Parità di trattamento obbligatorio da parte del monopolista solo nella fase genetica del rapporto?

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, sì. Ma il mutamento della disciplina giuridica interferente sul contratto di utenza/somministrazione introduce un nuovo momento genetico del rapporto.

È quanto emerge dalla sentenza n. 26354 della Cassazione, depositata il 25 novembre 2013. Il caso. Nel 1981 il proprietario di un albergo, sito in Panarea, aveva stipulato con Enel Distribuzione s.p.a. un contratto – denominato Convenzione di cessione in uso di locali per fornitura di energia elettrica in B.T. e costituzione di servitù di elettrodotto - con il quale aveva concesso alla stessa l’uso, praticamente gratuito, di un locale di sua proprietà per l’installazione di una cabina idonea a fornire energia elettrica all’albergo stesso. Tutto ok, almeno fino a quando avevano iniziato a fruire del medesimo servizio altre strutture alberghiere, ma senza fornire a tal fine alcun locale. È questo che dà il via ad un giudizio civile in cui viene richiesto un risarcimento danni all’Enel. Un giudizio che arriva persino in Cassazione. Parità di trattamento anche nella fase funzionale del contratto? Proprio in questa sede la ricorrente, la rappresentante dell’albergo, riesce ad ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. La Corte di legittimità, infatti, ha sottolineato che i giudici territoriali avevano errato nell’interpretare l’art. 2597 c.c. obbligo di contrarre nel caso di monopolio ancorando l’obbligo di parità di trattamento, contemplato a carico del monopolista, alla sola fase genetica del rapporto contrattuale , in modo tale da escluderne la cogenza nel momento in cui non dovessero sussistere precedenti o coeve contrattazioni con utenti appartenenti a categorie omogenee cui fare riferimento, come appunto non sussistevano nel caso deciso . Al contrario, secondo un orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità Cass., n. 11350/1998 , l’obbligo di contrarre del monopolista riguarda anche la fase funzionale del rapporto contrattuale , siccome da riferirsi alla esecuzione della prestazione che egli è tenuto ad effettuare all’utente in condizioni paritarie. L’obbligo di parità di trattamento da parte del monopolista è circoscritto alla fase genetica. Tuttavia, la S.C. si allinea al principio delle Sezioni Unite Cass., SSUU, n. 1232/2004 secondo cui l’obbligo di parità di trattamento da parte del monopolista rimane circoscritto alla fase genetica del rapporto con il consumatore utente/somministrato, e non riguarda la successiva fase di esecuzione del medesimo rapporto . Ma il mutamento della disciplina giuridica D’altro canto, però, gli Ermellini affermano che il mutamento della disciplina giuridica interferente sul contratto di utenza/somministrazione, in quanto derivante da norma capace di integrare il regolamento contrattuale tramite il meccanismo previsto dall’art. 1339 c.c. inserzione automatica di clausole , introduce un nuovo momento genetico del rapporto di utenza/somministrazione , che segna anche un nuovo momento genetico dell’obbligo di parità di trattamento, in forza del quale il monopolista è tenuto ad applicare uniformemente, in situazione omogenee, a tutti i consumatori le medesime condizioni, ove richieste. In conclusione, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 settembre – 25 novembre 2013, n. 26354 Presidente Russo – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - A C. conveniva in giudizio l'ENEL Distribuzione S.p.A. deducendo che il proprio dante causa, An Ci. , aveva stipulato con la società convenuta un contratto - denominato Convenzione di cessione in uso di locali per fornitura di energia elettrica in B. T. e costituzione di servitù di elettrodotto - con il quale concedeva alla controparte l'uso, essenzialmente gratuito e cioè per un canone simbolico di lire 1.000 all'anno, mai corrisposto , di un locale di sua proprietà per l'installazione di una cabina idonea a fornire l'energia elettrica all'albergo omissis . Sosteneva, altresì, l'attrice che tale concessione costituiva un comodato senza previsione di termine finale, la cui finalità era venuta meno, in quanto altre strutture alberghiere fruivano del medesimo servizio senza fornire a tal fine alcun locale . La C. chiedeva, pertanto, la condanna dell'ENEL al rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. o, in subordine, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno per l'illegittima detenzione. 