RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 24 MARZO 2015, numero 5919 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - SCRITTA - “AD SUBSTANTIAM” - IN GENERE. Sottoscrizioni delle parti contenute in documenti distinti - Ricorrenza della forma scritta “ad substantiam” - Condizioni - Collegamento inscindibile tra i due documenti - Necessità - Ragioni. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA “AD SUBSTANTIAM”. Prova del contratto - Rifiuto di restituzione del documento consegnato alla controparte - Ricorso alla prova testimoniale - Inammissibilità - Fondamento. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE. Contratti formali - Mancata sottoscrizione del contratto da parte di uno dei contraenti - Produzione in giudizio da parte di quest’ultimo - Sottoscrizione del contratto - Equivalenza - Efficacia “ex nunc” e non “ex tunc” - Conseguenze - Fattispecie in tema di intermediazione finanziaria. • Il requisito della forma scritta “ad substantiam” nei contratti è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile tra questi ultimi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo. • Il contraente di un contratto per cui è prevista la forma scritta “ad substantiam”, privo del possesso della scrittura per averla consegnata all’altro contraente che si rifiuta di restituirla, non può provare l’esistenza del rapporto avvalendosi della prova testimoniale, poiché non si verte in un’ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell’articolo 2724, numero 3, cc, bensì di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del numero 2 del medesimo articolo. • In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano ne consegue che tale meccanismo non opera se l’altra parte abbia “medio tempore” revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l’estinzione automatica della proposta articolo 1329 cc , non più impegnativa per gli eredi. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il contratto quadro di investimento mobiliare formalmente non sottoscritto dalla banca si era perfezionato solo dal momento della produzione nel giudizio intrapreso dall’investitore nei confronti dell’intermediario, con conseguente inefficacia del pregresso ordine di acquisto del cliente . • Il primo principio è conforme a giurisprudenza consolidata. Per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza 3088/2007 ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta nei contratti non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito, si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo. • Il secondo principio appare difforme dal precedente costituito da Cass. Sez. 2, Sentenza 2974/1964 nell’ipotesi in cui, in presenza di un contratto tra persone lontane concluso attraverso lo scambio di documenti di proposta e di accettazione, una delle parti si rifiuti di esibire il documento di adesione pervenutole dalla controparte, questa versa nella posizione del contraente che abbia incolpevolmente perduto il documento, di cui essa necessariamente e senza la benché minima imprudenza o negligenza ha dovuto privarsi, ed è ammessa, quindi, la prova della esistenza del suo consenso scritto, oltre che per testimoni, anche per presunzioni. Si vedano però anche i seguenti i Sez. 2, Sentenza 2951/1994 in caso di negozio che richieda “ad substantiam” la forma scritta, qualora il documento contrattuale sia stato consegnato da un contraente all’altro, che si rifiuti poi di restituirlo, resta preclusa al primo che intenda far valere i diritti scaturenti dal contratto la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, non ricorrendo un ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell’articolo 2724 numero 3 cc, ma un ipotesi di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente numero 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 2725 cc, anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell’esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice a norma dell’articolo 210 Cpc. ii Sez. 2, Sentenza 26174/2009 per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta “ad substantiam”, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito. iii Sez. 2, Sentenza 28639/2011 in caso di negozio che richieda “ad substantiam” la forma scritta, qualora il documento contrattuale sia stato consegnato da un contraente all’altro, che si rifiuti poi di restituirlo, resta preclusa al primo, che intenda far valere i diritti scaturenti dal contratto, la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, non ricorrendo un’ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell’articolo 2724, numero 3, cc, ma un’ipotesi di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente numero 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 2725 cc anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell’esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice ai sensi dell’articolo 210 Cpc. • Sul terzo principio, in senso difforme, Cass. Sez. 2, Sentenza 2707/1982 con riguardo al contratto soggetto a forma scritta “ad substantiam”, e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell’altra parte, non determina la costituzione del rapporto “ex nunc”, ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione. Si vedano altresì a Sez. 2, Sentenza 2952/1979 nei contratti per i quali e richiesta la forma scritta ad substantiam non e necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, e pertanto, sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà, anche implicita, del contraente che non abbia firmato, risultante da un atto scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio assenso, ancorché non in forma scritta. Nella specie la SC ha escluso che la manifestazione di volontà contrattuale di acquistare un immobile possa risultare dagli atti di offerta reale e di deposito del prezzo, nel caso in cui detti atti siano compiuti non direttamente dalla parte, ma a sua richiesta ovvero dalla emissione di un assegno di conto corrente bancario, la cui sottoscrizione importa soltanto la delega alla banca di pagare la somma di denaro indicata nel titolo . b Sez. 2, Sentenza 5756/1977 nei contratti per i quali e richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, poiché la legge non richiede che la sottoscrizione delle parti contraenti sia contestuale, l’eventuale mancanza della sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta e, in particolare, dalla produzione in giudizio del documento, fatta allo scopo di giovarsi dei suoi effetti negoziali.