Determinazione tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici locali: è competente la Giunta Comunale

I provvedimenti amministrativi in materia di tariffe sono funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare e muovono da un ottica che è estranea alla materia tributaria.

Essi, pertanto, ben possono trovare compiuta esplicazione in due distinte e successive fasi deliberative, la prima generale di competenza del Consiglio e la seconda di specificazione delle tariffe di competenza della Giunta, in perfetta corrispondenza con i compiti l'uno di indirizzo politico-amministrativo e l'altro di attuazione degli indirizzi generali che la legge rispettivamente attribuisce a ciascuno dei due organi. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 360 del 10 gennaio 2014. Il fatto. Un'associazione sportiva sostiene di non esser tenuta al pagamento di una cartella esattoriale incorporante un credito vantato dal Comune e maturato in ragione delle nuove tariffe per l'uso della piscina comunale, deliberate dalla Giunta Comunale e da quest'ultima diversificate sulla base delle diverse attività praticate nel complesso natatorio. In particolare, a supporto della richiesta di disapplicazione della delibera, l'associazione deduce la competenza esclusiva del Consiglio Comunale in ordine a qualsivoglia decisione attinente alla materia delle tariffe per la fruizione di beni e servizi locali. Il giudice di prime cure, provvede all'accoglimento della domanda attorea ed alla conseguente disapplicazione dell'impugnata delibera, ritenuta la competenza esclusiva del Consiglio Comunale in materia di tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici locali, ivi compreso l'aggiornamento dei prezzi. Il Comune propone appello avverso detta decisione e la Corte territoriale accoglie il gravame affermando che la deliberazione della Giunta era stata adottata in base all'articolo 9 del regolamento del Consiglio Comunale, il quale prevedeva che l'uso dell'impianto sportivo natatorio fosse consentito dietro il pagamento di tariffe forfetarie che dovevano essere «specificate da atto deliberativo della giunta municipale» con tariffario «aggiornato annualmente in relazione ai costi correnti». I giudici, nello specifico, affermano che la distinzione dedotta nel regolamento comunale, in cui emerge una netta separazione tra le due diverse fasi dell'istituzione del servizio di competenza esclusiva del Consiglio e della determinazione del suo concreto esplicarsi di competenza della Giunta , risponde ad una logica che si pone in perfetta armonia con l'architettura delineata dall'articolo 32, lett. g , l. 142/90 interpretato alla luce dell'articolo 42, lett. f , T.U. numero 267/2000 che l'ha sostituito . Avverso la decisione della Corte di Appello l'associazione propone ricorso per Cassazione deducendo, in particolare, che l' interpretazione dell'articolo 32, lett. g , l. 142/90 compiuta alla luce dell'articolo 42, lett. f , T.U. numero 267/2000 sia errata in quanto quest'ultima disposizione ha escluso la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote dei tributi, ma la conferma per ciò che concerne la determinazione delle tariffe. Il ricorrente sostiene che nel caso di specie la Giunta si era limitata non solo ad aggiornare le tariffe già stabilite, ma aveva proceduto all'individuazione di nuovi criteri in base a quali raggruppare le varie categorie di utenti, fissando poi tariffe differenziate a secondo dell'attività svolta. La Giunta provvede alla concreta quantificazione del prezzo del servizio alla stregua delle linee guida dettate dal regolamento comunale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso osservando che l'articolo 32, lett. g , l. numero 142/90 applicabile alla fattispecie ratione temporis attribuisce alla competenza dei Consigli Comunali «l'istituzione e l'ordinamento dei tributi» e la «disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi». Gli ermellini, confermando il costante orientamento della Corte stessa, affermano che, in base alla suddetta normativa, «rientra nella competenza esclusiva dei consigli comunali l'adozione dei provvedimenti relativi alla determinazione ed all'adeguamento delle aliquote dei tributi comunali . Il principio enunciato si fonda, oltre che sull'interpretazione letterale della disposizione atteso che la quantificazione della misura del prelievo