1.1. - Nel corso del giudizio, in cui si costituiva l'ENEL convenuto, l'attrice rinunciava ad ogni domanda, salvo quella di risarcimento del danno, conseguente alla disparità del trattamento ad essa riservato rispetto a quello degli altri utenti della zona di . . 1.2. - La domanda risarcitoria veniva accolta dall'adito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza del 9 giugno 2003, con condanna della società convenuta alla corresponsione di un canone annuo di Euro 2.500,00 per l'uso del cespite con decorrenza dalla messa in mora . 1.2.1. - Il giudice di primo grado osservava che, all'epoca del contratto tra il C. e l'ENEL anno 1981 , l'utenza attribuita all'albergatore era la prima nell'isola e non vi era prova che la fornitura di energia elettrica potesse avvenire a condizioni diverse da quelle praticate e cioè previa concessione del locale ove installare la cabina . Tuttavia, la situazione era successivamente mutata, con la presenza nell'isola di altri albergatori che fruivano della fornitura di energia elettrica senza essere assoggettati ad analoghe limitazioni . Peraltro, rilevava ancora il Tribunale, la delibera CIP n. 42/86 aveva previsto la possibilità che, in caso di nuovi allacci, gli utenti mettessero a disposizione della società a titolo di acquisto, di locazione, di servitù locali o porzioni di terreno adeguate per l'installazione di cabine di trasformazione, previo obbligo della società medesima di corrispondere un compenso commisurato al loro valore di mercato di qui, la violazione della parità di trattamento in danno della C. , per cui l'ENEL era tenuto a risarcire il danno nella misura di un compenso periodico per il godimento dell'immobile. 2. - Avverso tale sentenza proponevano appello principale la C. per conseguire una maggiorazione del quantum debeatur e l'ENEL sull' an debeatur . 2.1. - Con sentenza resa pubblica il 30 ottobre 2006, la Corte di appello di Messina, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'ENEL Distribuzione S.p.A., rigettava la domanda avanzata da A C. per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della disparità di trattamento ad essa riservato dall'ENEL rispetto agli altri utenti della zona di 2.1.1. - La Corte territoriale, nell'esaminare pregiudizialmente l'appello incidentale sull' an , osservava che l'art. 2597 cod. civ. - sulla cui violazione il primo giudice aveva fondato l'accoglimento della domanda attorea - al fine di temperare la posizione del monopolista, imponeva a quest'ultimo l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni ., osservando la parità di trattamento . La lettera della legge, con l'utilizzo del gerundio osservando , correlava strettamente i due obblighi, facendo si che gli stessi operassero nella medesima fase contrattuale e cioè quella della conclusione del contratto, per cui il monopolista è tenuto ad osservare la parità di trattamento tra gli utenti che appartengono a categorie omogenee all'atto di contrattare , pur sempre nel rispetto dei criteri di economicità cui deve essere improntata ogni attività economica, anche se svolta in regime di monopolio . La Corte di appello di Messina evidenziava, quindi, che costituiva circostanza pacifica quella per cui il contratto di fornitura intercorso tra l'ENEL ed An Ci. sia stato il primo stipulato in XXXXXXX , per cui non vi erano precedenti contrattazioni cui adeguarsi , con la conseguenza che l'obbligo di parità di trattamento . non è in radice configurabile allorquando, come nella specie, non sussistano contratti precedenti ai quali fare riferimento . 2.1.2. - Peraltro, il giudice di gravame osservava che, nella fattispecie, la questione che avrebbe dovuto essere posta era, piuttosto, quella se, nella situazione in esame, sia configurabile un obbligo di rinegoziazione del monopolista, al fine di adeguare i contratti pregressi a quelli, più favorevoli agli utenti, successivamente stipulati . Tuttavia, concludeva la Corte territoriale, tale questione non poteva trovare ingresso in questo giudizio perché non prospettata dalla parte interessata con la pronuncia impugnata, è stato liquidato il danno per violazione dell'obbligo di parità di trattamento e su tale impostazione non sono state sollevate contestazioni, sia pure condizionate . