Intermediazione vietata solo se l’organizzazione dell’appaltatore è fittizia

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall'art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione , senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Così stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 25064, pubblicata il 7 novembre 2013. Domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con il committente, quale conseguenza di asserito appalto illecito di manodopera. Alcuni lavoratori agivano in giudizio al fine di ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la committente quale conseguenza di un appalto illecito di mere prestazioni lavorative. il Tribunale del lavoro aveva respinto il ricorso. Proposto appello i lavoratori, la Corte d’appello lo aveva rigettato confermando la decisione di primo grado. Proponevano ricorso per cassazione i lavoratori. Il divieto di intermediazione secondo l’art. 1 L. 1369/1960. L’articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 vietava all’imprenditore di affidare in appalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono considerando la medesima norma citata appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante . La giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato un principio di diritto in materia, secondo il quale la presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla legge opera unicamente qualora il conferimento di mezzi, capitali ed attrezzature fornite dal committente sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale l’apporto dell’appaltatore. Una struttura organizzativa autonoma ed effettiva esclude la presunzione. In base all’enunciato principio della Corte di legittimità, in presenza di una effettiva struttura organizzativa autonoma dell’appaltatore, distinta da quella del committente e che realizzi un autonomo risultato produttivo, deve escludersi la fattispecie dell’intermediazioni vietata di manodopera. La Corte d’appello, confermando la decisione del primo giudice, aveva appunto escluso l’operatività al caso in esame della presunzione legale, applicando correttamente l’orientamento giurisprudenza della Suprema Corte, in base al quale Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall'art. 1 della legge n. 1369/1960, si configura tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Nel caso esaminato infatti l’appalto era svolto autonomamente dall’azienda appaltatrice con proprio personale, che non interagiva con quello della società committente personale che era collocato fisicamente in stanze diverse, con diverso orario di lavoro osservato con diverso regime di controllo, del tutto sottratto al potere direttivo dei vertici della committente. Restando in comune tra le due strutture aziendali unicamente la centrale informatica. L’accertamento della presunzione è giudizio di merito. L’accertamento dell’apporto di mezzi, capitali ed attrezzature da parte dal committente e la sua rilevanza rispetto a quanto fornito dall’appaltatore è demandato al giudice di merito, il quale dovrà valutare la situazione della fattispecie concreta, onde dirimere se la presunzione legale opera o meno. Tale accertamento costituisce giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato. Secondo i giudici della Suprema Corte, la Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, escludendo al rapporto per cui è causa la sussistenza della presunzione legale di intermediazione illecita. E il giudizio reso appare correttamente motivato ed immune da vizi logici. Così come appare correttamente motivata la sentenza impugnata in relazione alla valutazione del materiale probatorio acquisito. Rendendo di conseguenza infondati gli ulteriori motivi di ricorso proposti, tutti volti a far riesaminare, con inammissibile giudizio di merito, le risultanze istruttorie. Dunque il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 luglio - 7 novembre 2013, n. 25064 Presidente Lamorgese – Relatore Fernandes Fatto La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29.10.2010, confermando la decisione di primo grado, rigettava le domande proposte dalle lavoratrici in epigrafe indicate e di altre nei confronti della società Mediser Italia s.r.l. e della BNL Multiservizi MLS s.p.a., tendenti ad ottenere, sulla premessa della intercorrenza tra le dette società di un appalto illecito di mere prestazioni lavorative, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società BNL MLS con condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive pregresse. Ad avviso della Corte territoriale la società Mediser aveva una propria organizzazione aziendale, era proprietaria di un immobile parzialmente concesso in locazione alla BNL MLS, era dotata di un proprio organico e non vi era un rapporto gerarchico tra i dipendenti Mediser ed i dipendenti BNL MLS né una ingerenza dei funzionari della nominata BNL sulle modalità di esecuzione del lavoro svolto dalle ricorrenti. Tanto acclarato la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione tra cui le sentenze n. 4585 del 1994 e n. 13015 del 1993 ed altre conformi , riteneva l'insussistenza di un appalto illecito di mere prestazioni lavorative nonostante la Mediser si avvalesse, nell'esecuzione dell'appalto, di hardware e software forniti dalla committente BNL MLS. