Bollo deducibile per il risparmio gestito

Con la risoluzione n. 76/E del 6 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta di bollo sui prodotti finanziari è un costo deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria risponde positivamente ad un quesito di un contribuente in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs n. 461 del 21 novembre 1997, confermando che è deducibile dal risultato maturato della gestione, in quanto costo inerente, l’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio, per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del risparmio gestito. Bollo deducibile? La soluzione prospettata dall’istante riteneva che l’imposta di bollo in oggetto fosse deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto, trattandosi di un onere connesso alla tenuta della liquidità e degli strumenti finanziari in rapporti di conto corrente, di deposito o in altro rapporto, si potesse considerare inerente al patrimonio gestito. Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. L’Amministrazione finanziaria, nella risposta all’interpello, coglie l’occasione per ricordare che esistono due modalità alternative di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito - disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7, D.Lgs. 461/97. Andando nel caso specifico, precisa inoltre che, come rilevato dall’istante, i rendiconti del servizio di gestione di portafogli inviati alla clientela rientrano tra le comunicazioni relative a prodotti finanziari e, pertanto, si rende applicabile l’imposta di bollo di cui al comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L’imposta di bollo, come precisato nella circolare n. 48/E del 2012, è applicata dall’intermediario finanziario presso il quale è instaurato il rapporto di gestione di portafogli. Tutto ciò premesso, si ritiene che l’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7, D.Lgs n. 461/1997, sia deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio. fonte www.fiscopiu.it

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