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.A. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso l'ENEL Distribuzione S.p.A Considerato in diritto 1. - Con l'unico mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2597 cod. civ., nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ La Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare l'art. 2597 cod. civ., ancorando l'obbligo di parità di trattamento, ivi contemplato a carico del monopolista, alla sola fase genetica del rapporto contrattuale, cosi da escluderne la cogenza allorquando, in siffatto momento, non dovessero sussistere precedenti o coeve contrattazioni con utenti appartenenti a categorie omogenee cui fare riferimento, come appunto non sussistevano nel caso deciso . Invero, la stessa giurisprudenza di legittimità Cass., sez. un., 11 novembre 1998, n. 11350 avrebbe chiarito che l'obbligo a contrarre del monopolista riguarda anche la fase funzionale del rapporto contrattuale, siccome da riferirsi alla esecuzione della prestazione che egli è tenuto ad effettuare all'utente , per l'appunto, in condizioni paritarie. Di qui la conseguenza per cui, se tra il momento della conclusione del contratto e quello della esecuzione della prestazione circostanze sopravvenute abbiano modificato la originaria situazione come nella specie , è alla sopravvenuta situazione venutasi a determinare che occorre fare riferimento per valutare e verificare la osservanza della parità di trattamento da parte del monopolista legale . Ciò, soggiunge ancora la ricorrente, massimamente in relazione ad un contratto di durata, come quello di somministrazione di energia elettrica, che, sebbene caratterizzato dall'unicità del contratto, è però funzionalmente costituito non già da un'unica prestazione, ma da una pluralità di prestazioni in relazione al ripetersi periodico, o continuativo nel tempo, del bisogno del creditore . Pertanto, l'osservanza della parità di trattamento da parte del monopolista legale non può essere decisa una volta per tutte tanto meno con riferimento al momento di per sé anodino e poco significante della conclusione del contratto sibbene di volta in volta con riferimento al momento della erogazione delle singole prestazioni . Viene, quindi, formulato conclusivamente il seguente quesito Se trattandosi di contratti di durata con pluralità di prestazioni periodiche o continuative, l'osservanza della parità di trattamento da parte del monopolista legale a norma dell'art. 2597 cod. civ. debba essere valutata con riferimento alla situazione esistente al tempo della erogazione di ogni singola prestazione, anche quando tale situazione risulti diversa rispetto a quella esistente al momento della conclusione del contratto . 2. - Il motivo, come reso palese dal relativo tenore, si concentra nella denuncia di violazione di norme di diritto, essendo espressa una doglianza rivolta essenzialmente all'applicazione di una regula iuris , di natura sostanziale, diversa da quella ritenuta dal giudice del merito e non già a censurare un vizio intrinseco alla motivazione che sorregge la decisione. Del resto, ciò è ancor più evidente dalla portata del formulato quesito, tutto orientato a sostenere una censura di error in iudicando , posto che altrimenti - diversamente da quanto in esso viene espresso - avrebbe dovuto chiaramente indicare, a pena di inammissibilità, con una formulazione separata imposta dalla congiunta denuncia di più vizi tra le altre, Cass., 12 settembre 2012, n. 15242 , in modo sintetico, evidente ed autonomo, il fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, cosi come le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, a tal fine necessitando, segnatamente, la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo inequivoco. 3. - Dunque, nella prospettiva per cui il mezzo in esame si rende scrutinatale, in quanto ammissibile ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., esso è fondato per quanto di ragione. 