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso le lavoratrici affidato a nove erroneamente numerari come dieci motivi. Resiste con controricorso la BNL Multiservizi in liquidazione. Né la società Mediser né gli altri intimati svolgono alcuna attività difensiva. Alla udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. Diritto Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 1369/1960 per aver la Corte di merito ritenuto che l'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla detta norma, sussiste allorché l'intermediario sia un imprenditore solo apparente privo di un'autonoma organizzazione aziendale, anziché ritenere che l'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato, sussiste anche quando l'appaltatore abbia una propria organizzazione aziendale ma questa non sia finalizzata ad un autonomo risultato produttivo, rispetto a quello fornito dall'appaltante vengono richiamate le decisioni di questa Corte nn. n. 17444/2009 e 18281/2007 . Si evidenzia che le ricorrenti non avevano mai sostenuto che Mediser fosse priva di una propria organizzazione aziendale, ma era stato allegato che tale organizzazione fosse solo formale in quanto solo strumentale alla realizzazione del prodotto della BNL MLS consistendo l'attività della Mediser solo nell'inserimento di dati nei terminali del computer centrale di proprietà BNL MLS e, dunque, non essendo finalizzata ad un risultato produttivo autonomo . Del pari irrilevante, ai fini della esclusione della ipotesi di appalto illecito di manodopera, era la presenza della gestione amministrativa del personale e la esistenza di una organizzazione aziendale da parte di Mediser. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il giudice di merito adottato la propria decisione prescindendo totalmente dall'integrale materiale probatorio acquisito agli atti, sia di natura documentale contratto di appalto, confessione stragiudiziale, verbali di dichiarazioni rese da testi in altro giudizio sia testimoniale assenza di qualsiasi riferimento ad alcuna delle deposizioni raccolte e nonostante la specifica deduzione di uno specifico motivo di appello in relazione al quale la motivazione era stata del tutto omessa. In particolare, dal contenuto delle deposizioni testimoniali era emerso che i dipendenti della Mediser ricevevano ordini dai funzionari BNL MLS teste P. , che periodicamente vi erano riunioni tra i dirigenti BNL MLS e quelli della Mediser, che tutta la procedura IATA per il rilascio dei biglietti aerei era gestita dalla società appaltante, proprietaria dei terminali sui quali operavano i dipendenti Mediser testi P. , S. e Sc. azienda quest'ultima che non aveva altri appalti tant'è che, cessato quello con BNL Multiservizi, aveva licenziato tutti i propri dipendenti. Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 2733 u.c. c.c. in quanto la Corte di appello aveva totalmente omesso la decisione e la motivazione in relazione ad uno specifico motivo di gravame concernente la omessa valutazione della confessione stragiudiziale del legale rappresentante pro tempore della Mediser il quale aveva ammesso l'esistenza della interposizione fittizia. Con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 3 L. 1369/1960 e 2728 c.c Si assume che la Corte di appello aveva ritenuto che pur in presenza dell'accertato uso da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature forniti dall'appaltante si potesse escludere l'interposizione illecita, qualora fosse risultato un rilevante apporto dell'appaltatore, omettendo di specificare in cosa dovesse consistere detto rilevante - o non meramente marginale ed accessorio - apporto. La censura viene proposta, quindi, anche sotto il profilo di vizio di motivazione. Con gli altri motivi erroneamente indicati con numerazione da sei a dieci, ma in realtà da cinque a nove viene dedotta contraddittorietà ed insufficienza di motivazione per aver ritenuto - irrilevante lo svolgimento dell'attività da parte di Mediser con beni materiali hardware ed immateriali software forniti esclusivamente da BNL MLS