Il termine per impugnare la decisione del CNF relativa ad un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato è di 30 giorni decorrenti dalla notifica della stessa decisione «a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già dal suo procuratore», ciò in quanto il professionista è in grado di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione.
Lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza numero 17192/18, depositata il 28 giugno. Il caso. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Civili si sono espresse sul ricorso promosso da un avvocato contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense, la quale, confermando la delibera del COA di Roma, aveva sospeso l’interessato dall’esercizio della professione per mancato pagamento di contributi. Prima di entrare nel merito della controversia i Supremi Giudici si sono occupati dell’eccezione formulata dal COA che eccepiva la tardività del ricorso. Termini per impugnare la sentenza del CNF. Secondo la Cassazione l’eccezione è fondata. In particolare, osserva il Collegio, la sentenza del CNF veniva notificata il 23 ottobre 2011, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 22 dicembre 2011, ben oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’articolo 36, comma 6, l. numero 247/2012 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense . Sul punto, ricordano i Giudici di legittimità, le Sezioni Unite si sono già espresse in altre occasioni affermando che l’articolo 36 dell’ordinamento forense contiene un’eccezione al combinato disposto di cui agli articolo 285 Modo di notificazione della sentenza e 170 c.p.c. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento . Secondo l’articolo 36, infatti, il termine per ricorrere avverso la sentenza del CNF è di 30 giorni decorrenti «dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già dal suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità delle notifica al difensore, il quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplina è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti delle notifica della decisione» SS.UU. numero 21110/17 SS.UU. numero 11342/13 . Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato a rimborsare alla controparte le spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 maggio – 28 giugno 2018, numero 17192 Presidente Di Cerbo – Relatore Bruschetta Fatti di causa e ragioni della decisione 1. Con l’impugnata sentenza il CNF confermava la delibera del COA di Roma che aveva sospeso l’Avv. I.L. dall’esercizio della professione per mancato pagamento dei contributi . 2. L’avv. I. ricorreva per quattro motivi - ulteriormente illustrati da memoria - cui resisteva con controricorso il COA che in limine eccepiva la tardività del ricorso. 3. L’eccezione formulata dal COA è fondata giacché la sentenza del CNF è stata notificata al ricorrente il 23 ottobre 2011, mentre il ricorso alla Corte è stato notificato soltanto il 22 dicembre 2011, quindi oltre i trenta giorni stabiliti dall’articolo 36, comma 6, l. 31 dicembre 2012 numero 247 Cass. sez. unumero numero 16993 del 2017 Cass. sez. unumero numero 9031 del 2014 . 4. E dovendosi a riguardo altresì ricordare - in ragione del contenuto della memoria depositata dal ricorrente - che queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di chiarire che Le disposizioni contenute nell’articolo 36 dell’ordinamento forense contengono un’eccezione al combinato disposto di cui agli articolo 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione Cass. sez. unumero numero 21110 del 2017 Cass. sez. unumero numero 11342 del 2013 . 5. Ciò che appare sufficiente anche ad escludere le perplessità di ordine costituzionale evidenziate dal ricorrente. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali, che si liquidano in Euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.