Filma una bella donna di nascosto: dura condanna per violazione della privacy e, se minorenne, per pedopornografia

Tema di scottante attualità. Per la CEDU, filmare o fotografare una persona senza il suo consenso, pur se il materiale è distrutto prima di essere visionato, viola i suoi diritti personali ed inviolabili alla vita privata e familiare, all’immagine ed all’integrità sessuale. Ciò deve essere punito come reato contro la privacy e pedopornografia se le immagini, carpite per scopi sessuali, riguardano un minore. Riconosciuto un ricco indennizzo.

È quanto affermato dalla CEDU, Grand Chamber nel caso Soderman v. Svezia ricorso 5786/08 del 12 novembre 2013, annullando la sua precedente decisione E.S. v. Svezia sez. V del 12/6/12 in cui, pur non raggiungendo l’unanimità, aveva smentito che filmare un minore, a sua insaputa, per scopi sessuali costituisse una violazione dell’articolo 8 diritto al rispetto della vita privata e familiare Cedu, ignorando quella dell’articolo 13 diritto ad un ricorso effettivo , perchè la legge svedese non punisce questa condotta né come molestia sessuale, né come lesione di detti diritti né come reato di pedofilia infantile e/o pedopornografia. La CEDU, però, è andata oltre, sancendo l’assoluta inviolabilità dei diritti personali, tra cui la tutela della riservatezza, dell’immagine e dell’integrità sessuale, sì che la loro inosservanza deve essere sempre sanzionata duramente al di là dell’età della vittima e dell’assenza di previsione di rimedi specifici nell’ordinamento interno. Il caso. La ricorrente, quando aveva 14 anni, si era accorta, sentendo un prolungato ed acuto ronzio proveniente dalla cesta della biancheria, che il patrigno la filmava, per scopi sessuali , mentre si spogliava e faceva la doccia. L’uomo aveva affinato una tecnica per poter riprendere la minore ed aveva molestato anche un suo cugino, perciò, solo allora, con due anni di ritardo la madre della ragazza lo aveva denunciato e si era separata. Fu condannato solo per le molestie sul cugino, ma non per quelle sulla figliastra perché il filmato era stato distrutto. Esso, poi, per la normativa svedese, pur essendo un potenziale atto di pedopornografia, non costituiva di per sé un reato, né rientrava tra gli atti sessuali punibili come molestia, perchè dalle immagini e dalle riprese non si può determinare con certezza l’età delle vittime e, quindi, anche se essa è nota al reo, non potrà essere incriminato per pedopornografia e/o per inosservanza della privacy . La CEDU ha condannato questo vuoto normativo, pur dando atto di recenti riforme ed ha riconosciuto alla giovane un ricco indennizzo quasi €. 40.000 oltre al rimborso di cospicue spese legali e di viaggio per lei ed altre 4 persone . Si rinvia al testo per ogni approfondimento sulla legislazione della Svezia sul punto. Quadro normativo comparato degli stati aderenti alla Convenzione di Lanzarote. Siglata da 39 paesi comunitari, europei e dalla Turchia il 25/10/07, in vigore dal 1/7/10 alcune sue disposizioni sono confluite negli artt. 36, 40 e 45 ss della Convenzione di Istanbul del 2011 come repressione dei crimini commessi da familiari od entro le mura domestiche è nota anche come Convenzione del Consiglio di Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e abusi sessuali. Tra gli aderenti, 25 paesi tra cui l’Italia reprimono questa fattispecie come violazione della privacy , ma la tutela non è omogena, perché solo 11 la considerano un reato, mentre gli altri un illecito civile, altri 6 la puniscono solo se questo materiale è ceduto a terzi. Quadro normativo italiano. Detti diritti sono garantiti dai codici civile e penale e dalla costituzione 3, 14, 15, 24 Cost. . La nostra legislazione prevede anche sanzioni amministrative comminate dal Garante della Privacy che ha dettato rigide regole in tema della pubblicazione di immagini soprattutto se carpite con ogni mezzo e diffuse con le più moderne tecnologie senza il consenso informato degli interessati e riguardanti minorenni, estendendo la tutela anche alle riprese della privata dimora Fra privacy e copyright liberi di pubblicare? In Hi-test numero 7 del maggio 2008 e Falcone, L’immagine del minore e la sua tutela . Obbligo internazionale di criminalizzare i filmati e le fotografie non autorizzate. La Cedu garantisce il diritto alla tutela della propria immagine. Filmare o fotografare una persona senza il suo consenso viola il nucleo dei diritti della persona , poiché la sua immagine costituisce uno degli attributi principali della sua personalità, che rivela le sue caratteristiche uniche e la distingue dai suoi coetanei. L'ambito