Contratto di solidarietà espansivo, quando viene riconosciuto il contributo di legge?

L’eventuale assunzione in eccedenza, volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria, non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione. Lo ha specificato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 28/2013.

L’interpello pubblicato lo scorso 23 ottobre verte su un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, incentrato sulla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 726/1984 conv. dalla L. n. 863/1984 concernente l’istituto dei c.d. contratti di solidarietà espansivi. Incremento oltre la soglia ipotetica. Si chiede se il contributo erogato ai sensi della disposizione normativa, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni in eccedenza , tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria. Il quadro normativo e la sua esegesi. L’art. 2, comma 1, d.l. n. 726/84 dispone che nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con l’obiettivo di incrementare gli organici, prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni soggetto assunto e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria. Si evince, insomma, che il Legislatore ha inteso concedere un’agevolazione alle aziende esclusivamente laddove queste, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contemporaneamente all’assunzione di nuovo personale per bilanciare la riduzione. L’agevolazione è un credito concesso al datore in conformità alla Legge. L’interpretazione trova riscontro nell’INPS in ordine all’erogazione del beneficio, l'Istituto ha chiarito che qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario INPS mess. n. 7787/1984 INPS circ. n. 1/1987 . Il Ministero argomenta quindi che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non può rilevare ai fini della fruizione dell’agevolazione. fonte www.fiscopiu.it

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