In Consulta la legge è uguale per tutti, per alcuni è più uguale. Un invito al ripensamento

La saggezza popolare racconta che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Così, un arresto della Corte Costituzionale su questione giuridica di dettaglio il pagamento delle c.d. multe – il termine è decisamente improprio, ancorché di piano utilizzo – per violazioni al Codice della Strada mal cela un inciampo in materia di dis uguaglianza, a detrimento dell’immagine del Giudice dei giudici. Non resta che spiegare il perché “mancano i coperchi”.

L’articolo 202 del codice della strada e la regola dei due giorni. Risale ad un anno fa l’entrata in vigore per l’esattezza il 15 aprile 2016 della norma interpretativa dell’art 202 del codice della strada – è noto che con questa abbreviazione si intenda il d.lgs. numero 285/1992 – in forza della quale «il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 [] si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento» articolo 17- quinquies d.l. numero 18/2016, convertito nella l. numero 49/2016, peraltro nel solco della circolare del Ministero dell’Interno numero 300/a/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016, in allegato . Risulta così realizzato un doppio effetto da un lato definire la sorte del pagamento elettronico, rispetto alle sue peculiarità, in modo da superare possibili incertezze a riguardo dall’altro consentire una elasticità che si è concretizzata in detti due giorni di tolleranza. Il tutto – va detto – non garantisce la serenità al destinatario della sanzione, che nell’oblio del tempo vede una nuova insidia, atteso che non sempre le tempistiche dell’operazione contabile addebito/accredito sono quelle richieste dalla norma emarginata l’osservazione è già in S. Manzelli, Pagamento elettronico la valuta fa la differenza , nota a Corte Costituzionale, ordinanza numero 79 del 12 aprile 2017 , sul Quotidiano del 12 aprile 2017 . La questione involge anche il comma 2 dell’articolo 202, cit., nel quale si menzionano espressamente gli strumenti di pagamento elettronico. Da Palermo a Roma. La questione di legittimità costituzionale, in specie il rilevato contrasto tra la norma di legge e gli articolo 3 e 24 Cost., parte da Palermo, e pone alla Consulta una verifica incentrata su alcuni aspetti, quali, in particolare 1. la mancanza di una disciplina dell’effetto solutorio del pagamento con bonifico bancario che è modalità ammessa per l’estinzione del debito 2. l’ingiustificata sperequazione tra chi si avvale del bonifico e chi utilizza il conto corrente postale che non è detto sia necessariamente il bollettino, al quale i correntisti bancoposta possono validamente surrogare un addebito in conto . A Roma si statuisce la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, essenzialmente per carenze nella ricostruzione del fatto e del quadro normativo di riferimento, senza dunque un accurato esame del problema sostanziale richiesto del vaglio di costituzionalità. L’ordinanza numero 79/2017 si limita pertanto a rappresentare un quadro normativo che a proprio avviso supererebbe le irragionevolezze avvertite dall’interprete. Aspetti tecnici o commerciali? Sta di fatto che le operazioni di addebito/accredito sui conti correnti presentano peculiarità tecniche note ai più nelle sole coordinate essenziali. Molti, ma non tutti, sanno ad esempio che tra la “perdita” dei soldi da parte del disponente e l’accredito dei medesimi sul conto del destinatario passa del tempo, che varia a seconda dell’operatore non a caso i più attenti riescono ad interloquire con gli operatori banche etc. anche su questi aspetti, beneficiando di un accorciamento dei tempi di lavorazione delle proprie rimesse. Non spetta a me dire se questo sistema dipenda da problemi tecnici per ipotesi, un’ingestibile carico di lavoro imporrebbe di dilatare i tempi o da ragioni di marketing per ipotesi, i tempi di lavorazione potrebbero essere una variabile rilevante del prodotto da vendere al correntista . Come che sia, non è giusto che il comune cittadino si veda privato di una disponibilità oggi, per adempiere ad un impegno economico tra qualche giorno ne fa menzione la stessa Corte, richiamando un’eccezione di parte, ma senza trarne le opportune conseguenze. La questione è assai più grave quando al ritardo nella lavorazione del pagamento si correlano precise conseguenze sanzionatorie, che di per sé sarebbero riconducibili – lo è il ritardo – al sistema dei pagamenti elettronici, come strutturato, piuttosto che alla singola persona, che invece è chiamata a risponderne con esborsi maggiori di quelli che avrebbe sostenuto se fosse stata tempestiva. Un’odiosa sperequazione. Al di là del problema di dettaglio, e del segnalato problema tecnico, residua spazio per stigmatizzare la sperequazione tra i soggetti che forniscono il servizio di pagamento elettronico nelle sue svariate forme , e l’ingiustificata ed ingiusta predilezione accordata, per legge, a poste italiane, ancorché oggi sia un operatore economico in regime di concorrenza a conferma, si è parlato ad esempio dell’ingresso nella società da parte di China Investment Corporation o People's Bank of China . Orbene, a pag. 4 della Circolare del gennaio 2016 si legge, testualmente, che «il pagamento in contanti, su strada o presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito». Diversamente, «nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale» ibidem . In altri termini, si predilige, per legge, un soggetto rispetto ad altri, quasi che per legge si voglia incoraggiare all’acquisto di un prodotto rispetto ad un altro, con buona pace di Adam Smith. Explicit. Mi avvio a concludere. Da un lato, sulla scorta del primo commento S. Manzelli, cit. , è proprio vero che «occorre verificare se questa franchigia temporale [di due giorni] è sufficiente a garantire l’accredito tempestivo» dall’altro, le questioni implicate in quest’ordinanza, come ho cercato di segnalare, sono ben più importanti. Del resto, la mia richiesta di un ravvedimento è simbolica so bene che la Corte Costituzionale non può prendere iniziative per un ripensamento che valga a tracciare un indirizzo più equo, involgendo magari la in costituzionalità dell’articolo 4, comma 6, d.P.R. numero 144/2001 Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta , norma che prevede l’immediato effetto solutorio del solo versamento in conto corrente postale, ma ancor più la deriva esplicitata nella circolare del Ministero, così come so bene che l’auspicio per un indirizzo che non avalli privilegi ed interessi di parte è per certi versi utopistico nondimeno coltivo la speranza che alla prima occasione utile si dia spazio ad una parità tra gli operatori economici, nonché ad un alleggerimento dei semplici cittadini da pensieri e preoccupazione che il quisque de populo è giusto non abbia, siccome non possiede sempre gli strumenti per interloquire con gli operatori bancari e finanziari in tema di valuta, corresponsione, competenza, addebito, accredito, et similia , né lo si può penalizzare per non aver scelto un operatore favorito per legge . Et de hoc satis .