tributario attiene necessariamente all'ordinamento del tributo anche sul rilievo che essa ricalca, a livello locale, l'articolo 23 Cost. secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Si osserva che i provvedimenti di fissazione e di aggiornamento delle aliquote del tributo, risolvendosi nella determinazione del quantum debeatur, implicano l'esercizio del potere impositivo che può aver luogo soltanto in base ad un atto del Parlamento ed appare coerente che anche a livello comunale il potere impositivo sia esercitato da un organo elettivo. Proprio siffatte considerazioni inducono la Corte ad escludere la predicabilità della tesi propugnata dal ricorrente, ad avviso della quale sussiste la competenza esclusiva del Consiglio Comunale anche in materia di determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. Gli Ermellini specificano che non v'è equivalenza alcuna, sul piano lessicale, fra le parole disciplina generale e le parole istituzione e ordinamento adoperate dal legislatore per definire l'ambito di competenza esclusiva dell'organo elettivo comunale nella predetta materia ed in quella dei tributi le prime rimandano, infatti, alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla determinazione delle tariffe e lasciano, pertanto, spazio a che la Giunta provveda alla concreta quantificazione del prezzo del servizio alla stregua delle linee guida dettate dal regolamento comunale. A sostegno della tesi la Corte sottolinea, infine, come l'articolo 42, lett. f , d.lgs 267/2000 che ha abrogato la l. numero 142/90 sancisca la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe. Sarebbe, pertanto, illogico ritenere che il legislatore, modificando solo la prima parte del previgente articolo 32 lett. g della l. numero 142/90, abbia inteso sottrarre alla competenza della giunta comunale unicamente la determinazione delle aliquote dei tributi e non anche la determinazione delle aliquote delle tariffe la nuova disposizione rafforza il convincimento che la distinzione prevista in materia tributaria fosse già operante in materia tariffaria.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 ottobre 2013 - 10 gennaio 2014, numero 360 Presidente Vitrone – Relatore Cristiano Svolgimento del processo Il Tribunale di Ascoli Piceno accolse la domanda avanzata dall'Associazione Sportiva Pool Nuoto Agonistico nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto e della Serit Picena s.p.a. e - ritenuta di competenza esclusiva del consiglio comunale qualsiasi decisione inerente la materia delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici locali, ivi compreso l'aggiornamento dei prezzi - disapplicò la delibera di Giunta del 27.12.95 che aveva aggiornato le tariffe per l'uso della piscina comunale e dichiarò che l'attrice non era tenuta al pagamento della cartella esattoriale notificatale da Serit per la riscossione del credito di L. 26.577.430 vantato dall'ente territoriale in base alle nuove tariffe. L'appello proposto dal Comune contro la decisione è stato accolto dalla Corte d'appello di Ancona con sentenza del 18.11.06. La corte territoriale, dopo aver rilevato che la deliberazione della Giunta era stata assunta in base all'articolo 9 del regolamento adottato dal Consiglio comunale, il quale prevedeva che l'uso dell'impianto sportivo natatorio fosse consentito dietro il pagamento di tariffe forfetarie che dovevano essere specificate da atto deliberativo della giunta municipale con tariffario aggiornato annualmente in relazione ai costi correnti”, ha affermato che la prevista distinzione regolamentare fra il momento istitutivo del servizio e quello determinativo del suo concreto esplicarsi, attraverso l'individuazione del prezzo in rapporto ai costi da sostenere, corrispondeva pienamente al sistema normativo di cui alla I. numero 142/90, che, all'articolo 32 lett. G da interpretare alla luce dell'articolo 42 lett. f del T.U. n 267/2000 che lo ha sostituito che attribuisce al consiglio comunale la competenza in tema di istituzione ed ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe ed alla giunta quella in materia di individuazione e variazione tariffaria in senso stretto. Esclusa, pertanto, l'illegittimità della delibera, la corte del merito ha ritenuto insindacabile la disciplina della diversificazione delle tariffe in base alla diversità delle attività svolte nel complesso natatorio