3.1. - La ratio decidendi della impugnata sentenza si incentra sul postulato per cui l'obbligo di parità di trattamento del monopolista, di cui all'art. 2597 cod. civ., attiene alla fase genetica del vincolo negoziale e cioè opera al momento della conclusione del contratto, correlandosi all'obbligo di contrattare imposto allo stesso monopolista. Sulla scorta di siffatto presupposto la Corte di appello ha limitato il proprio esame alla situazione di fatto esistente nell'isola di XXXXXXX al momento della conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato dall'ENEL con il C. , dante causa della attuale ricorrente, escludendo che vi fosse violazione dell'obbligo di parità di trattamento in assenza di precedenti contrattazioni del medesimo tipo, rivolte a destinazione alberghiera. Il giudice del merito ha, altresì, affermato che il tema decisorio al quale la C. avrebbe dovuto dare rilievo era quello dell'obbligo di rinegoziazione del monopolista, al fine di adeguare i contratti pregressi a quelli, più favorevoli agli utenti, successivamente stipulati tuttavia, una siffatta questione si è ritenuto che non fosse stata prospettata dalla parte attrice, alla quale - ha soggiunto la stessa Corte di merito - è stato liquidato il danno per violazione dell'obbligo di parità di trattamento e su tale impostazione non sono state sollevate contestazioni, sia pure condizionate . 3.2. - Occorre, anzitutto, premettere che l' impostazione cui fa riferimento la Corte di appello è quella adottata dal primo giudice, il quale - alla stregua di quanto riportato nella stessa sentenza impugnata - aveva dato risalto, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria per violazione dell'obbligo di parità di trattamento svolta dalla C. e che era residuata come unica domanda ancora in essere nel corso del giudizio , al fatto che in epoca successiva . la situazione si era indubbiamente modificata, essendo incontestato che vi erano altri utenti fra i quali alcune strutture alberghiere nell'isola, che usufruivano della fornitura senza essere assoggettati ad analoghe limitazioni . Inoltre, lo stesso giudice di primo grado - come ancora messo in evidenza nella sentenza di appello - rilevava che la delibera CIP n. 42/86 aveva previsto la possibilità che, in caso di nuovi allacci, gli utenti mettessero a disposizione della società a titolo di acquisto, di locazione, di servitù locali o porzioni di terreno adeguate per l'installazione di cabine di trasformazione, previo obbligo della società medesima di corrispondere un compenso commisurato al loro valore . Tale è, dunque, l'impostazione che, secondo quanto ritenuto dalla stessa sentenza impugnata, delimitava il thema decidendum ancora coltivato in giudizio dalla C. impostazione dalla quale, del resto, non si discosta neppure la censura veicolata con il ricorso per cassazione, con cui si ribadisce il particolare risalto che si deve attribuire, anche dopo la conclusione del contratto, a circostanze sopravvenute , le quali abbiano modificato la originaria situazione, come appunto era avvenuto nel caso di specie sicché, è alla sopravvenuta situazione venutasi a determinare che occorre fare riferimento per valutare e verificare la osservanza della parità di trattamento da parte del monopolista legale pp. 4 e 5 del ricorso . Censura, questa, che è orientata dalla proposta azione risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di parità di trattamento e, come tale, suscettibile di esame in questa sede e non già da pretese di adeguamento del contratto a diverse e mutate condizioni, non pertinenti all'oggetto del contendere consolidatosi nel corso del giudizio. 3.3. - È principio più volte enunciato da questa Corte quello per cui l'obbligo di contrarre - stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico come l'ENEL all'epoca dei fatti rilevanti ai fini della presente controversia - comporta che l'imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali all'uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall'atto di concessione ovvero dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., onde è necessario che la richiesta dell'utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11918 . Con la sentenza n. 1232 del 23 gennaio 2004, le Sezioni Unite civili - mutando orientamento rispetto a quanto già ritenuto dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 