Dopo l’approvazione definitiva della Camera il 28 aprile 2016 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 99 il giorno seguente, si attende il 14 maggio per l’entrata in vigore di quella che è ormai la legge numero 57/2016 sulla riforma organica della magistratura onoraria.
Dopo l’approvazione definitiva della Camera il 28 aprile 2016 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.99 il giorno seguente, si attende il 14 maggio per l’entrata in vigore di quella che è ormai la legge n.57/2016 sulla riforma organica della magistratura onoraria. Le novità. La nuova riforma della magistratura onoraria, approdata in Gazzetta Ufficiale venerdì 29 aprile, stabilisce rinnovate e più ampie competenze per i giudici onorari, sia in ambito civile che penale. Una delle novità più significative riguarda la previsione di un'unica figura di giudice onorario, il Gop giudice onorario di pace , inserito in un solo ufficio giudiziario il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace. Incompatibilità. La riforma opera poi la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità circa l’esercizio delle funzioni del magistrato onorario. In base alla nuova legge, infatti, gli avvocati non possono svolgere le funzioni onorarie nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense. Inoltre non possono esercitare le funzioni di giudice di pace coloro che svolgono abitualmente l’attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie. Nuova è pure la disposizione che consente ai magistrati onorari di svolgere la professione davanti al tribunale per minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili e alle commissioni tributarie. Coordinamento. L'ufficio del giudice di pace é coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo il presidente del tribunale provvede, inoltre, a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Il presidente potrà farsi coadiuvare da giudici professionali. Formazione. La riforma prevede che siano organizzati corsi di formazione decentrata, con cadenza almeno semestrale, specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione é obbligatoria e la mancata partecipazione senza giustificato motivo é valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico. I decreti delegati. La riforma approvata da’ infine il compito al Governo di riempire i contenuti della delega con i decreti attuativi che dovranno essere adottati su proposta del Ministro della giustizia previa trasmissione al Csm e alle commissioni parlamentari per i relativi pareri , entro un anno dall'entrata in vigore.
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