Il giudice non può far scaturire dall’invalidità, nel caso di specie provocata dal ritardo nella notifica dell’atto di appello, effetti diversi e più gravi, come l’improcedibilità, rispetto a quelli «delineati dal sistema proprio dalle norme processuali esistenti».
Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza numero 22166/18, depositata il 12 settembre. Il caso. La Cassa Nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti proponeva appello contro la sentenza con quale l’interessato aveva ottenuto il diritto alle prestazioni previdenziali nei confronti della Cassa. La Corte d’Appello, dopo aver verificato che la notifica del ricorso era avvenuta tardivamente senza il rispetto del termini a comparire di 25 giorni antecedenti alla prima udienza e rilevato l’insussistenza di circostanze giustificative del ritardo, dichiarava l’improcedibilità dell’impugnazione. La decisione di merito è oggetto di ricorso per cassazione. Sanatoria delle invalidità. Il ricorso è fondato. Ricorda il Supremo Collegio che, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che nel rito del lavoro la violazione del termine non minore di 25 giorni, il quale intercorre dalla data di notifica dell’atto di appello e dalla data dell’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 435, comma 3, c.p.c., non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione come, invece in caso di omessa o inesistente notificazione , ma determina la nullità della notifica sanabile ex tunc per effetto delle spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione disposta dal giudice. Tanto premesso, osservano gli Ermellini, la disciplina espressa e completa che si occupa dei tempi e modi per ottenere la sanatoria delle invalidità, diverse dall’inesistenza della chiamata in giudizio, non ammette «che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, richiedendo giustificazioni del ritardo o sindacandone le ragioni e facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi quale l’improcedibilità dell’appello di quelli delineati dal sistema proprio dalle norme processuali esistenti». In base alla considerazioni svolte la Cassazione ha accolto il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 4 luglio – 12 settembre 2018, numero 22166 Presidente Curzio – Relatore Esposito Rilevato Che Cassa Nazionale Previdenza e assistenza dottori commercialisti, con ricorso depositato il 30 maggio 2011, ha proposto appello avverso la sentenza con la quale era stato accolto il ricorso di M.G. e dichiarato il diritto dello stesso a prestazioni previdenziali nei confronti della Cassa che alla prima udienza del 14/12/2015 il procuratore di parte appellante era comparso e aveva depositato l’atto notificato fuori termine, chiedendo di essere autorizzato a rinnovare l’adempimento che la Corte d’appello, rilevato che la notifica del ricorso in appello era avvenuta tardivamente il 2 dicembre 2015, senza il rispetto del termine a comparire di 25 giorni antecedenti alla prima udienza fissata per il 24 dicembre, e rilevato, altresì, che parte appellante non aveva allegato l’esistenza di circostanze giustificative della tardività della notifica, stante la natura perentoria del termine, dichiarava l’improcedibilità dell’impugnazione che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di quattro motivi che la controparte è rimasta intimata che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato Che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli articolo 435 terzo comma, 152 secondo comma 153 e 421 c.p.c. Osserva che l’articolo 435 c.p.c. prevede termini pacificamente ritenuti dalla giurisprudenza come ordinatori, in mancanza di espressa previsione di perentorietà che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 c.p.c., in relazione agli articolo 433, 434, 435, 159 e 162 c.p.c. Rileva che il legislatore con le citate norme ha espressamente previsto che il gravame si propone mediante deposito in cancelleria, così rendendo palese che ai fini della tempestività della proposizione deve farsi esclusivo riferimento al momento dell’editio actionis e non anche a quello successivo della vocatio in ius che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 c.p.c., in relazione all’articolo 291 c.p.c. Rileva che il disposto di tale ultima norma prevede in via generale la rinnovazione dell’attività di notificazione della citazione. La Corte d’appello, invece, aggiunge alla previsione un non condivisibile corollario, in contrasto con il dato normativo, condizionando la rinnovazione alla circostanza che la tardività della notifica non sia addebitabile esclusivamente alla negligenza o inerzia della parte che con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli articolo 111 Cost. e 24 Cost. Osserva che le norme predette, invocate dalla corte territoriale intendono in primo luogo tutelare il diritto delle parti alla difesa, al contraddittorio, a un giudizio, valori rispetto ai quali il diritto alla ragionevole durata è posto in posizione ancillare che i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono fondati. Si veda al riguardo, con ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai consolidati arresti giurisprudenziali sul punto, Cass. numero 9404 del 17/04/2018 “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’articolo 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex articolo 291 c.p.c.” che, specificamente, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, richiedendo giustificazioni del ritardo o sindacandone le ragioni e facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi quale l’improcedibilità dell’appello di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali esistenti che in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.