11350 dell'11 novembre 1998 sulla quale decisione fonda i propri assunti la ricorrente , nell'ambito del tema relativo alla possibilità di agire in forza di azione revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, nei confronti del monopolista per recuperare, a tutela della posizione degli altri creditori, il pagamento del debito liquido ed esigibile effettuato dal somministrato o dall'utente nell'anno che precede la rispettiva dichiarazione di fallimento - hanno affermato che l'obbligo di legge di cui all'art. 2597 cod. civ. è espressamente riferito alla stipulazione, cioè al momento genetico del contratto . In tale prospettiva, con la stessa pronuncia si è ulteriormente precisato che della fase di esecuzione del contratto, dopo la sua doverosa conclusione secondo le condizioni praticate dal monopolista alla generalità degli utenti, non si occupa né l'art. 2597 cod. civ., né altra disposizione codicistica , soggiungendosi che per i rapporti di natura privatistica come quello avente ad oggetto l'erogazione di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 n. 11 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 , salva eventuale previsione contraria da parte della legge speciale che introduce e disciplina il monopolio o da parte dei provvedimenti concessori che ne diano attuazione , la fase funzionale del rapporto rimane regolata dalle norme generali sui contratti a prestazioni corrispettive, anche con riguardo alla protezione del contraente adempiente o pronto all'adempimento, ove tali norme non risultino incompatibili con l'obbligo del monopolista di aderire alla richiesta di stipulazione a prescindere dalle condizioni economiche del richiedente . 3.4. - Appare evidente come la sentenza impugnata abbia seguito l'orientamento espresso dalla ricordata pronuncia n. 1232 del 2004, peraltro invocato anche dalla difesa della società controricorrente. Tuttavia, nell'ottica stessa nella quale si colloca la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2004, deve ritenersi che il principio per cui l'obbligo di parità di trattamento da parte del monopolista - che è parità di trattamento giuridico - rimane circoscritto alla fase genetica del rapporto con il consumatore utente/somministrato, e non riguarda la successiva fase di esecuzione del medesimo rapporto, trovi una siffatta contenuta applicazione solo in quanto le condizioni giuridiche di trattamento del consumatore rimangano quelle del rapporto in essere e non mutino attraverso il mutamento della disciplina generale di utenza/somministrazione da applicare uniformemente a tutti i consumatori interessati. Ove, infatti, mutino le condizioni giuridiche del rapporto di utenza/somministrazione, le quali siano imposte ovvero influenzate dalla legge - come nel caso dell'ENEL in riferimento, ratione temporis , all'assetto normativo in essere nel corso della vicenda oggetto di controversia , con rinvio alle determinazioni del C.I.P.E. e del C.I.P. in forza di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 1643 del 1962 - si pone il problema dell'inserzione automatica della nuova disciplina imperativa ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. cui, per l'appunto, è da ricondursi anche l'attività dell'ENEL tra le altre, Cass., 28 novembre 1984, n. 6178 Cass., 28 dicembre 1990, n. 12196 Cass., 11 settembre 1992, n. 10376 inserzione dell'anzidetta disciplina che non si dubita possa realizzarsi anche nel corso del rapporto contrattuale, in assenza di diverse determinazioni in senso delimitativo della portata e/o dell'efficacia della disciplina sopravvenuta ovvero di ultrattività della disciplina previgente provenienti dalla fonte che la prevede ed impone sul regolamento contrattuale in svolgimento Cass., 5 giugno 2009, n. 12996 . Sicché, un siffatto nuovo assetto regolamentativo determina, in linea di principio, un obbligo di applicazione uniforme nei confronti di tutti gli utenti/somministrati, ove la fonte stessa che lo introduce non detti specifiche regole, anche transitorie, che ne conforminino altrimenti l' an , il quomodo e/o il quando . Del resto, in questa prospettiva appare porsi anche la già citata sentenza n. 1232 del 2004 delle Sezioni Unite, allorquando, nel delimitare l'operatività dell'art. 2597 