito un volta, ovvero che abbia provocato un incidente stradale alla conduzione di un veicolo in stato di ubriachezza aggravante prevista dal comma 2- bis dell’art.186 c.d.s. . Il fatto. Il caso di specie trae origine dal ricorso proposto da un soggetto dichiarato colpevole – sia in primo che in secondo grado - del reato di cui all’art.186, comma 2, lett.b , c.d.s., aggravato dall’aver commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 07,00. Il ricorrente solleva due motivi di doglianza. In primis , viene contestata la negazione opposta dalla Corte territoriale al riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto fondato su di un unico precedente penale gravante sull’imputato. Il secondo motivo di censura verte, invece, sul diniego di sostituzione della pena principale con quello del lavoro di pubblica utilità, basato sull’impossibilità di svolgere l’attività in un comune di provincia diversa da quella in cui risiede il prevenuto, indicato dal medesimo nel programma di esecuzione sottoposto al vaglio del giudice. Il parziale accoglimento. La Corte di Cassazione ritiene infondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. E’ rilevato, sul punto, che il riconoscimento delle circostanze ex art.62- bis c.p. è uno strumento mediante cui il giudice possa meglio adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto di cui si occupa. Tale beneficio resta, quindi, una valutazione discrezionale di chi giudica, con l’assenza di obbligo di motivazione in caso di esclusione. Piuttosto, è la ritenuta meritevolezza di mitigazione della pena che rende necessaria una puntuale argomentazione degli elementi positivi che ne sono posti alla base. Il secondo motivo di censura trova accoglimento. Il quesito è può essere negata la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, sol perché l’imputato abbia indicato come luogo di attività un comune di provincia diverso rispetto a quella in cui lui risiede? Nel decisum in esame la Corte di Cassazione risponde di no. Incombe sul giudice l’onere di provvedere alle modalità di esecuzione dei lavori. Sebbene il comma 3 dell’art.54 d.lgs. numero 274/2000 disponga che l’attività debba essere svolta nell’ambito della provincia di residenza del condannato, è da rilevarsi che non grava sull’imputato l’onere di definire le modalità di esecuzione della misura, bensì è compito che spetta al giudice. In merito, non può sottacersi che l’orientamento della Suprema Corte non è stato univoco ex multis difforme Cass. numero 30198/2013 – cfr. conforme Cass. numero 12926/2012 . Tuttavia, poiché «la sostituzione della pena risponde alla necessità costituzionalmente imposta di individualizzazione della pena», l’insufficiente od erronea iniziativa dell’imputato non può essere motivo ostativo alla concreta applicazione dell’istituto in analisi. Per tali motivi, la sentenza impugnata, eccetto che per il capo in cui è riconosciuta la colpevolezza dell’imputato per il reato a lui ascritto, è cassata e rinviata ad altra sezione della Corte territoriale per l’attuazione del principio di diritto pronunciato dal Supremo Consesso. Le conclusioni. La decisione in commento è espressione dell’applicazione dei lavori di pubblica utilità in un’ottica più congrua ai principi di giustizia. Il modello tendenzialmente accusatorio su cui poggia l’ordinamento processual-penalistico italiano imporrebbe, infatti, l’interpretazione delle norme alla stregua del superiore principio del favor rei l’assunto di diritto pronunciato nel caso di specie dagli ermellini ne rappresenta un chiaro esempio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 ottobre 2014 – 15 gennaio 2015, numero 1829 Presidente Sirena – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1.1. F.A. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza [articolo 186, co. 2 lett. b Cod. str.], aggravato dall'esser stato commesso tra le ore 22,00 e le ore 7,00. Si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, per aver la Corte di Appello fatto leva sul ravvisato precedente penale, così violando il principio di diritto, formulato da Cass. numero 6724/1989, secondo il quale le dette circostanze possono essere negate sulla scorta di elementi positivi di giudizio ma non per la presenza di elementi negativi ed altresì omettendo di considerare gli elementi deponenti per la diminuente, rappresentati dalla collaborazione prestata dal F. agli operanti e l'immediata ammissione di aver bevuto una birra. 1.2. Con un secondo motivo censura il diniego di sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità, motivato sulla base della circostanza che il lavoro non poteva essere eseguito in un Comune di provincia diversa da quella in cui risiede l'imputato. 1.3. Con un terzo motivo si investono nuovamente di critica le statuizioni sopra rammentate, tuttavia articolata in relazione al vizio motivazionale. Considerato in diritto 2. Il ricorso è parzialmente fondato. 2.