quinto motivo - che lo svolgimento dell'attività da parte della Mediser secondo le direttive fornite dalla BNL MLS non indicava che i rapporti venivano gestiti ed organizzati dalla BNL, ma, al più, che essi si svolgevano secondo le indicazioni impartite legittimamente dalla committente sesto motivo , nonostante le emergenze istruttorie di segno contrario non valutate le deposizioni dei testi P. e S. - l'esistenza di una alterità organizzativa ed autonoma tra le due aziende senza considerare che la promiscuità e non la mera attiguità tra il personale delle aziende deponeva per una reale assenza di autonomia organizzativa settimo motivo - attività che si svolgeva nello stesso edificio, dipendenti BNL ubicati in stanze attigue a quelle dei dipendenti Mediser, il fatto che i primi accedevano nelle stanze dei secondi senza alcuna autorizzazione - che le circostanze secondo cui l'attività veniva svolta mediante capitali totalmente imputabili a BNL e che la provvista derivasse dal contratto di appalto , non deponessero per la mancanza di autonomia finanziaria della Mediser e, quindi, anche di una reale autonoma organizzazione aziendale ottavo motivo - che risultano irrilevanti l'uso di carta intestata o linee telefoniche centralinizzate comuni nonostante l'unico fatto addotto dalla sentenza impugnata per dimostrare la liceità dell'appalto era la proprietà dell'immobile da parte della Mediser nono motivo . Il primo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono entrambi infondati. Nell'impugnata sentenza risulta essere stato applicato correttamente il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante da luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie pseudoappalto vietata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. La sussistenza o no della modestia di tale apporto sulla quale riposa l'indicata presunzione iuris et de iure deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto con la conseguenza che nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro , know how , software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto Cass. n. 4585 del 11/05/1994 e quelle indicate nella sentenza impugnata e, più di recente, Cass. n. 16488 del 15/07/2009 . Quanto alla dedotta ricorrenza nel caso in esame di una ipotesi di appalto illecito di manodopera stante la mancanza di un autonomo risultato produttivo si osserva che questa Corte ha precisato che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro art. 1 legge n. 1369 del 1960 , in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione , senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo Cass. n. 17444 del 27/07/2009 Cass. n. 7820 del 28/03/2013 Cass. n. 19920 del 29/09/2011 . Orbene, la Corte di appello ha richiamato, condividendole ed integrandole avendo riguardo ai motivi di appello, le ragioni esposte nella decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda delle attuali ricorrenti avendo rilevato che dalla istruttoria era emersa la autonoma individualità di impresa della Mediser, società di servizi informatici, con propri dipendenti, proprietaria di una intera palazzina in XXXX di cui una parte utilizzata direttamente dalla Mediser e per altra parte affidata alla BNL MLS che ivi svolgeva la propria attività di elaborazione dati per i biglietti aerei venduti dalle agenzie di viaggio convenzionate IATA che l'appalto in questione relativo alla sola attività entry era svolto autonomamente dalla Mediser il cui personale non interagiva con quello della BNL Multiservizi se non per l'avvenuta realizzazione di un unità centrale informatica gestita da BNL Multiservizi che rendeva necessari alcuni interventi comuni che il personale Mediser era allocato in stanze diverse pur contigue ed osservava un orario di lavoro diverso ed era soggetto ad un diverso regime di controllo. Quindi, ha ritenuto che la Mediser avesse una autonoma struttura organizzativa e che realizzasse un autonomo risultato produttivo costituito dall'inserimento dati nel computer centrale di proprietà BNL MLS, attività questa nel cui svolgimento i dipendenti della società appaltatrice rendevano prestazioni di tipo specialistico senza un apporto significativo di materiali. In tal modo applicando il sopra riportato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità. I motivi secondo e da cinque a nove, da trattare congiuntamente perché logicamente connessi, sono inammissibili in quanto tendenti a sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non consentita in questa sede vale precisare che il secondo motivo nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell'intestazione prospetta censure che