cod. civ. alla fase genetica del rapporto contrattuale, puntualizza, però, che rimane salva la eventuale previsione contraria da parte della legge speciale che introduce e disciplina il monopolio o da parte dei provvedimenti concessori che ne diano attuazione . Può affermarsi, pertanto, che il mutamento della disciplina giuridica interferente sul contratto di utenza/somministrazione, in quanto derivante da norma capace di integrare il regolamento contrattuale tramite il meccanismo previsto dall'art. 1339 cod. civ., introduce un nuovo momento genetico del rapporto di utenza/somministrazione in relazione al segmento contrattuale oggetto della clausola integrativa o sostitutiva ex art. 1339 citato , che segna anche un nuovo momento genetico dell'obbligo di parità di trattamento, in forza del quale il monopolista è tenuto ad applicare uniformemente, in situazione omogenee, a tutti i consumatori le medesime condizioni, ove richieste. In tale ottica non si pone, però, come indefettibile una azione diretta ad ottenere gli effetti della rinegoziazione del contratto e, dunque, l'operatività del rapporto contrattuale in base alla disciplina uniforme sopravvenuta ossia, come ritenuto dalla Corte territoriale, conseguire il fine di adeguare i contratti pregressi a quelli, più favorevoli agli utenti, successivamente stipulati effetti che, del resto, non potrebbero che realizzarsi pro futuro. Nulla vieta, infatti, che l'utente/somministrato, ove si sia previamente e congruamente attivato nei confronti del monopolista, invocando l'applicazione delle nuove condizioni generali di utenza/somministrazione, possa limitarsi a chiedere solo il risarcimento del danno ove sussista e venga accertata in concreto la violazione del principio della parità di trattamento da parte dello stesso monopolista, che avrebbe comportato la conseguente sostituzione automatica della clausola illegittima con quella prevista dalla legge così Cass. n. 12196 del 1990, cit. . 3.5. - Quanto sopra richiede però un'indagine sull'an del mutamento della clausola generale di trattamento, sulla sua puntuale portata precettiva, nonché sulla decorrenza dei relativi effetti, la quale è riservata al giudice di merito, posto che la fonte immediata del rapporto di utenza/somministrazione è di origine contrattuale e quella che la viene ad integrare, in base alla legge autorizzante, ha natura di provvedimento amministrativo generale e non regolamentare normativo Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9338 , non potendo, dunque, questa Corte conoscere direttamente le predette fonti conformative del rapporto negoziale Cass., 5 marzo 2007, n. 5062 . 3.6. - Il ricorso va, dunque, accolto nei termini sopra precisati e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Messina, ma in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto Il mutamento della disciplina giuridica interferente sui singoli contratti di utenza/somministrazione nella specie di energia elettrica , in quanto derivante da fonte legittimata ed idonea ad integrare il regolamento contrattuale tramite il meccanismo previsto dall'art. 1339 cod. civ., introduce un nuovo momento genetico del rapporto di utenza/somministrazione in relazione al segmento contrattuale oggetto della clausola integrativa o sostitutiva ex art. 1339 citato , che segna anche un nuovo momento genetico dell'obbligo di parità di trattamento, in forza del quale il monopolista è tenuto, ove specificamente richiesto dall'interessato, ad applicare uniformemente, in situazione omogenee, a tutti i consumatori le medesime nuove condizioni generali di utenza/somministrazione . A tal riguardo, il giudice di rinvio, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, dovrà valutare, ai soli limitati fini della delibazione di fondatezza, o meno, dell'azione risarcitoria svolta dalla C. , le circostanze indicate al punto 3.5 che precede, nonché se, nel caso di specie, la concessione di locale per l'allacciamento della rete elettrica quale fattore indefettibile per attivare la fornitura di energia rientri, o meno, tra le clausole, sopravvenute, che stabiliscono obblighi di parità di trattamento. Anche il regolamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità è rimesso al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.