Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale che rifiuta di sottoporsi al prelievo ematico, sottraendosi agli accertamenti imposti dagli articolo 186 e 187 cds, viola, con un’unica azione, diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e, pertanto, soggiace, ai sensi dell’articolo 8 della l. numero 689/1981, alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n .1546, depositata il 27 gennaio. Il fatto. Il giudice di pace di Ancona rigettava l’opposizione proposta contro i verbali di contestazione emessi nei confronti dell’opponente dai Carabinieri, relativi alla violazione dell’articolo 186, comma 7, cds e dell’articolo 187, comma 8, cds, per essersi rifiutato di sottoporsi, presso l’ospedale dove era stato portato a seguito del sinistro stradale, al prelievo ematico necessario per l’accertamento dell’eventuale assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. Tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Ancona. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione. Accertamento tasso alcoolemico. La Corte di Cassazione richiama sulla questione l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, per l’accertamento del tasso alcoolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’articolo 186, comma 5, cds consente di ricorrere all’esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per l’accuratezza dei risultati e l’affidabilità della sede scientifica. Il conducente, prosegue la Corte, può sì rifiutarsi di sottoporsi al prelievo, ma ciò lo espone alle sanzioni previste dall’articolo 186, comma 7, cds. Avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore. Per quanto riguarda il motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del mancato avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, il Collegio, ritenendolo fondato, ricorda come, qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto il prelievo ematico, ai sensi dell’articolo 186, comma 5, cds, il prelievo ematico preordinato all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, previa informazione della finalità per cui è effettuato, deve essere dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il Collegio ritiene fondato anche il terzo motivo di ricorso, ricorrendo nella specie le condizioni per l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’articolo 8 della l. numero 689/1981. In conclusione, la S.C. cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese di lite.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 novembre 2015 – 27 gennaio 2016, numero 1546 Presidente Bucciante – Relatore Matera Svolgimento del processo Con sentenza numero 917/2008 il Giudice di Pace di Ancona rigettava l'opposizione proposta da R.F. avverso i verbali di contestazione numero omissis del 28-3-2008, emessi entrambi dai Carabinieri della Compagnia di Ancona, relativi rispettivamente alla violazione dell'articolo 186 C.d.S., comma 7, e dell'articolo 187 C.d.S., comma 8. Avverso la predetta decisione proponeva appello la R. . Con sentenza in data 11-4-2011 il Tribunale di Ancona rigettava il gravame. Il giudice di appello riteneva ingiustificato il rifiuto dell'opponente a sottoporsi, presso l'ospedale ove era stata trasportata a seguito del sinistro stradale, al prelievo ematico necessario per l'accertamento dell'eventuale assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti rilevava che legittimamente le sanzioni irrogate non erano state cumulate, non potendo applicarsi il beneficio della continuazione ex articolo 8 l. 689/1981 riteneva che non sussistesse l'obbligo di avvisare la parte di farsi assistere da un difensore di fiducia, vertendo il giudizio sulla contestazione di illeciti amministrativi. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.F. , sulla base d4 quattro motivi. Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa hanno resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articolo 186 e 187 c.d.s. e 379 reg., nonché la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione e il travisamento dei fatti. Sostiene che un soggetto - ancorché coinvolto, come nella specie, in un sinistro stradale - che non mostri segni di alterazione fisica legata all'uso di alcool o stupefacenti, non può essere costretto, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articolo 186 e 187 c.d.s., a sottoporsi a un accertamento di tipo invasivo quale un prelievo ematico. Con il secondo motivo la R. denuncia la violazione o falsa applicazione degli articolo 354 commi 1 e 3 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nonché la carente o insufficiente motivazione, in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità sollevata in conseguenza del mancato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 della legge 689/1981, nonché della carente, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione al diniego di applicazione del beneficio della continuazione. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'articolo 204 bis comma 5 c.d.s. e La carenza di motivazione, per avere il Tribunale omesso di motivare sul quarto motivo di appello, con cui si lamentava che il primo giudice, nonostante l'obbligo posto a suo carico dall’articolo 204 bis comma 5 c.d.s., aveva omesso di quantificare l'importo della sanzione da infliggere. 2 Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ambito del giudizio di opposizione proposto dalla R. avverso i provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni accessorie conseguenti ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, che per l'accertamento del tasso alcoolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'articolo 186, comma 5, del codice della strada consente di ricorrere all'esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per l'accuratezza dei risultati e l'affidabilità della sede scientifica. Il conducente può rifiutare di sottoporsi al prelievo, ma ciò lo espone alle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 7, del codice della strada Cass. 24-2-2014 numero 4405 sanzioni alle quali è soggetto, ai sensi dell'articolo 187 comma 8 c.d.s., altresì il conducente che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a certificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Non vi è motivo per discostarsi da tali principi, dovendosi ribadire che l'articolo 186 c.d.s., nel prevedere che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico può essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, consente di ricorrere all'esame ematico, proprio di tali strutture e ad esse confacente per l'accuratezza ed affidabilità dei risultati. 3 Il secondo motivo appare, invece, meritevole di accoglimento. Come è stato affermato nella sentenza innanzi menzionata, infatti, qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto, ai sensi dell'articolo 186, comma 5, del codice della strada, il prelievo ematico preordinato all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, previa informazione della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, deve essere dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia Cass. 24-2-2014 numero 4405 . Non rileva, in contrario, il fatto - addotto nella sentenza impugnata per escludere la necessità dell'avviso al difensore - che il presente giudizio verta sulla contestazione di illeciti amministrativi , dovendosi considerare che le verifiche cliniche alle quali la R. ha rifiutato di sottoporsi erano finalizzate all'accertamento dei reati di cui agli articolo 186 e 187 c.d.s 4 Anche il terzo motivo è fondato, ricorrendo nella specie le condizioni per l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 689/1981. Va, infatti, rilevato, in conformità del principio già affermato da questa Corte nel precedente innanzi richiamato, che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale che rifiuta di sottoporsi al prelievo ematico, sottraendosi agli accertamenti imposti dagli articolo 186 e 187 del codice della strada, viola, con un'unica azione, diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e, pertanto, soggiace, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, numero 689, alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo Cass. 24-2-2014 numero 4405 . 5 In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, il quale si atterrà agli enunciati principi di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo, dichiara assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ancona in diversa composizione.