ed, accertato che la somma portata dalla cartella esattoriale era pienamente rispondente alla tariffa stabilita per l'attività preagonistica svolta dall'appellata, ha respinto la domanda di quest'ultima. La sentenza è stata impugnata dall'Associazione Sportiva Pool Nuoto Agonistico Sambenedettese con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Comune di San Benedetto del Tronto ha resistito con controricorso. Serit Piceno s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 32 lett. g della L. numero 142/90. Deduce che l'esegesi della norma compiuta dalla corte territoriale alla luce dell'articolo 42 lett. f del T.U. n 267/2000 è errata, perché tale successiva disposizione ha escluso la competenza del consiglio comunale a determinare le aliquote dei tributi, ma l'ha confermata per ciò che concerne la determinazione delle tariffe. Rileva, sotto altro profilo, che nel caso di specie la Giunta non si è limitata ad aggiornare le tariffe già stabilite, ma ha proceduto all'individuazione di nuovi criteri in base ai quali raggruppare le varie categorie di utenti, per poi fissare tariffe differenziate a seconda dell'attività svolta. Va subito detto che, per tale ultima parte, il motivo va dichiarato inammissibile, siccome fondato su una circostanza di fatto che risulta dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità. Nella sua prima parte il motivo è invece infondato e deve essere respinto. L'articolo 32 lett. g della L. numero 142/90 di riforma del sistema delle autonomie locali - applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis - attribuisce alla competenza dei Consigli comunali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi” e la disciplina generale delle tariffe perla fruizione dei beni e servizi”. Questa Corte, nell'occuparsi della portata applicativa della prima delle due proposizioni delle quali si compone la norma, ha costantemente affermato che, in base ad essa, rientra va nella competenza esclusiva dei consigli comunali l'adozione dei provvedimenti relativi alla determinazione ed all'adeguamento delle aliquote dei tributi comunali Cass. nnumero 28836/09, 21310/04, 16870/03 . Il principio enunciato si fonda, oltre che sull'interpretazione letterale della disposizione atteso che la quantificazione della misura del prelievo tributario attiene necessariamente all'ordinamento del tributo anche sul rilievo che essa ricalca, a livello locale, l'articolo 23 Cost., secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Si è osservato in proposito cfr. Cass. numero 16870/03 cit. che, se ogni prelievo di ricchezza dal patrimonio dei contribuenti può aver luogo soltanto in base ad un atto del Parlamento, organo rappresentativo della volontà popolare, appare coerente che anche a livello comunale il potere impositivo sia esercitato da un organo elettivo e i provvedimenti di fissazione e di aggiornamento delle aliquote del tributo, risolvendosi nella determinazione del quantum debeatur, implicano, per l'appunto, l'esercizio di un potere impositivo. Non va dimenticato, d'altro canto, che spetta in ogni caso al legislatore nazionale di istituire il tributo e di dettare le prescrizioni ed i criteri generali per commisurarlo, cui l'ente locale dovrà attenersi nell'esercizio della sua discrezionalità impositiva ne consegue che la fissazione dell'aliquota non è soltanto un momento qualificante dell'autonomia tributaria dell'ente, ma può rappresentare e, di fatto, molto spesso rappresenta l'unica forma concreta in cui detta autonomia si esplica e può incidere sulla disciplina generale. Le considerazioni sin qui svolte non possono essere richiamate a sostegno della tesi, sostenuta dalla ricorrente, della sussistenza della competenza esclusiva del consiglio comunale anche in materia di determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. All'accoglimento di tale tesi osta, in primo luogo, l'argomento letterale, non potendosi scorgere alcuna equivalenza, sul piano lessicale, fra le parole disciplina generale e le parole istituzione e ordinamento , rispettivamente adoperate dal legislatore per definire l'ambito della competenza esclusiva dell'organo elettivo comunale nella predetta materia ed in quella dei tributi le prime rimandano, infatti, alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla determinazione delle tariffe in linea di massima tempi e modi della programmazione del