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento. A fronte dell'evocazione fatta dal ricorrente di un remoto precedente giurisprudenziale così massimato In tema di circostanze attenuanti, l'applicazione delle attenuanti generiche può essere rifiutata per la assenza di elementi positivi di giudizio, ma non per la presenza di elementi negativi, specie se questi attengono al fatto-reato Sez. 6, numero 6724 del 01/02/1989, Ventura, Rv. 181253 , vale rammentare che il consolidato indirizzo del giudice di legittimità insegna che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Sez. 6, numero 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244 . Ciò in quanto la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'articolo . 62bis cod. penumero è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, si da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda in tali termini già Sez. 1, numero 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381 . Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto che il grave precedente penale non rendesse il F. meritevole di una pena più lieve. 2.2. Il terzo motivo è inammissibile, siccome espresso in termini astratti, senza puntuale riferimento ai passi della motivazione che si reputano dimostrativi del lamentato vizio. 2.3. Per contro, risulta fondato il secondo motivo di ricorso. Secondo quanto disposto dall'articolo 186, co. 9 Cod. str., la pena detentiva e pecuniaria inflitta per i reati previsti dall'articolo 186 medesimo escluso il caso di cui al comma 2bis può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, secondo le modalità ivi previste. In particolare, per quel che qui occupa, il comma 3 del menzionato articolo 54 dispone che l'attività venga svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato. Orbene, la lettura integrata delle due disposizioni appena richiamate rende manifesto che nell'apparato sanzionatorio previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza il lavoro di pubblica utilità conosce alcune peculiari connotazioni rispetto all'istituto disciplinato dall'articolo 54 d.lgs. numero 274/2000, rappresentate dalla sufficienza della “non opposizione” dell'imputato in luogo della richiesta del medesimo e dalla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità ma non anche dal criterio di computo Sez. 1, numero 64 del 17/10/2013 - dep. 02/01/2014, Pmt in proc. Piccone, Rv. 258391 . Non vi è alcuna previsione di deroga, all'inverso, per quanto concerne la previsione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità in un comune della provincia di residenza dell'imputato. Non ha quindi errato la Corte di Appello nel ritenere che la previsione normativa imponga la predetta relazione tra residenza del condannato e luogo di esecuzione della pena sostitutiva. Tuttavia il diniego della sostituzione della pena è ciò non di meno illegittimo poiché è stato ripetutamente affermato da questa Corte - sia pure con una certa oscillazione interpretativa cfr. da ultimo Sez. 4, numero 30198 del 15/01/2013 - dep. 12/07/2013, Demaria, Rv. 257738 - che non grava sull'imputato l'onere di definire le modalità di esecuzione della misura, essendo tale compito demandato al giudice ex multis, Sez. 4, numero 12926 del 11/10/2012 - dep. 20/03/2013, Di Benedetto, Rv. 255523 . Principio che appare meritevole di conferma anche in questa sede, perché la sostituzione della pena risponde alla necessità costituzionalmente imposta di individualizzazione della pena e quando sia stata ritenuta la adeguatezza funzionale della pena sostitutiva non può essere d'ostacolo alla sua esecuzione l'insufficiente iniziativa dell'imputato, peraltro neppure prevista dalla normativa. Si deve quindi formulare il seguente principio di diritto In tema di reati di guida in stato di ebbrezza, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve essere eseguita in un Comune della Provincia di residenza del condannato ciò non di meno, ove questi abbia fatto la richiesta di sostituzione della pena principale indicando il luogo di esecuzione del lavoro di pubblica utilità in contrasto con quanto previsto dalla legge, la sostituzione della pena non può essere negata, dovendo il giudice definire le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva . Pertanto, non avendo la Corte di Appello ritenuto che la pena sostitutiva fosse inadeguata a realizzare gli scopi che l'ordinamento assegna al trattamento sanzionatorio, essa non avrebbe potuto negare la sostituzione perché era stata prospettata una prestazione avente modalità di esecuzione difformi da quelle previste dalla legge ma avrebbe dovuto assumere le iniziative necessarie a rendere concretamente eseguibile la sanzione sostitutiva. 3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente il lavoro di pubblica utilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. Visto l'articolo 624 cod. proc. penumero , va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente il lavoro di pubblica utilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso visto l'articolo 624 cod. proc. penumero , va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.