E’ annullabile il decreto di citazione a giudizio se manca l’indicazione del giudice competente, inteso come organo giudicante procedente e non come indicazione della persona fisica del giudice.
E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza numero 9848/16, depositata il 9 marzo. Il caso. Il Procuratore generale presso il Tribunale di Tivoli adisce la Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di primo grado, che disponeva la remissione degli atti al pm. In pratica, il Tribunale di Tivoli, su istanza di parte, aveva rilevato che nel decreto di citazione a giudizio non fosse indicato il nome del giudice competente alla trattazione del processo. Motivo del ricorso in Cassazione è l’inosservanza delle norme processuali, ritenendo che sia abnorme il provvedimento con cui si dispone la regressione del procedimento. Abnormità del provvedimento. La Cassazione ritiene il motivo fondato. Infatti, richiamando un orientamento sedimentato da tempo, afferma che deve essere considerato abnorme il provvedimento con cui il giudice di primo grado dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, a causa dell’erronea indicazione del giudice – persona fisica competente per la trattazione del processo, e riemetta gli atti al pm, in quanto tale provvedimento determina un’indebita regressione del procedimento. Infatti, la mancanza dell’indicazione del giudice–persona fisica non è prevista come causa di nullità dell’atto stesso. I casi di nullità del decreto di citazione. La nullità del decreto di citazione a giudizio si verifica quando non sono presenti le indicazioni essenziali che garantiscono l’intervento nel processo dell’imputato. Dunque, tale nullità si presenta quando l’atto non riporta l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione per il giudizio e, sottolinea la Cassazione, quando manca l’indicazione del giudice competente, inteso come «organo giudicante procedente» e non come indicazione della persona fisica del giudice. Inoltre, la Cassazione pone a fondamento della sue argomentazioni il fatto che non può determinare nullità del decreto di citazione la mancanza dell’indicazione del giudice–persona fisica addetto alla trattazione del processo, poiché è compito del Presidente del Tribunale, attraverso i criteri da lui stabiliti, determinare quale giudice–persona fisica sia competente nel caso di specie. Ulteriormente, va precisato che la legge non prescrive nessuna specifica indicazione del giudice e la mancanza non determina un’incertezza assoluta sul luogo e sull’autorità giudiziaria competente. Dunque, l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, con cui si dispone la remissione degli atti al pm, si dimostra abnorme. Per questi motivi la Corte Suprema di Cassazione ha annullato il, provvedimento impugnato e trasmesso gli atti al tribunale per l’ulteriore corso della vicenda giudiziale.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 9 marzo 2016, numero 9848 Presidente Grillo – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. II procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, ha dichiarato, in accoglimento di un'eccezione difensiva, la nullità dei decreto di citazione a giudizio per violazione dell'articolo 552, comma 1, lettera d , codice di procedura penale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge processuale articolo 606, comma 1, lettera c , codice di procedura penale , avendo il tribunale restituito gli atti al pubblico ministero ed operando perciò un'indebita regressione del procedimento in quanto accoglieva una eccezione di nullità sollevata dalla difesa sul presupposto che nel corpo del provvedimento presidenziale con indicazione della data di udienza non risultava indicato anche il nome del giudice competente per la trattazione dei processo. Assume il ricorrente che dalla lettura degli atti si può agevolmente rilevare come siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 552, comma 1, lettera d cod. proc. penumero e 160 disp. att. cod. proc. penumero , laddove, secondo l'ordinanza impugnata, la patologia dell'atto consisterebbe nella mancata indicazione nel decreto di citazione a giudizio dei giudice-persona fisica, ma tale decisione deve ritenersi abnorme, non essendo prescritta tale indicazione nell'atto a pena di nullità, con la conseguenza che il provvedimento impugnato, avendo prodotto un'indebita regressione del procedimento, deve ritenersi abnorme. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. 2. Deve, infatti, ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il giudice monocratico del tribunale dichiara la nullità dei decreto di citazione a giudizio sotto il profilo della erronea indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione dei processo e rimette gli atti al P.M., in quanto determina un'indebita regressione dei procedimento ad una fase anteriore Sez. 4, numero 41178 del 23/06/2004, Storai, Rv. 230185 . Come correttamente osserva il ricorrente, tale pretesa indicazione non è prevista a pena di nullità dell'atto. Infatti la nullità del decreto di citazione a giudizio si verifica quando l'atto non reca l'indicazione dei luogo, del giorno e dell'ora della comparizione per il giudizio, nonché del giudice competente, inteso come organo giudicante procedente, in quanto indicazioni indispensabili per consentire all'imputato l'esercizio del diritto ad intervenire nel processo, senza che sia necessaria la specifica indicazione della persona fisica del giudice designato. Ne consegue che non determina nullità del decreto di citazione la mancata indicazione dei giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo sulla base dei criteri cui il Presidente del Tribunale si attiene nella formazione dei ruoli di udienza, atteso che la legge non prescrive anche tale specifica indicazione e che l'eventuale mancanza non determina incertezza assoluta sul luogo di comparizione e sull'autorità giudiziaria davanti alla quale l'imputato è chiamato a comparire. Va, pertanto, ritenuta l'abnormità dell'ordinanza del giudice che disponga la restituzione degli atti al P.M., così determinando l'indebita regressione dei procedimento alla fase anteriore. 3. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.