servizio erogato, spese necessarie a sostenerlo, sua natura e rilevanza con conseguente previsione di esenzioni o agevolazioni stabilite per determinate categorie di utenti e lasciano pertanto spazio a che la Giunta che, ai sensi dell'articolo 35 2 comma della L. numero 142/90 - poi trasfuso nell'articolo 48 2^ comma del d. lgs. numero 267/2000 - ha competenza residuale provveda alla concreta quantificazione del prezzo del servizio alla stregua delle linee guida dettate dal regolamento comunale. Neppure ricorrono, nella materia, quelle esigenze di ordine sistematico che avevano indotto il legislatore ad attribuire al consiglio competenza esclusiva a deliberare su ogni aspetto della disciplina dei tributi comunali non regolato dalla legge statale infatti, come è stato correttamente rilevato dalla corte territoriale, i provvedimenti amministrativi in tema di tariffe non sono espressione di una potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare e muovono da un'ottica - di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza - che é estranea alla materia tributaria. Essi, pertanto, ben possono trovare compiuta esplicazione in due distinte e successive fasi deliberative, la prima generale di competenza del consiglio e la seconda di specificazione delle tariffe di competenza della giunta, in perfetta corrispondenza con i compiti l'uno di indirizzo politico-amministrativo e l'altro di attuazione degli indirizzi generali che la legge rispettivamente attribuisce a ciascuno dei due organi. A conforto della conclusioni raggiunte va infine considerato che il d.lgs. numero 267/2000, che ha abrogato la L. numero 142/90, prevede ora, all'articolo 42 lettera f , che sono di competenza del consiglio comunale l’istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe invero, poiché sarebbe privo di logica ritenere che il legislatore, modificando solo la prima parte del previgente articolo 32 lettera g della L. numero 142/90, abbia inteso sottrarre alla competenza della giunta comunale unicamente la determinazione delle aliquote dei tributi e non anche la determinazione delle aliquote delle tariffe, la nuova disposizione rafforza il convincimento che la distinzione ora espressamente prevista in materia tributaria distinzione che, per quanto sopra si è detto, era necessario introdurre ai fini della diversa distribuzione delle competenze nella predetta materia fosse già operante in materia tariffaria. 2 Col secondo motivo l'associazione, lamentando vizio di motivazione della sentenza impugnata, osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la valutazione dei costi del servizio spetta necessariamente al consiglio comunale, tenuto conto che la giunta ha esclusivamente compiti di collaborazione e di impulso. 3 Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione del principio del doppio grado di giudizio, sostiene che la corte territoriale, una volta riformata la decisione del tribunale e ritenuta legittima la delibera di Giunta, non avrebbe potuto esaminare la diversa questione concernente l'esatta individuazione della tariffa da essa dovuta, sulla quale il primo giudice non aveva pronunciato. 4 Con il quarto motivo, deducendo ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente assume che il giudice del merito ha erroneamente equiparato l'attività di preparazione alle gare da essa svolta ad un'attività didattica assoggettabile alla maggiore tariffa. 5 Il secondo ed il quarto motivo sono entrambi privi del momento di sintesi, atto a delineare con esattezza l'ambito della questione controversa, richiesto dall'articolo 366 bis c.p.c. norma cui il ricorso, proposto contro una sentenza pubblicata il 18.11.2006, è soggetto ratione temporis e vanno pertanto dichiarati inammissibili. 6 Il terzo motivo è invece manifestamente infondato il principio del doppio grado di giurisdizione, infatti, non è costituzionalmente garantito, con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi tassativamente disciplinate dagli articolo 353 e 354 c.p.c., il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, ma è tenuto a decidere su ogni questione che risulti devoluta al suo esame, ancorché questa per motivi di rito o perché, come nella specie, assorbita dall'accoglimento per altre ragioni della domanda avanzata da una delle parti non sia stata affrontata nella sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.