di tutela di questo diritto è definito in linea di massima, per includere tutte le situazioni e gli eventi in cui l'immagine di una persona viene catturata a sua insaputa e senza autorizzazione, indipendentemente dalla natura privata dell'ambiente in cui sono state effettuate le riprese. Esso copre anche l’uso e la cessione a terzi di immagini che sono state ottenute legalmente . Orbene gli Stati devono attuarla, così come devono rispettare gli altri obblighi internazionali, senza alcun margine di discrezionalità e devono prevedere adeguati ‘rimedi’ civili e penali contro questi abusi v. parere di concordanza del giudice Pinto de Albuquerque . Il fine ultimo di tutti i rimedi adottati dagli stati è tutelare i diritti all’immagine, alla vita privata e familiare e l’integrità sessuale della vittima, indipendentemente dalla sua età sono diritti universali riconosciuti sia agli adulti che ai bambini Von Hannover – Carolina di Monaco v. Germania del 2012, Mosley v. Regno Unito del 2011 ed Odièvre v. Francia del 2003 . Infatti i bambini sono degni di una particolare salvaguardia per la loro fragilità dovuta alla pubertà e , quindi, particolarmente vulnerabili agli abusi ed alle influenze esterne. Obbligo internazionale di criminalizzare la pedofilia infantile. Deriva dagli artt. 16, 19 e 34 e 3 del protocollo facoltativo della convezione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, dagli artt. 6 e 7 della Convenzione OIL sullo sfruttamento del lavoro minorile, dalla Convenzione di Lanzarote e da diversi interventi del Consiglio e del Parlamento UE dal 2004 in poi. Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, nel 2003, la decisione quadro sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile 2004/68/GAI secondo cui gli Stati membri sono obbligati a criminalizzare la produzione, distribuzione, diffusione, trasmissione, fornendo o rendendo disponibili, l’acquisizione e la detenzione di materiale pedopornografico e fornire un livello minimo delle sanzioni massime sostenute per questi reati. Perciò la criminalizzazione della pornografia infantile, vale a dire, qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino impegnato in attività sessuali esplicite reali o simulate o qualsiasi rappresentazione dei suoi genitali per scopi principalmente sessuali, è ora parte del diritto consuetudinario internazionale, vincolante per tutti gli Stati . Esso è stato recepito anche dalla CEDU che ha colmato alcuni vuoti normativi punendo duramente lo stupro, il lavoro forzato, lo sfruttamento, la tratta di minori e la divulgazione non autorizzata di informazioni confidenziali e di dati sensibili, sotto cui può sussumersi la nostra fattispecie, stabilendo il principio che qualsiasi reato doloso contro il benessere fisico e morale dei bambini dovrebbe essere criminalizzato e punito con una deterrente sanzione . È possibile stabilire l’età del soggetto ripreso? È un dato incerto e difficile da ricavare, perché spesso è arduo distinguere un ragazzo da un adulto. Obbligo di repressione. L’impasse è superata dall’assioma che tutti gli esseri umani hanno diritto alla tutela personale e della loro immagine, sì che le carenze dell’istruttoria non possono esimere dal perseguire penalmente chi ha commesso questo abuso Siliadin v.Francia del 2005 e M. e C. v. Bulgaria del 27/09/11 .L’azione penale, però può fornire solo una garanzia limitata dell’articolo 8 Cedu ed allora il sistema giudiziario deve integrarla con azioni civili, id est risarcimento danni e provvedimenti inibitori Reklos e Davourlis v. Grecia del 15/1/09, K.U. v. Finlandia del 2008 Schüssel v. Austria del 21/2/02 , perché, come sopra detto, il fine di queste norme e di questi rimedi è la tutela dei citati diritti fondamentali. I parametri d’indennizzo della Convenzione di Lanzarote . Impone il vaglio delle singole violazioni da parte dei tribunali nazionali. Dalla norma si desume che la vittima deve essere risarcita anche quando la normativa interna non punisce un comportamento generalmente ritenuto illecito, come nella fattispecie deve essere refusa la sua sofferenza per la lesione della propria integrità personale e sessuale. Un giudice della CEDU, però, ha dissentito da questa decisione. A suo avviso è impossibile riconoscere un indennizzo, in sede penale e/o civile, in assenza di specifici criteri interni. Inoltre, citando i principi codificati dal caso Calvelli e Ciglio v. Italia del 2002, ha evidenziato una carenza istruttoria della CEDU non si è verificato, infatti, se nella legge svedese c’è un’azione civile di risarcimento da illecito penale.

TP_INT_13CEDU5876_milizia