si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti . Ed infatti il controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze riguarda unicamente attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso il profilo della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo intero tessuto ricostruttivo della vicenda v. ex multis, S.U. 5802/1998 Cass. 4770/2006 e Cass. 1754/2007 . Né appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito, il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo, e invocati dalle ricorrenti, siano in contrasto con le valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale. Il controllo, in sede di legittimità, sul giudizio di fatto del giudice di merito non può infatti spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, in una sorta di terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., n. 5 ex multis, Cass. 6064/2008, Cass. 9477/2009 . Occorre, pertanto, che gli specifici dati della controversia, dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini, al suo interno, radicali incompatibilità sì da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione v., ex multis, Cass. 24744/2006, Cass. 17076/2007 . Orbene, l'impugnata sentenza risulta immune da tali vizi avendo condiviso la valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice anche alla luce delle censure mosse nell'atto di appello evidenziando l'esistenza di una autonoma organizzazione aziendale delle Mediser che lo svolgimento da parte della società appaltatrice dell'attività secondo le indicazioni fornite dalla BNL MLS non significava che i dipendenti Mediser fossero sottoposti gerarchicamente ai dirigenti della BNL MLS che esisteva una alterità organizzativa delle due società non inficiata dalla contiguità dei locali in cui si svolgeva l'attività lavorative delle medesime che la derivazione dei mezzi finanziari della Mediser dal corrispettivo pagato da BNL MLS per l'appalto non valeva ad inficiare la natura di impresa autonoma di Mediser così come non aveva rilievo determinante l'utilizzazione da parte della appaltatrice di linee centralizzate comuni e di carta intestata BNL MLS. Infondato è il terzo motivo di ricorso. Quanto alla natura confessoria delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Mediser - Na Sa. - nella lettera di congedo dalla società si osserva che nei confronti della BNL MLS anche a volerla considerare litisconsorte necessario di Mediser nel presente giudizio tali dichiarazioni non potevano che essere valutate liberamente dalla Corte di appello che, peraltro, nella considerazione del merito della controversia non era tenuta a dare lo stesso rilievo a tutti gli elementi emersi dalla istruttoria ben potendo individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova Cass. 29 settembre 2009 n. 20844 6 marzo 2008 n. 6064 S.U. 11 giugno 1998 n. 18885 . È evidente, dunque, che il giudice del merito non ha ritenuto di dare una valore decisivo alle dichiarazioni rese dal Sa. . Sul valore di confessione stragiudiziale nei confronti della Mediser vale ricordare che è stato spiegato che perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione di recente Cass. n. 4471 del 2012 n. 23495 del 19/11/2010 . Orbene, nei confronti della Mediser il riconoscimento di fatti dai quali poter dedurre l'intervenuta interposizione fittizia di manodopera non integrava un pregiudizio in quanto comportava, anzi, la liberazione dei propri obblighi quale datrice di lavoro. Quanto al pregiudizio concreto che sussisterebbe in re ipsa per il Sa. , costituito dalle sanzioni penali previste per l'interposizione confessata, si osserva che il richiamo giurisprudenziale contenuto nel ricorso Cass. n. 21789 del 28.4.2007 è del tutto inconferente e, comunque, quelli che sono i fatti obiettivi contenuti nella dichiarazione risultano essere stati valutati dalla Corte di merito e ritenuti non sufficienti a dimostrare l'appalto illecito di manodopera. Peraltro il fatto a sé sfavorevole va valutato con riferimento al rapporto dedotto in giudizio e non rilevano eventuali altre conseguenze derivanti dalle dichiarazioni rese. Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono a carico delle ricorrenti e sono liquidate in favore della BNL Multiservizi s.p.a. in liquidazione nella misura di cui al dispositivo. Non si provvede in ordine alle spese nei confronti della Mediser Italia s.r.l., di L R. , + altri rimaste intimate. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti alle spese del presente giudizio in favore della BNL Multiservizi s.p.a. in liquidazione, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge nulla per le spese nei confronti di Mediser Italia s.r.l. e delle altre intimate.